DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (14G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
Testo in vigore dal: 28-5-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
 
    Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali 
 
  1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari  di  contratti
di  locazione  di  alloggi  sociali,  come   definiti   dal   decreto
ministeriale in attuazione dell'articolo 5  della  legge  8  febbraio
2007, n. 9, adibita  ad  propria  abitazione  principale  spetta  una
detrazione complessivamente pari a: 
  a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 
  b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41. 
  2. Alla detrazione di cui al comma 1  si  applica  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  in  data  11  febbraio  2008
recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16,  comma
1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
della detrazione di cui al citato  articolo  16  eccedente  l'imposta
lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli  12  e  13  del
medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  52  del  1°
marzo 2008. 
  ((2-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013  al  31  dicembre  2014  le
spese per l'acquisto di mobili e di grandi  elettrodomestici  di  cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
computate, ai fini  della  fruizione  della  detrazione  di  imposta,
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di  cui  all'articolo
16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013)).