DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
Misure per favorire la  digitalizzazione  e  la  connettivita'  delle
  piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
  televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale 
  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole  e  medie  imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito  dell'approvazione  della  Commissione  europea,  ovvero
nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali
finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione  e  dal  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
sono adottati  interventi  per  il  finanziamento  a  fondo  perduto,
tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione  del  15  dicembre
2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), concessi  ad  imprese  per  l'acquisto  di  software,
hardware o servizi che consentano  il  miglioramento  dell'efficienza
aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da
favorire   l'utilizzo   di   strumenti   tecnologici   e   forme   di
flessibilita', tra cui il telelavoro, lo  sviluppo  di  soluzioni  di
e-commerce, la connettivita' a banda larga e ultralarga.  I  suddetti
voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla  rete
internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto  e
l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree  dove  le  condizioni
geomorfologiche  non  consentano  l'accesso  a   soluzioni   adeguate
attraverso   le   reti   terrestri   o   laddove    gli    interventi
infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili  economicamente  o
non  realizzabili.  I  voucher  potranno   altresi'   finanziare   la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale  delle  suddette
piccole e medie imprese. 
  2. Previa verifica  della  coerenza  con  le  linee  di  intervento
previste   nella   proposta   nazionale   relativa   alla    prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da  parte  della  Commissione  europea  del
Programma  Operativo  Nazionale  relativo  alla   Competitivita'   di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo  economico,
e'  stabilito  l'ammontare  dell'intervento  nella   misura   massima
complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla  medesima  proposta
nazionale o sulla collegata pianificazione definita per  l'attuazione
degli interventi a finanziamento nazionale di  cui  al  comma  1.  La
somma cosi' individuata dal CIPE  e'  ripartita  tra  le  Regioni  in
misura proporzionale al numero delle  imprese  registrate  presso  le
Camere di commercio operanti nelle singole Regioni. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei  contributi
di cui al presente articolo. 
  4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    b) al comma 1, lettera a), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»; 
    c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:  «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    d) al comma 1, lettera b), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti». 
  4-bis. Al  fine  di  favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre  2013,  si  applicano  anche
allo scavo per  l'installazione  dei  ricoveri  delle  infrastrutture
digitali necessarie per il collegamento degli edifici  alle  reti  di
telecomunicazioni. Nel  caso  di  installazione  dei  ricoveri  delle
infrastrutture contemporanea all'effettuazione  dello  scavo,  l'ente
operatore  presenta   un'istanza   unica   per   lo   scavo   e   per
l'installazione  dei   ricoveri   delle   infrastrutture   ai   sensi
dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo  1º  agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni. 
  4-ter. Al fine di  favorire  la  diffusione  della  banda  larga  e
ultralarga nel territorio nazionale attraverso l'utilizzo di tecniche
innovative di scavo  che  non  richiedono  il  ripristino  del  manto
stradale nonche' la posa di  cavi  o  tubi  aerei  su  infrastrutture
esistenti, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  sono  definite  ulteriori
misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga
e ultralarga, anche modificative delle specifiche  tecniche  adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico  1º  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013. 
  5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1° gennaio 2013», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014». 
  5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il
divario digitale in relazione alla banda  larga  e  ultralarga  e  di
conseguire  una  mappatura  della  rete  di  accesso   ad   internet,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  costituisce,
tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati,
una banca di dati  di  tutte  le  reti  di  accesso  ad  internet  di
proprieta'  sia  pubblica  sia  privata  esistenti   nel   territorio
nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche'  il  grado  di
utilizzo delle stesse. I  dati  cosi'  ricavati  devono  essere  resi
disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del  comma  3
dell'articolo 68 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni.  All'attuazione  del  presente  comma   si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  6. All'articolo 6  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano  a  fare  data
dal 30 giugno 2014  per  i  contratti  stipulati  in  forma  pubblica
amministrativa e a far data dal  1°  gennaio  2015  per  i  contratti
stipulati mediante scrittura privata.». 
  7. Sono validi gli accordi di cui  all'articolo  15,  comma  2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui  all'articolo  5-bis  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, nonche' i contratti di cui all'articolo  6,  comma  3,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in
modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date
in cui la stipula in modalita' elettronica  diventa  obbligatoria  ai
sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15,  comma  2-bis,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del  citato  decreto-legge
n. 179 del 2012. 
  8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per  il  servizio  televisivo   digitale   terrestre   le   frequenze
riconosciute  a  livello  internazionale  e  utilizzate   dai   Paesi
confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di  rete  televisivi
in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  nonche'  le  frequenze
oggetto di EU Pilot esistenti  alla  medesima  data.  La  liberazione
delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il
((30 aprile 2015)). Alla scadenza del predetto termine,  in  caso  di
mancata  liberazione  delle  suddette  frequenze,   l'amministrazione
competente procede  senza  ulteriore  preavviso  alla  disattivazione
coattiva  degli  impianti  avvalendosi  degli  organi  della  polizia
postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo  98  del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1º
agosto 2003, n. 259. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione,  entro  il
((30  aprile  2015)),  in  favore  degli  operatori  abilitati   alla
diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure  economiche  di
natura  compensativa,  a  valere  sulla  quota  non   impiegata   per
l'erogazione dei contributi  per  i  ricevitori  per  la  televisione
digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti  alla
societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto  del
Ministro delle  comunicazioni  30  dicembre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2004,  finalizzate  al
volontario  rilascio  di  porzioni   di   spettro   funzionali   alla
liberazione delle frequenze di cui al comma 8.  Successivamente  alla
data del ((30 aprile 2015)), ((il 70 per cento delle risorse  di  cui
al primo periodo)) che residuino successivamente all'erogazione delle
misure economiche di natura compensativa di cui al  medesimo  periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per  l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti  a  soggetti  non  piu'  utilmente
collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4  del  decreto-legge
31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75,  e  successive  modificazioni,  a  seguito  della
pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  di
cui al comma 8 del presente articolo. 
  9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  stabilisce
le modalita' e  le  condizioni  economiche  secondo  cui  i  soggetti
assegnatari dei diritti d'uso in ambito  locale  hanno  l'obbligo  di
cedere una quota  della  capacita'  trasmissiva  ad  essi  assegnata,
comunque  non  inferiore  a  un  programma,  a  favore  dei  soggetti
legittimamente operanti in ambito locale  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, che  procedano  al  volontario  rilascio
delle frequenze utilizzate di cui al comma 8  o  a  cui,  sulla  base
della nuova pianificazione della stessa  Autorita'  per  le  garanzie
nelle  comunicazioni  e  della  posizione  non   piu'   utile   nelle
graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso. 
  ((9-ter. Entro quaranta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  avvia  le  procedure  per  la   pianificazione   delle
frequenze  attribuite  a  livello  internazionale  all'Italia  e  non
assegnate a operatori di rete nazionali per  il  servizio  televisivo
digitale  terrestre  per  la  messa  a  disposizione  della  relativa
capacita' trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi  in
ambito  locale.  Le  suddette  frequenze  possono  essere   assegnate
unicamente  secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente  comma.  Il
Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti  d'uso
esclusivamente  ai   soggetti   utilmente   collocati   in   apposite
graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri: 
    a) idoneita' tecnica alla pianificazione e  allo  sviluppo  della
rete, nel rispetto del piano dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni; 
    b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di  rete  in
ambito locale; 
    c)  esperienze   maturate   nel   settore   delle   comunicazioni
elettroniche,  con  particolare  riferimento  alla  realizzazione   e
all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; 
    d) sostenibilita' economica, patrimoniale e finanziaria; 
    e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che  utilizzano
le frequenze di cui all'alinea, primo periodo. 
  Le selezioni di cui al  presente  comma  sono  rivolte  a  soggetti
operanti in ambito locale.  Nel  caso  in  cui  dalle  selezioni  non
risulti  un  numero  sufficiente  ed  idoneo,  rispetto  ai   criteri
definiti, di  operatori  di  rete  in  relazione  alle  frequenze  da
assegnare, il Ministero dello sviluppo economico esamina  le  domande
presentate da soggetti non operanti in  ambito  locale  assegnando  i
relativi  diritti  d'uso  per  le  stesse  finalita'  della  presente
disposizione. 
  9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalita' di
cui al comma 9-ter possono altresi' successivamente esercire, per  le
medesime   finalita',   ulteriori   frequenze   resesi   disponibili,
assicurando  il  puntuale  rispetto  dei   vincoli   previsti   dalla
pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  e
dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori
di rete in ambito locale gia' titolari di diritti d'uso di  frequenze
attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione
la relativa capacita' trasmissiva a fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi in ambito locale secondo le modalita'  di  cui  al  comma
9-quinquies. 
  9-quinquies.  Al  fine  di  determinare  i  soggetti  che   possono
utilizzare la capacita' trasmissiva di  cui  al  comma  9-quater,  il
Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria  dei
soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media
audiovisivi in ambito locale che ne facciano  richiesta,  prevedendo,
se del caso, riserve su base territoriale inferiore  alla  regione  e
applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti
criteri: 
    a) media  annua  dell'ascolto  medio  del  giorno  medio  mensile
rilevati dalla societa' Auditel nella  singola  regione  o  provincia
autonoma; 
    b)  numero  dei  dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato; 
    c) costi  per  i  giornalisti  professionisti  iscritti  all'albo
professionale,  per  i  giornalisti  pubblicisti  iscritti   all'albo
professionale e per i praticanti giornalisti professionisti  iscritti
nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.  69,  in
qualita' di dipendenti. 
  Le suddette graduatorie sono altresi' utilizzate per l'attribuzione
ai  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  autorizzati  alla
diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre  in
ambito locale dei numeri di cui al comma 9-septies. 
  9-sexies. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  dispone
le condizioni economiche  secondo  cui  i  soggetti  assegnatari  dei
diritti  d'uso  di  cui  al  comma  9-quater  concedono  la  relativa
capacita'  trasmissiva  ai   soggetti   utilmente   collocati   nelle
graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori  di  servizi  di
media audiovisivi che utilizzano la capacita' trasmissiva di  cui  al
comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel
medesimo bacino lo stesso marchio  utilizzando  altre  frequenze.  Le
graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte  a  periodici
aggiornamenti. 
  9-septies.  L'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni,
nell'adottare il piano di numerazione  automatica  dei  canali  della
televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le
modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media
audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti  audiovisivi  in
tecnica  digitale  terrestre  in  ambito  locale  sulla  base   della
posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies)). 
  10. Nell'ambito di apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione  della  Commissione  europea,
ovvero nell'ambito della collegata  pianificazione  degli  interventi
nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la  coesione  e  dal
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, sono adottati interventi per il riconoscimento di un  credito
di imposta per le spese documentate e sostenute da  piccole  e  medie
imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese,
e relative ad interventi  di  rete  fissa  e  mobile  che  consentano
l'attivazione dei servizi di  connettivita'  digitale  con  capacita'
uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto a
decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11  e
fino al 2016, nella percentuale  del  65%  degli  importi  rimasti  a
carico del contribuente, fino a un valore massimo di  20.000  euro  e
nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla
proposta nazionale relativa alla  programmazione  2014-2020  o  sulla
predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale. 
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie,  sono  definite,  conformemente  al  regolamento  (CE)  n.
1998/2006  della  Commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione  degli  articoli  87   e   88   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), le modalita' per usufruire del credito  d'imposta  di
cui al  comma  10,  inclusa  la  certificazione  del  prestatore  del
servizio di connessione digitale  e  le  modalita'  di  comunicazione
delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei  fondi
annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese  nonche'
ogni   altra   disposizione   necessaria    per    il    monitoraggio
dell'agevolazione ed  il  rispetto  del  limite  massimo  di  risorse
stanziate. 
  12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile  con
l'agevolazione prevista dal comma 1. 
  13. Il credito d'imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  14. Le risorse individuate ai sensi  del  comma  11,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10  a  13,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, e al Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,  in
relazione alle previste  necessita'  per  fronteggiare  le  correlate
compensazioni, gli importi  comunitari  e  nazionali  riconosciuti  a
titolo di credito di imposta  da  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
  14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  per
l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare,
nel rispetto della  legislazione  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica,  convenzioni  con
societa' concessionarie di servizi pubblici essenziali  su  tutto  il
territorio nazionale dotate  di  piattaforme  tecnologiche  integrate
erogatrici di servizi su scala  nazionale  e  di  computer  emergency
response   team.   Le    amministrazioni    interessate    provvedono
all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".