DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4

Disposizioni ((...)) urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (14G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50 (in G.U. 29/03/2014, n. 74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
Disposizioni  urgenti  in  materia   di   adempimenti   tributari   e
contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e  19  gennaio
2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
nei territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti  in
                    materia di protezione civile 
 
  1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello  stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, in considerazione del fatto che i  territori  dei  Comuni  di
Bastiglia,  Bomporto,  San  Prospero,  Camposanto,   Finale   Emilia,
Medolla, San Felice  sul  Panaro  sono  stati  colpiti  dagli  eventi
alluvionali del 17 e  19  gennaio  2014,  nonche'  del  fatto  che  i
medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20  e  29  maggio
2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 
  1-bis. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano
anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis  al  presente
decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18
febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di  carattere
alluvionale, a condizione  che  sia  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. Nei confronti delle persone  fisiche,  nonche'  per  i  soggetti
diversi  dalle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di  sostituti
d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014, ovvero del  30  gennaio
2014 per i comuni di cui all'allegato  1-bis,  avevano  la  residenza
ovvero la sede operativa nei territori indicati ai commi 1  e  1-bis,
per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014,
sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti  tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo  29  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Non si fa luogo al rimborso
di quanto gia' versato. Non si applicano sanzioni e interessi  per  i
tributi, il cui termine di pagamento e' scaduto alla data di  entrata
in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31  ottobre
2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al  presente  comma,
sono altresi' sospesi fino al 31 ottobre 2014: 
    a) i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria; 
    b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i  termini
di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'  degli  uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; 
    c) i termini relativi agli adempimenti verso  le  amministrazioni
pubbliche effettuati o a  carico  di  professionisti,  consulenti,  e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori
coinvolti dagli eventi alluvionali, anche  per  conto  di  aziende  e
clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e
di  persone  in  cui  i  soci   residenti   nei   territori   colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il  50  per  cento  del  capitale
sociale. 
    2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa
in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis  del  presente  articolo,
nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122,  ovvero  nei  comuni  di   cui   all'articolo   67-septies   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e  successive  modificazioni,  che
siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi  a  edifici
distrutti,  inagibili  o  inabitabili,  anche  parzialmente,   ovvero
relativi  alla  gestione  di  attivita'  di  natura  commerciale   ed
economica  svolte  nei  medesimi  edifici,  previa  presentazione  di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilita'  o
all'abitabilita' del predetto immobile e comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2015, una sospensione  delle  rate  dei  medesimi  mutui  in
essere  con  banche  o  intermediari  finanziari,  optando   tra   la
sospensione dell'intera rata e  quella  della  sola  quota  capitale,
senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  le  banche  e  gli  intermediari  finanziari  informano   i
mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e  pubblicato
nel  proprio  sito  internet,  della  possibilita'  di  chiedere   la
sospensione delle rate, indicando  costi  e  tempi  di  rimborso  dei
pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni,
per l'esercizio della facolta' di sospensione.  Qualora  la  banca  o
l'intermediario  finanziario  non  fornisca  tali  informazioni   nei
termini e con  i  contenuti  prescritti,  sono  sospese  fino  al  31
dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le  rate  in
scadenza entro la predetta data. (6) (8) (9) (10) (11) ((13)) 
  3. Le disposizioni di  cui  al  comma  2,  primo  periodo,  non  si
applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di effettuazione  degli  adempimenti  e  dei  versamenti
sospesi ai sensi del comma 2. 
  4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, Albareto, La
Rocca e  Navicello,  nonche'  per  i  territori  dei  comuni  di  cui
all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione  che  sia  stato
dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui  al  comma  1-bis
del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che  dichiari
l'inagibilita', anche temporanea, della  casa  di  abitazione,  dello
studio  professionale  o  dell'azienda  o   dei   terreni   agricoli.
L'autorita' comunale, verificato il nesso di causalita' tra  l'evento
e la dichiarazione del contribuente,  trasmette  copia  dell'atto  di
verificazione all'Agenzia delle entrate  territorialmente  competente
nei successivi 20 giorni. 
  4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4.  Nel
caso di scostamenti rispetto alla spesa a  tal  fine  autorizzata  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i  Commissari  delegati  allo
stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del  bilancio
dello Stato delle somme necessarie alla  compensazione  dei  relativi
maggiori oneri risultanti  dall'attivita'  di  monitoraggio  mediante
l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto  2012,  n.  122,  e   successive   modificazioni,   ricorrendo
eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati. 
  5. I rifiuti prodotti dagli eventi  alluvionali  sono  classificati
rifiuti urbani e ad essi e'  assegnato  il  codice  CER  20.03.99.  I
Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono le
modalita' di raccolta, trasporto, cernita,  selezione,  stoccaggio  e
destinazione finale  indicando  espressamente  le  norme  oggetto  di
deroga e, fermo restando  la  tracciabilita'  di  detti  rifiuti,  si
avvalgono  delle  rispettive  Agenzie  regionali  per  la  protezione
ambientale (ARPA) e dei gestori  del  Servizio  Pubblico  Locale  dei
rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il  carattere  della
pericolosita'  i  Presidenti  delle  regioni  interessate  o  i  loro
delegati dispongono le misure piu' idonee  ad  assicurare  la  tutela
della  salute  e  dell'ambiente  e  sono  smaltiti  presso   impianti
autorizzati. 
  6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il  Commissario  delegato
di cui al presente  comma  opera  con  i  poteri,  anche  derogatori,
definiti con ordinanza del capo  del  Dipartimento  della  Protezione
civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modificazioni.". 
  7.  Per  garantire  le  attivita'  afferenti   l'allertamento,   il
monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema  nazionale  di
protezione civile nonche' al fine di assicurare  l'adempimento  degli
impegni di cui al presente articolo e'  consentito,  nelle  more  del
rinnovo della contrattazione  integrativa  riguardante  il  personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al  2015,
il riconoscimento,  per  il  triennio  2013-2015,  al  personale  non
dirigenziale, anche delle Forze Armate  e  delle  Forze  di  Polizia,
impiegato nell'ambito dei Presidi operativi  del  Dipartimento  della
protezione civile nonche' presso il Centro  Funzionale  Centrale,  la
Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.)  ed
emergenze marittime (COEMM),  ed  il  Coordinamento  Aereo  Unificato
(COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni  al  trattamento
economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M.
n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n.  3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n.  3361/2004,  dall'articolo
17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma
1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di  3  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo
restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge  24
dicembre 1993, n. 537. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art.  11,  comma
3-quater) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma  2-bis,  primo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito  dal
comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,  e'
prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi  oneri  si  provvede,  nel
limite massimo di 500.000 euro, a valere  sulle  risorse  disponibili
delle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ricorrendo  eventualmente  alla
ridefinizione degli interventi programmati". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art.  14,  comma
6-quater) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma  2-bis,  primo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2014,  n.  50,  e  successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
726) che "Il termine  di  cui  all'articolo  3,  comma  2-bis,  primo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato  al  31
dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite  di  300.000
euro per l'anno  2018,  con  le  risorse  di  cui  alle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
987) che "Il termine  di  cui  all'articolo  3,  comma  2-bis,  primo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato  al  31
dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite  di  200.000
euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilita'  speciali  di
cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla
L. 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto (con l'art. 9-vicies-sexies,
comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 3,  comma  2-bis,  primo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato  al  31
dicembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
949) che "Il termine  di  cui  all'articolo  3,  comma  2-bis,  primo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato  al  31
dicembre 2021".