DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. (13G00177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5 (in S.O. n. 9, relativo alla G.U. 29/01/2014, n. 23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
            Disposizioni in materia di immobili pubblici 
 
  1.  Ai  fini  della  valorizzazione  degli  immobili  pubblici,  in
relazione ai processi di  dismissione  finalizzati  ad  obiettivi  di
finanza pubblica, anche allo scopo di prevenire nuove  urbanizzazioni
e di ridurre il consumo di suolo, le disposizioni  di  cui  al  sesto
comma dell'articolo 40  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47  si
applicano anche alle alienazioni  di  immobili  di  cui  all'articolo
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito
in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di
cui al citato sesto comma dell'articolo 40 della  legge  28  febbraio
1985, n. 47  puo'  essere  presentata  entro  un  anno  dall'atto  di
trasferimento dell'immobile. 
  2. Al comma 1,  dell'articolo  11-quinquies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, dopo le parole "i  beni  immobili  ad  uso
non", e' inserita la seguente: "prevalentemente"; 
    b)   dopo   l'ultimo   periodo   sono   aggiunti   i    seguenti:
"L'autorizzazione all'operazione puo'  ricomprendere  anche  immobili
degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni
dettate dal presente  articolo,  gli  enti  territoriali  interessati
individuano, con  apposita  delibera  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  58  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli
immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato  al
Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto
dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. E' in ogni
caso vietata l'alienazione di immobili di cui  al  presente  comma  a
societa'  la  cui  struttura  non  consente  l'identificazione  delle
persone fisiche o delle societa' che ne detengono la proprieta' o  il
controllo. L'utilizzo di societa' anonime,  aventi  sede  all'estero,
nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma  e'  vietato  e
costituisce causa  di  nullita'  dell'atto  di  trasferimento.  Fermi
restando i controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia,
sono esclusi dalla trattativa privata  i  soggetti  che  siano  stati
condannati,  con  sentenza  irrevocabile,   per   reati   fiscali   o
tributari". 
  2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e' inserito il seguente: 
    "Art. 33-ter. (Disposizioni sulla gestione dei  fondi).  -  1.  I
fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis,  8-ter  e  8-quater,  e
quelli di cui  all'articolo  33-bis,  gestiti  in  forma  separata  e
autonoma dall'amministrazione della societa' di cui all'articolo  33,
comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza". 
  2-ter. All'articolo 66 del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo
periodo del comma 1 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014". 
  2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L.  12  SETTEMBRE  2014,  N.  133,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)). 
  2-quinquies.  Il  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare  procede,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  all'individuazione,  nell'ambito  dei
beni immobili di proprieta' dello Stato di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche  valutando
le segnalazioni provenienti da regioni, enti  locali  e  associazioni
portatrici di interessi diffusi,  dei  beni  di  rilevante  interesse
ambientale in  ordine  ai  quali  ritenga  prioritario  mantenere  la
proprieta'   dello   Stato   ed    avviare    procedimenti    rivolti
all'istituzione di aree naturali protette  ai  sensi  della  legge  6
dicembre 1991,  n.  394,  o  all'integrazione  territoriale  di  aree
naturali  protette  gia'  istituite.((In   assenza   della   predetta
individuazione, all'Agenzia del demanio e' in  ogni  caso  consentito
procedere alla  dismissione  o  al  conferimento  dei  beni  da  essa
individuati, salvo parere contrario  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare,  da  rendere  entro  trenta
giorni dalla richiesta)). 
  2-sexies. Il ((...)) Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  ((comunica))  all'Agenzia  del  demanio  l'avvio  dei
procedimenti di cui ((al comma)) 2-quinquies. Entro e non  oltre  due
mesi dal  ricevimento  della  suddetta  comunicazione  l'Agenzia  del
demanio  procede  conseguentemente  alla  sospensione  di   eventuali
procedure di dismissione o conferimento a societa'  di  gestione  dei
beni da sottoporre a tutela, gia' avviate ai sensi degli articoli  2,
3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge   23   novembre   2001,   n.   410,
dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. ((In  assenza  della  predetta  comunicazione,  all'Agenzia  del
demanio e' in ogni caso consentito procedere alla  dismissione  o  al
conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
rendere entro trenta giorni dalla richiesta)). 
  2-septies. Le  norme  di  cui  ai  commi  2-quater,  2-quinquies  e
2-sexies, in relazione ai  processi  di  dismissione  finalizzati  ad
obiettivi di finanza pubblica, non devono  comunque  determinare  una
riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi  di
dismissione.