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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  29-1-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(Diritto allo studio)
1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.
2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.
2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10))
.
2-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: "delle regioni" sono inserite le seguenti: ", oltre al gettito di cui alla lettera b),".
2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
"1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68".