DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 29-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
                        (Diritto allo studio) 
 
  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per  il
diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo  integrativo
statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui. 
  2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti degli importi previsti per  ciascun  anno,  sono  esclusi  dai
limiti del patto di stabilita' interno delle regioni. 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). 
  2-ter. Alla lettera c) del comma 1  dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo  le  parole:  "delle  regioni"
sono inserite le seguenti: ", oltre al gettito di  cui  alla  lettera
b),". 
  2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale  delle  somme  di
cui al comma 1 al fondo integrativo statale  per  la  concessione  di
borse di studio, di cui all'articolo 18 del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68".