DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (13G00194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 (in G.U. 26/02/2014, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
vigente al 23/09/2023
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
 
            Norme per la trasparenza e la semplificazione 
 
  1. I partiti politici assicurano la trasparenza  e  l'accesso  alle
informazioni relative al  proprio  assetto  statutario,  agli  organi
associativi, al  funzionamento  interno  e  ai  bilanci,  compresi  i
rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito  internet  che
rispetti i principi di elevata accessibilita', anche da  parte  delle
persone disabili, di completezza di  informazione,  di  chiarezza  di
linguaggio, di affidabilita', di  semplicita'  di  consultazione,  di
qualita', di omogeneita' e di interoperabilita'. 
  2. Entro il 15 luglio  di  ciascun  anno,  nei  siti  internet  dei
partiti politici sono pubblicati gli statuti  dei  partiti  medesimi,
dopo il controllo di conformita' di cui all'articolo 4, comma 2,  del
presente  decreto,  nonche',  dopo  il  controllo  di  regolarita'  e
conformita' di cui all'articolo 9, comma  4,  della  legge  6  luglio
2012, n. 96, il rendiconto di  esercizio  corredato  della  relazione
sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore  o
della societa' di revisione, ove  prevista,  nonche'  il  verbale  di
approvazione del rendiconto di  esercizio  da  parte  del  competente
organo del partito politico. Delle  medesime  pubblicazioni  e'  resa
comunicazione ai Presidenti delle Camere e  data  evidenza  nel  sito
internet  ufficiale  del  Parlamento  italiano.  Nel  medesimo   sito
internet sono altresi' pubblicati, ai sensi del  decreto  legislativo
14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale  e
di reddito dei titolari di  cariche  di  Governo  e  dei  membri  del
Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento  e
i titolari di cariche di Governo  comunicano  la  propria  situazione
patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge
5 luglio 1982, n. 441. 
  2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni  patrimoniale  e  di
reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982,  n.  441,  e  successive
modificazioni,  devono  corredare   le   stesse   dichiarazioni   con
l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di  comitati
costituiti  a  loro  sostegno,  comunque  denominati,  a  titolo   di
liberalita' per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno.
Di tali dichiarazioni e' data evidenza nel  sito  internet  ufficiale
del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet  del
rispettivo ente. I contributi ricevuti nei  sei  mesi  precedenti  le
elezioni  per  il  rinnovo  del  Parlamento,  o  comunque   dopo   lo
scioglimento  anticipato  delle  Camere,  sono  pubblicati  entro   i
quindici giorni successivi al loro ricevimento. 
  3.  PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  9  GENNAIO   2019,   N.   3.   I
rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei
contributi erogati  in  favore  dei  partiti  politici  iscritti  nel
registro di  cui  all'articolo  4  sono  tenuti  a  trasmettere  alla
Presidenza della Camera dei deputati ((, con le  modalita'  stabilite
dalla stessa Presidenza,)) l'elenco dei soggetti  che  hanno  erogato
finanziamenti o contributi di importo superiore,  nell'anno,  a  euro
500 ((...)). L'obbligo di  cui  al  periodo  precedente  deve  essere
adempiuto entro il mese solare  successivo  a  quello  di  percezione
ovvero, in caso di finanziamenti o  contributi  di  importo  unitario
inferiore o uguale a euro 500,  entro  il  mese  di  marzo  dell'anno
solare successivo se  complessivamente  superiori  nell'anno  a  tale
importo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero  in  caso
di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina  sanzionatoria  di
cui al sesto comma dell'articolo 4 della  citata  legge  n.  659  del
1981.  L'elenco  dei  soggetti   che   hanno   erogato   i   predetti
finanziamenti o contributi e i  relativi  importi  e'  pubblicato  in
maniera  facilmente  accessibile  nel  sito  internet  ufficiale  del
Parlamento italiano ((...)). L'elenco dei soggetti che hanno  erogato
i predetti  finanziamenti  o  contributi  e  i  relativi  importi  e'
pubblicato, come  allegato  al  rendiconto  di  esercizio,  nel  sito
internet  del  partito  politico.  Ai  fini  dell'ottemperanza   agli
obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto
periodo del presente comma non e' richiesto il rilascio del  consenso
espresso degli interessati. PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  9  GENNAIO
2019, N. 3. ((La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e
ai contributi di cui al presente  comma,  ricevuti  nell'anno  solare
precedente, e' trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della
legge 6 luglio 2012, n. 96,  entro  il  termine  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4 del medesimo articolo 9)). (8) 
  4.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  presente  articolo,  sono
equiparati ai partiti e movimenti politici: 
    a) le fondazioni, le associazioni e i  comitati  la  composizione
dei cui organi direttivi o di gestione e' determinata in tutto  o  in
parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attivita'
dei quali si coordina  con  questi  ultimi  anche  in  conformita'  a
previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi; 
    b) le fondazioni, le associazioni  e  i  comitati  i  cui  organi
direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo  da  membri
di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che  sono  o
sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento  nazionale
o europeo o di assemblee elettive regionali o locali  di  comuni  con
piu' di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto,  nei
sei anni precedenti,  incarichi  di  governo  al  livello  nazionale,
regionale o locale, in comuni con piu' di 15.000 abitanti; 
    c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano  somme
a titolo di liberalita' o contribuiscono in misura pari o superiore a
euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi  a  titolo
gratuito  in  favore  di   partiti,   movimenti   politici   o   loro
articolazioni,  di  membri  di  organi   o   articolazioni   comunque
denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari
di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo. 
  4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti  del  Terzo
settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo  45
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il  comma  4,  lettera
b), non si applica altresi' alle fondazioni,  alle  associazioni,  ai
comitati appartenenti alle confessioni  religiose  con  le  quali  lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.(8) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 28) che
"Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da  11
a 27 del presente  articolo,  le  fondazioni,  le  associazioni  e  i
comitati di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  del  decreto-legge  28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 13, come  sostituito  dal  comma  20  del  presente
articolo,  sono  equiparati  ai  partiti  e  movimenti  politici,   a
prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono
collegati  nel  registro  di  cui   all'articolo   4   del   medesimo
decreto-legge n. 149 del 2013". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 43,  comma  2)  che
"Fino all'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
il  requisito  dell'iscrizione   nel   predetto   registro   previsto
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
13, s'intende  soddisfatto  con  l'iscrizione  in  uno  dei  registri
previsti dalle normative di  settore,  ai  sensi  dell'articolo  101,
comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117". 
  La L. 9 gennaio 2019, n. 3, come  modificata  dal  D.L.  30  aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.
58, ha disposto (con l'art. 1, comma 28-bis) che "In deroga al  comma
28,  alle  fondazioni,  alle  associazioni  e  ai  comitati  di   cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i
termini fissati  al  mese  solare  successivo  dal  comma  11,  terzo
periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato
decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per  i
comitati elettorali, al secondo mese solare successivo". 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, nel modificare l'art. 1, comma 28-bis della
L. 9 gennaio 2019, n. 3, ha conseguentemente disposto (con l'art. 43,
comma 4) che "I termini di cui all'articolo 1,  comma  28-bis,  primo
periodo, della  legge  9  gennaio  2019,  n.  3,  si  applicano  agli
adempimenti  relativi  ad  elargizioni,  finanziamenti  e  contributi
ricevuti a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data  di
entrata in vigore della medesima legge".