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DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. (13G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  12-1-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema.
1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.
L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato. (11)
1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate.
2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.
4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono soppressi. I beneficiari di contributi già deliberati entro la data di entrata in vigore del presente decreto completano l'invio all'ente gestore della documentazione necessaria per la liquidazione entro il termine perentorio del 30 novembre 2013. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori disposizioni e modalità tecniche di soppressione dei fondi speciali di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto gestore dei fondi medesimi.
6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:
a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione del Fondo unico per lo spettacolo";
b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e del Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005 recanti "Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e intrattenimento";
c) legge 12 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo;
d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, recante "Revisione dei film";
((17))

e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.
7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 24, comma 3-sexies) che "L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera c)) che "A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1:
[...]
c) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituita dalla seguente: «d) decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di classificazione delle opere cinematografiche»".