DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni,  di
assorbimento delle eccedenze e potenziamento  della  revisione  della
                spesa anche in materia di personale) 
 
  1.  Al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 11, l'alinea e'  sostituito  dal  seguente:  "Fermo
restando il divieto di effettuare,  nelle  qualifiche  o  nelle  aree
interessate  da  posizioni  soprannumerarie,  nuove   assunzioni   di
personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree,  da
computarsi al netto di un numero di posti equivalente  dal  punto  di
vista finanziario al complesso delle unita'  soprannumerarie  di  cui
alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,
e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
anche  sul  piano  degli  equilibri  di   finanza   pubblica,   della
compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui  al  comma  12  e
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  14,  comma  7,  del
presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal  comma  1,  le
amministrazioni,  previo  esame  congiunto  con   le   organizzazioni
sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  adottando,  ai  fini  di  quanto
previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti  procedure
e misure in ordine di priorita':"; 
      2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro  il  31  dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"; 
      3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro  il  31  dicembre
2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"; 
      4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro  due  anni"  sono
sostituite dalla seguenti: "entro tre anni"; 
      5) al comma 12 le parole:  "30  giugno  2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2013"; 
    b) all'articolo 14, il comma 7 e' sostituito dal seguente "7.  Le
cessazioni dal servizio per processi  di  mobilita',  nonche'  quelle
disposte  a  seguito  dell'applicazione  della  disposizione  di  cui
all'articolo 2, comma 11, lettera a),  limitatamente  al  periodo  di
tempo   necessario   al   raggiungimento   dei   requisiti   previsti
dall'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre   2011   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
non possono  essere  calcolate  come  risparmio  utile  per  definire
l'ammontare  delle  disponibilita'  finanziarie  da  destinare   alle
assunzioni o il numero delle unita' sostituibili  in  relazione  alle
limitazioni del turn over." 
  2. Gli  ordini,  i  collegi  professionali,  i  relativi  organismi
nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio
economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione  dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135.  Ai  fini  delle
assunzioni, resta fermo, per i predetti  enti,  l'articolo  1,  comma
505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Per  tali
enti,  fatte  salve  le  determinazioni  delle  dotazioni   organiche
esistenti alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, l'eventuale variazione  della  consistenza  del
ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al
Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici  giorni  dalla
comunicazione, la variazione si intende esecutiva. 
  2-bis. Gli ordini, i collegi professionali,  i  relativi  organismi
nazionali  e  gli  enti  aventi  natura   associativa,   con   propri
regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarita',
ai principi del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad
eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonche' delle  disposizioni  di
cui  al  titolo   III,   ((e   ai   soli   principi   generali))   di
razionalizzazione e  contenimento  della  spesa  ((pubblica  ad  essi
relativi)), in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. 
  3. Nei casi di dichiarazione di  eccedenza  di  personale  previsti
dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le
disposizioni previste dall'articolo 2,  comma  11,  lettera  a),  del
medesimo decreto-legge,  si  applicano  a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non  possono
essere   ripristinate   nella   dotazione   organica   di    ciascuna
amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
7,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,   convertito   con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato  dal
presente articolo. 
  4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito in  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  si
interpreta nel senso che il conseguimento da parte di  un  lavoratore
dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto  a
pensione  entro  il  31  dicembre  2011  comporta   obbligatoriamente
l'applicazione del regime di accesso e  delle  decorrenze  previgente
rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24. 
  5. L'articolo 24, comma 4, secondo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si interpreta  nel  senso  che  per  i  lavoratori  dipendenti  delle
pubbliche  amministrazioni  il  limite  ordinamentale,  previsto  dai
singoli  settori  di  appartenenza  per  il  collocamento  a   riposo
d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
stesso, non e' modificato dall'elevazione  dei  requisiti  anagrafici
previsti per la pensione di vecchiaia e  costituisce  il  limite  non
superabile, se non per il trattenimento in servizio o per  consentire
all'interessato  di  conseguire  la  prima  decorrenza  utile   della
pensione ove essa non sia  immediata,  al  raggiungimento  del  quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego
se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i  requisiti  per
il diritto a pensione. 
  5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera  e),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra  i  lavoratori
ivi individuati  sono  da  intendersi  inclusi  anche  i  lavoratori,
compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e
degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre  2011  hanno  in
corso  l'istituto  dell'esonero  dal  servizio  ai  sensi  di   leggi
regionali  di  recepimento,  diretto   o   indiretto,   dell'istituto
dell'esonero dal servizio  di  cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera  e),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011,  n.  214,  si  interpreta  nel  senso  che  l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il  provvedimento
di concessione sia stato emanato  a  seguito  di  domande  presentate
prima del 4 dicembre 2011. 
  6. L'articolo 2, comma 11, lett. a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, si interpreta  nel  senso  che  l'amministrazione,  nei
limiti del soprannumero, procede  alla  risoluzione  unilaterale  del
rapporto di lavoro nei  confronti  dei  dipendenti  in  possesso  dei
requisiti indicati nella disposizione. 
  7.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare
le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo
2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine  massimo
del 31 dicembre  2013  i  regolamenti  di  organizzazione  secondo  i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione  non  possono,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e  con  qualsiasi  contratto.  Per  i  Ministeri  il
termine di cui al primo periodo si intende  comunque  rispettato  con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei  ministri  degli  schemi
dei regolamenti di riordino. Il  termine  previsto  dall'articolo  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  gia'  prorogato
dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e'
differito al 28 febbraio 2014. 
  8.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  all'esito  degli  interventi  di
riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento  degli
incarichi dirigenziali per le  strutture  riorganizzate  seguendo  le
modalita', le procedure ed i criteri previsti  dall'articolo  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono  salvaguardati,  fino
alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in  essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la  disciplina
del presente comma. Per  un  numero  corrispondente  alle  unita'  di
personale risultante in soprannumero  all'esito  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi  dirigenziali,  e'  costituito,  in  via
transitoria e non oltre  il  31  dicembre  2014,  un  contingente  ad
esaurimento  di  incarichi  dirigenziali  da   conferire   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali   previste
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il  contingente  di
tali incarichi, che non  puo'  superare  il  valore  degli  effettivi
soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per  qualsiasi
causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in  applicazione
dell'articolo 2, comma 11, lettera a),  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, nonche' con la scadenza  degli  incarichi  dirigenziali
non rinnovati del personale non appartenente  ai  ruoli  dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma
e' fatta salva la possibilita', per esigenze funzionali  strettamente
necessarie e adeguatamente  motivate,  di  proseguire  gli  incarichi
conferiti a  dirigenti  di  seconda  fascia  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  fino
alla data di adozione dei regolamenti organizzativi  e  comunque  non
oltre  il  31   dicembre   2013.   Nelle   more   dei   processi   di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti
dal comma 6 del medesimo articolo  19  determini  come  risultato  un
numero con  decimali,  si  procedera'  all'arrotondamento  all'unita'
superiore. 
  8-bis. Nelle more del completamento del processo di  riforma  delle
province, nel rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  e  della
vigente normativa di contenimento  della  spesa  di  personale,  sono
fatti salvi fino al 30  giugno  2014,  salva  proroga  motivata,  gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai  sensi  del
comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, gia' in atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  tenuto  conto  del  loro  fabbisogno  e  dell'esigenza   di
assicurare la prestazione dei  servizi  essenziali.  Il  differimento
della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo  incarico,
ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more
della definizione delle  procedure  di  riordino  delle  province,  i
comandi in atto del personale non dirigenziale delle province  presso
altre amministrazioni possono essere prorogati  anche  in  deroga  ai
limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies,  del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
    "5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di   ciascuna
amministrazione, gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti  non
appartenenti ai ruoli di  cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti
delle amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  ovvero  di
organi costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo,  aspettativa
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i  rispettivi
ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere
conferiti entro il limite del 15 per cento della  dotazione  organica
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia  dei  ruoli  di  cui  al
medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione  organica  di
quelli  appartenenti  alla  seconda   fascia.   I   suddetti   limiti
percentuali possono essere aumentati,  rispettivamente,  fino  ad  un
massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione  delle
corrispondenti percentuali fissate dal comma 6". 
  8-quater. All'articolo 19, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La
formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere
inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale  ovvero
del diploma di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  didattico
previgente  al  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509". 
  8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
  9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi
ai Capi dei Dipartimenti e degli  Uffici  autonomi,  concorrono  alla
determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti  di
prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo
del rispetto  dei  limiti  percentuali  di  incarichi  conferibili  a
soggetti esterni  ai  ruoli  dei  dirigenti  di  prima  fascia  della
Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi. 
  9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' abrogato. 
  10. A decorrere dal  1°  gennaio  2014,  tutte  le  amministrazioni
pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  degli   organi
costituzionali,   sono   soggette   alle    disposizioni    contenute
nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Gli enti pubblici economici, le aziende che  producono  servizi
di  pubblica  utilita',   le   societa'   non   quotate   partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque  titolo,  dalle  pubbliche
amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  diverse  da  quelle  emittenti   strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati e  dalle  societa'  dalle
stesse controllate, nonche' gli enti e le aziende di cui all'articolo
70, comma 4, e  la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro
dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale
comunque utilizzato,  in  conformita'  alle  procedure  definite  dal
Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  predetto
Dipartimento della funzione pubblica.". 
  11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole:  "alla  Corte  dei  conti"  sono  inserite  le
seguenti:  "e  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica"; 
    b)le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse. 
  12. Al Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, in deroga all'articolo 2,  comma  11,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto  di  effettuare  nelle
qualifiche o nelle  aree  interessate  da  posizioni  soprannumerarie
assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno  2013  e
per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8,  del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (10) 
  13. Al fine di consentire all'organismo pagatore  dell'Agenzia  per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative
al Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  il
rafforzamento della  struttura  preposta  alla  attuazione  operativa
delle misure previste dalla riforma della  politica  agricola  comune
(PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA e' autorizzata ad  assumere  3
unita' dirigenziali nell'ambito  della  attuale  dotazione  organica,
anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere,
pari ad euro 137.000,00, per l'anno  2013  e  ad  euro  410.000,00  a
regime,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del
decreto-legge   9   settembre   2005,   n.   182,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231. 
  13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134,  le  parole  da:  "su  proposta  del  Ministro  dello   sviluppo
economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sentito  il  Dipartimento  della
funzione pubblica,". 
  13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi  antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    "c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, per le  finalita'  di  cui  all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163". 
  13-quater. I contratti in essere alla data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,   stipulati
dall'Agenzia italiana del  farmaco  per  l'attribuzione  di  funzioni
dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre  2003,  n.  326,  anche  eccedenti  la  quota   di   cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165,  possono  essere  prorogati,  in  mancanza  di  professionalita'
interne, comunque non oltre il 31 ottobre  2014,  anche  in  sede  di
riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei  posti  disponibili
in pianta organica. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  la
relativa spesa e' finanziata con le risorse  derivanti  dall'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Sono nulli tutti  gli  atti  e  provvedimenti  comunque  denominati,
regolamentari e amministrativi,  adottati  dalle  amministrazioni  di
appartenenza in contrasto con il presente comma."; 
    b)alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche' di docenza e di ricerca scientifica". 
  13-sexies. All'articolo 6-bis,  comma  1,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  le  parole:  "acquisita
presso" sono sostituite  dalle  seguenti:  "acquisita  esclusivamente
attraverso". 
  13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e' abrogato. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma  9)
che la disposizione di cui al comma 12 del presente articolo continua
ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali
specialistici.