DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4

Disposizioni ((...)) urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (14G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50 (in G.U. 29/03/2014, n. 74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis 
 
(Proroga biennale del termine di  restituzione  per  i  finanziamenti
           contratti a seguito del sisma del maggio 2012). 
 
  1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7
e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai  sensi
dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  e
ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, la restituzione del debito  per  quota  capitale  al  1º
gennaio 2014, comprensivo della rata non  corrisposta  alla  scadenza
del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo'
essere differita, previa modifica dei contratti  di  finanziamento  e
connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo  non
superiore a due anni, non ulteriormente  prorogabile,  rispetto  alla
durata massima originariamente prevista. La societa' Cassa depositi e
prestiti  Spa  e  l'Associazione  bancaria   italiana   adeguano   le
convenzioni di cui all'articolo 11, comma  7,  del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con  le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma.  Ai  maggiori  oneri  per
interessi  e  per  le  spese  di  gestione  strettamente  necessarie,
derivanti dalla modifica  dei  contratti  di  finanziamento  e  dalla
connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai
sensi del presente comma, si provvede nei limiti  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo  11,  comma  13,  del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo
11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  nonche'  ai
sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e dell'articolo 6, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e con  i  medesimi
criteri e modalita' di operativita' stabiliti nei predetti decreti, i
finanziamenti  contratti  ai  sensi  delle  rispettive   disposizioni
normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei  piani
di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma. ((4)) 
  2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013
e'  corrisposta   nell'ambito   del   piano   di   ammortamento   dei
finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1. 
  3. Ai fini del rispetto della normativa  in  materia  di  aiuti  di
Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 e' condizionata  alla
verifica dell'assenza di  sovracompensazioni  dei  danni  subiti  per
effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto
anche degli eventuali indennizzi  assicurativi,  rispetto  ai  limiti
previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final
e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni  attuative
inerenti  alla  verifica  dell'assenza  di  sovracompensazioni   sono
stabilite  tramite  ordinanze  commissariali  dei  Presidenti   delle
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari
delegati, ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore alla data di pubblicazione  della  legge  di  conversione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art.  10,  comma
11-ter) che "La durata del piano di  ammortamento  e'  prolungata  di
dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma  1,
del  decreto-legge  28  gennaio   2014,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50".