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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (13G00194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 (in G.U. 26/02/2014, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  27-2-2014
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Art. 9

Parità di accesso alle cariche elettive
1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.
3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
((un quinto))
delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.
4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti
((iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4))
per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.