DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. (13G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 20-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
Garante nazionale dei diritti delle persone  private  della  liberta'
                              personale 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero della  giustizia,  il  Garante
nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale,
di seguito denominato «Garante nazionale». 
  1-bis. Il Garante nazionale opera  quale  meccanismo  nazionale  di
prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del  Protocollo  opzionale  alla
Convenzione ((contro la tortura)) e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre  2002  con  Risoluzione
A/RES/57/199  dall'Assemblea   Generale   delle   Nazioni   Unite   e
((ratificato ai sensi della legge))  9  novembre  2012,  n.  195,  ed
esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di  cui
agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo. 
  2. Il Garante nazionale e' costituito  in  collegio,  composto  dal
presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni
non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza
nelle discipline afferenti  la  tutela  dei  diritti  umani,  e  sono
nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del
Presidente  della  Repubblica,  sentite  le  competenti   commissioni
parlamentari. 
  3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche
istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti  politici.
Sono  immediatamente  sostituiti  in  caso  di   dimissioni,   morte,
incompatibilita'  sopravvenuta,  accertato   impedimento   fisico   o
psichico, grave violazione dei doveri  inerenti  all'ufficio,  ovvero
nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto  non
colposo.  Ai  componenti  del   Garante   nazionale   e'   attribuita
un'indennita' forfetaria annua, determinata in misura pari al 40  per
cento dell'indennita' parlamentare annua per il Presidente e pari  al
30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto  al
rimborso delle spese effettivamente sostenute di  vitto,  alloggio  e
trasporto per gli  spostamenti  effettuati  nello  svolgimento  delle
attivita' istituzionali. 
  4. Alle dipendenze del  Garante  nazionale,  che  si  avvale  delle
strutture e delle risorse messe a  disposizione  dal  Ministro  della
giustizia, e' istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unita' di
personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di
comando, non piu' di 2 unita' del Ministero dell'interno e  non  piu'
di  3  unita'  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  che
conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente  alle
voci fisse e continuative, con oneri a carico  delle  amministrazioni
di  provenienza  sia  in  ragione  degli  emolumenti   di   carattere
fondamentale che per gli emolumenti accessori di  carattere  fisso  e
continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono
posti a carico del Ministero della giustizia. Il  predetto  personale
e' scelto in funzione delle  conoscenze  acquisite  negli  ambiti  di
competenza del Garante. La struttura e la  composizione  dell'ufficio
sono  determinate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro della  giustizia,  il  Ministro
dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti  di
collaborazione con i garanti territoriali, ovvero  con  altre  figure
istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle  stesse
materie: 
    a) vigila, affinche' l'esecuzione della  custodia  dei  detenuti,
degli internati, dei soggetti  sottoposti  a  custodia  cautelare  in
carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale  sia
attuata in conformita' alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
Costituzione, dalle  convenzioni  internazionali  sui  diritti  umani
ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; 
    b) visita,  senza  necessita'  di  autorizzazione,  gli  istituti
penitenziari, gli ospedali psichiatrici  giudiziari  e  le  strutture
sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a  misure  di
sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche  e  di  accoglienza  o
comunque le strutture pubbliche e private  dove  si  trovano  persone
sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli  istituti  penali  per  minori  e  le  comunita'  di
accoglienza per  minori  sottoposti  a  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria, nonche',  previo  avviso  e  senza  che  da  cio'  possa
derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere  di
sicurezza delle Forze di polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a
qualunque  locale  adibito  o  comunque  funzionale   alle   esigenze
restrittive; 
    c)   prende    visione,    previo    consenso    anche    verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel  fascicolo  della  persona
detenuta o privata della liberta' personale  e  comunque  degli  atti
riferibili alle  condizioni  di  detenzione  o  di  privazione  della
liberta'; 
    d) richiede alle  amministrazioni  responsabili  delle  strutture
indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel
caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta  nel  termine  di
trenta giorni, informa il magistrato  di  sorveglianza  competente  e
puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione; 
    e) verifica il rispetto degli  adempimenti  connessi  ai  diritti
previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e
successive modificazioni, presso i centri  di  identificazione  e  di
espulsione previsti dall'articolo  14  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, nonche' presso i locali di cui all'articolo  6,  comma
3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale; 
    f)   formula   specifiche   raccomandazioni   all'amministrazione
interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero
la  fondatezza  delle  istanze  e  dei  reclami  proposti  ai   sensi
dell'articolo   35   della   legge   26   luglio   1975,   n.    354.
L'amministrazione  interessata,  in  caso  di  diniego,  comunica  il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni; 
    f-bis)  formula  specifiche  raccomandazioni  all'amministrazione
interessata, se accerta la fondatezza delle  istanze  e  dei  reclami
proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla  lettera
e). L'amministrazione interessata, in caso di  diniego,  comunica  il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni; 
    g) tramette annualmente una relazione  sull'attivita'  svolta  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,
nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia. 
  ((5.1. Il Garante nazionale puo' delegare  i  garanti  territoriali
per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente  alle  strutture
sanitarie,   sociosanitarie   e   assistenziali,    alle    comunita'
terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonche'  alle
strutture di cui alla lettera e)  del  comma  5,  quando  particolari
circostanze lo richiedano. La delega ha una  durata  massima  di  sei
mesi)). 
  5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale e' autorizzata la
spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e  di  euro
300.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2018.  ((Nell'ambito   delle
funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019,  n.  89,  e
con le modalita' ivi previste, il Garante nazionale  adotta  i  piani
annuali di spesa, in coerenza e  nei  limiti  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base  a
criteri  oggettivi  e  funzionali   alle   necessita'   dell'ufficio,
nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5
del presente articolo)).