DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
Piano strategico nazionale contro la  violenza  nei  confronti  delle
                    donne e la violenza domestica 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita'  politica
delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le
politiche relative ai  diritti  e  alle  pari  opportunita',  di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
elabora, con il contributo delle amministrazioni  interessate,  delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e  dei
centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede
di Conferenza unificata, un  Piano  strategico  nazionale  contro  la
violenza nei confronti  delle  donne  e  la  violenza  domestica,  di
seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia
con gli obiettivi della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata
ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77. 
  2. Il Piano, con  l'obiettivo  di  garantire  azioni  omogenee  sul
territorio nazionale, persegue  le  seguenti  finalita',  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 3: 
    a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro   le   donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita',
rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo
di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione  dei
conflitti nei rapporti interpersonali; 
    b) sensibilizzare gli operatori dei  settori  dei  media  per  la
realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale,
rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare,  della
figura  femminile,  anche  attraverso   l'adozione   di   codici   di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; 
    c) promuovere un'adeguata formazione del personale  della  scuola
alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere  e
promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il  curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione,  delle
indicazioni nazionali per  i  licei  e  delle  linee  guida  per  gli
istituti tecnici  e  professionali,  nella  programmazione  didattica
curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e  grado,
la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione  degli  studenti
al fine di prevenire la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la
discriminazione   di    genere,    anche    attraverso    un'adeguata
valorizzazione della tematica nei libri di testo; 
    d) potenziare le forme di assistenza e  di  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee  di
rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali,  dei   centri
antiviolenza e dei  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza; 
    e) garantire la  formazione  di  tutte  le  professionalita'  che
entrano in contatto con fatti  di  violenza  di  genere  o  con  atti
persecutori; 
    f)  accrescere  la  protezione  delle   vittime   attraverso   il
rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le   istituzioni
coinvolte; 
    g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio
nazionale, di azioni, basate su metodologie  consolidate  e  coerenti
con  linee  guida  appositamente  predisposte,  di  recupero   e   di
accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di  violenza  nelle
relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i
casi di recidiva; 
    h)  prevedere   una   raccolta   strutturata   e   periodicamente
aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati  del  fenomeno,  ivi
compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche  attraverso  il
coordinamento delle banche di dati gia' esistenti; 
    i) prevedere specifiche azioni positive che tengano  anche  conto
delle competenze delle amministrazioni impegnate  nella  prevenzione,
nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di
atti persecutori e delle esperienze delle associazioni  che  svolgono
assistenza nel settore; 
    l) definire un sistema strutturato  di  governance  tra  tutti  i
livelli di governo, che si basi  anche  sulle  diverse  esperienze  e
sulle  buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle  reti  locali  e  sul
territorio. 
  2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra
tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per
le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri  una
Cabina di regia interistituzionale e  un  Osservatorio  sul  fenomeno
della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza  domestica.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita'  politica  delegata  per  le  pari  opportunita'  sono
disciplinati la composizione, il  funzionamento  e  i  compiti  della
Cabina di regia e dell'Osservatorio  di  cui  al  primo  periodo.  Ai
componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al  primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. 
  3. Per il finanziamento  del  Piano,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo  19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
5 milioni di euro ((per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2023)).  Tali  risorse   sono   destinate   dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'  politica
delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale
e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2,
lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a
titolarita' regionale ai sensi  del  presente  comma  sono  ripartite
annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei  ministri
o dall'Autorita' politica delegata per le pari  opportunita',  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  con  il
medesimo provvedimento di cui al  comma  2  dell'articolo  5-bis  del
presente decreto. 
  4.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo, fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  si  provvede
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.