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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  12-11-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)
1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
((e relative))
sanzioni penali e amministrative,
((di cui al))
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;
b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;
c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.
2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.
3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
((e relative))
sanzioni penali e amministrative,
((di cui al))
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
a) a decorrere dal l° gennaio 2014:
birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.
b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:
birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."