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DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2014, n. 2

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (14G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 marzo 2014, n. 28 (in G.U. 17/03/2014, n.63).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2016)
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  • MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
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Testo in vigore dal:  17-1-2014

Art. 10

Regime degli interventi
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la parola «passiva» sono inserite le seguenti: «, anche informatica,».