DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
vigente al 22/09/2023
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
      (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo). 
 
  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore  economico  in  cui  operano  nonche'  dal  regime  contabile
adottato, che effettuano  investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2014 e ((fino a quello in corso al  31  dicembre
2019)), e' attribuito un credito d'imposta nella misura  del  25  per
cento, elevata al 50 per cento nei  casi  indicati  al  comma  6-bis,
delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media  dei  medesimi
investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello
in corso al 31 dicembre 2015.(12) (15) 
  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma  1  spetta  anche  alle
imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio  dello
Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di  ricerca
e sviluppo nel caso di contratti stipulati con  imprese  residenti  o
localizzate in altri Stati membri dell'Unione  europea,  negli  Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero  in  Stati
compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  19
settembre 1996.(12) (15) 
  2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la
media degli investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  da
considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata  sul
minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino  ad
un  importo  massimo  annuale  di  euro  10   milioni   per   ciascun
beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di
ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. (12) (15) 
  4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di
ricerca e sviluppo: 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
  5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche
ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 
  6.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili le spese relative a: 
    a)  personale  dipendente  titolare  di  un  rapporto  di  lavoro
subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato  nelle
attivita' di ricerca e sviluppo; (15) 
    a-bis) personale titolare di un rapporto  di  lavoro  autonomo  o
comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato  nelle
attivita' di ricerca e sviluppo; (15) 
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre  1988,  pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.  27  del  2
febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo  per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo  unitario
non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; 
    c)  contratti  stipulati  con  universita',  enti  di  ricerca  e
organismi equiparati per il diretto svolgimento  delle  attivita'  di
ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta;  contratti
stipulati con  imprese  residenti  rientranti  nella  definizione  di
start-up innovative, di cui  all'articolo  25  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione  di
PMI innovative, di cui all'articolo 4 del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, per il  diretto  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in  entrambi
i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo  gruppo
dell'impresa committente. Si  considerano  appartenenti  al  medesimo
gruppo le imprese  controllate,  controllanti  o  controllate  da  un
medesimo soggetto ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile
compresi i soggetti  diversi  dalle  societa'  di  capitali;  per  le
persone fisiche si tiene conto  anche  di  partecipazioni,  titoli  o
diritti posseduti dai  familiari  dell'imprenditore,  individuati  ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; (15) 
    c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate
nella lettera c)  per  il  diretto  svolgimento  delle  attivita'  di
ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione  che
non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa
committente.  Si  considerano  appartenenti  al  medesimo  gruppo  le
imprese  controllate,  controllanti  o  controllate  da  un  medesimo
soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  compresi  i
soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le  persone  fisiche
si tiene conto anche di partecipazioni, titoli  o  diritti  posseduti
dai familiari dell'imprenditore, individuati ai  sensi  dell'articolo
5, comma 5, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917;
(15) 
    d)  competenze  tecniche  e  privative  industriali  relative   a
un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di
prodotto a semiconduttori o a  una  nuova  varieta'  vegetale,  anche
acquisite da fonti esterne. 
    d-bis)   materiali,   forniture   e   altri   prodotti   analoghi
direttamente impiegati nelle attivita' di ricerca  e  sviluppo  anche
per la realizzazione di prototipi o  impianti  pilota  relativi  alle
fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale  di  cui
alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si  applica
nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti  tra  le
spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza  agevolabile.
(15) 
  6-bis. Il credito d'imposta si applica  nella  misura  del  50  per
cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1  proporzionalmente
riferibile alle spese indicate alle lettere  a)  e  c)  del  comma  6
rispetto alle  spese  ammissibili  complessivamente  sostenute  nello
stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per  cento
sulla parte residua. (15) 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232.(12) 
  8.  Il  credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella  relativa
dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del  reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ed
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive  modificazioni  ,  a  decorrere  dal   periodo   d'imposta
successivo a quello in cui sono stati sostenuti i  costi  di  cui  al
comma  6  del  presente   articolo,   subordinatamente   all'avvenuto
adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal  comma  11.
(15) 
  9. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
  10.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti  l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto    delle    condizioni    richieste    ovvero    a     causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
  11. Ai fini del riconoscimento del credito  d'imposta,  l'effettivo
sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse
alla  documentazione  contabile   predisposta   dall'impresa   devono
risultare  da  apposita  certificazione   rilasciata   dal   soggetto
incaricato della revisione legale  dei  conti.  Per  le  imprese  non
obbligate  per  legge   alla   revisione   legale   dei   conti,   la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una
societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A  del
registro di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei
conti o la  societa'  di  revisione  legale  dei  conti  osservano  i
principi di indipendenza elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10  del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e,  in  attesa  della  loro
adozione,  quelli  previsti  dal  codice   etico   dell'International
Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese  non  obbligate
per legge alla revisione legale dei conti,  le  spese  sostenute  per
adempiere  all'obbligo   di   certificazione   della   documentazione
contabile previsto dal presente comma sono  riconosciute  in  aumento
del credito d'imposta per un importo  non  superiore  a  5.000  euro,
fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro  di
cui al comma 3. (15) 
  11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le  imprese  beneficiarie
del credito  d'imposta  sono  tenute  a  redigere  e  conservare  una
relazione  tecnica  che  illustri  le  finalita',  i  contenuti  e  i
risultati delle attivita' di ricerca e  sviluppo  svolte  in  ciascun
periodo d'imposta in relazione ai  progetti  o  ai  sottoprogetti  in
corso di realizzazione. Tale relazione,  nel  caso  di  attivita'  di
ricerca e sviluppo organizzate  e  svolte  internamente  all'impresa,
deve essere predisposta  a  cura  del  responsabile  aziendale  delle
attivita' di ricerca  e  sviluppo  o  del  responsabile  del  singolo
progetto  o   sottoprogetto   e   deve   essere   controfirmata   dal
rappresentante legale dell'impresa ai sensi  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attivita' di ricerca  siano
commissionate a soggetti terzi, la relazione deve  essere  redatta  e
rilasciata all'impresa dal  soggetto  commissionario  che  esegue  le
attivita' di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di  obblighi
formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze 27  maggio  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015. (15) 
  12. Nei confronti del soggetto  incaricato  che  incorre  in  colpa
grave nell'esecuzione degli  atti  che  gli  sono  richiesti  per  il
rilascio della certificazione di cui al  comma  11  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. (15) 
  13. Le agevolazioni di cui all'articolo  24  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a
97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla  data  del  31
dicembre  2014.  Le  relative  risorse  sono  destinate  al   credito
d'imposta previsto dal presente articolo. 
  14. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono  adottate  le
disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica
e controllo dell'effettivita' delle  spese  sostenute,  le  cause  di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita'  di  restituzione  del
credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente. 
  15.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 16)
che le presenti modifiche hanno efficacia  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 71)
che "Le disposizioni del comma  70  hanno  effetto  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2018,
ad eccezione di quelle recate dalle  lettere  e),  f)  e  g),  i  cui
effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta  data  del  31
dicembre 2018". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 72) che  "Il  comma  1-bis
dell'articolo  3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
concernente il riconoscimento del  credito  d'imposta  per  spese  di
ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari  che  eseguono
attivita' di ricerca e sviluppo per  conto  di  imprese  residenti  o
localizzate in altri Stati membri dell'Unione  europea,  negli  Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero  in  Stati
compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle  finanze  4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  19
settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del  calcolo  del
credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza  esclusivamente  le
spese ammissibili relative  alle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
svolte  direttamente  e  in  laboratori  o  strutture   situati   nel
territorio dello Stato italiano".