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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. (13G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal:  22-2-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Modifiche al testo unico in materia di immigrazione
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:
"Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti
((previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico))
, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale.";
b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.";
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
"5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.";
d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:
"6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.".