DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
(Mutui  per  l'edilizia  scolastica  e  per  l'edilizia  residenziale
                 universitaria e detrazioni fiscali) 
 
  1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento,   messa   in   sicurezza,   adeguamento   antisismico,
efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze  per  studenti
universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione
di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione  di  palestre
nelle scuole o di interventi volti al  miglioramento  delle  palestre
scolastiche esistenti, per la programmazione  triennale,  le  Regioni
interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  d'intesa  con   il   Ministero   dell'istruzione   ,
dell'universita'  e  della  ricerca,  a  stipulare   appositi   mutui
trentennali, sulla base di criteri di economicita' e di  contenimento
della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico  dello  Stato,
con la Banca europea per gli investimenti , con la Banca di  Sviluppo
del Consiglio d'Europa, con la societa'  Cassa  depositi  e  prestiti
Spa,  e  con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, le rate di ammortamento dei  mutui  attivati  sono  pagate  agli
istituti finanziatori direttamente  dallo  Stato.  A  tal  fine  sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno  2015
e per euro 50 milioni annui per la durata  residua  dell'ammortamento
del mutuo, a decorrere dall'anno 2016.  Le  modalita'  di  attuazione
della presente disposizione e del successivo comma 2  sono  stabilite
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale,  in  conformita'   ai   contenuti   dell'intesa,
sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1º agosto  2013,  tra
il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a  4-octies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221.  ((Eventuali   successive
variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi
comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono  disposte  con
decreto del Ministro dell'istruzione  qualora  restino  invariati  le
modalita' di  utilizzo  dei  contributi  pluriennali  e  i  piani  di
erogazione  gia'  autorizzati  a  favore  delle  singole  regioni,  e
comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.)) 
  1-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  predispongono  congiuntamente  una
relazione da trasmettere  annualmente  alle  Camere  sullo  stato  di
avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai  sensi
del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18,  commi  da  8  a
8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato  dal
presente   articolo,   dell'articolo   11,   comma   4-sexies,    del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche'  con  riferimento  agli
ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita' nel bilancio
dello   Stato   ai   sensi   della   normativa   vigente.   Ai   fini
dell'elaborazione della predetta relazione  sono  altresi'  richiesti
elementi   informativi    alle    amministrazioni    territorialmente
competenti. 
  1-ter.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, nella definizione del decreto attuativo  di  cui  al  quarto
periodo del comma 1, tiene conto dei  piani  di  edilizia  scolastica
presentati dalle regioni. 
  2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati  dalle  Regioni,  anche
attraverso la delegazione di pagamento, finanziati con  l'attivazione
dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto
di stabilita' interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato
dagli Istituti di credito. 
  2-bis.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  con
riferimento agli immobili di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni  dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica,  di  cui  all'articolo  1
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare  mutui
trentennali sulla base dei criteri di economicita' e di  contenimento
della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico  dello  Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di  sviluppo
del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
e con i soggetti autorizzati all'esercizio  dell'attivita'  bancaria,
ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo  lº  settembre
1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1,  comma  75,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, le rate di  ammortamento  dei  mutui  attivati
sono pagate agli istituti finanziatori direttamente  dallo  Stato.  A
tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni
annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016,  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del  2004.  Alla
compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno  2017,
a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno  2019
e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti
a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  2-ter. Le modalita' di attuazione del comma  2-bis  sono  stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. 
  3. Al fine di promuovere iniziative di  sostegno  alle  istituzioni
scolastiche,  alle  istituzioni   dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica e alle universita', fermo restando  quanto  gia'
previsto dall'articolo 15, comma  1,  lettera  i-octies),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia  di  detrazione
per  oneri,  alla  medesima  lettera  i-octies),  dopo   le   parole:
"successive modificazioni" sono inserite le seguenti:  ",  nonche'  a
favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale  e
coreutica  e  delle  universita'",  e  dopo   le   parole   "edilizia
scolastica"  sono  inserite  le  seguenti:  "e   universitaria".   Le
disposizioni del presente comma si applicano a partire  dall'anno  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole:  "in  relazione  all'articolo  2,
comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244," sono soppresse; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  "Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Capo  del
Dipartimento   della   protezione   civile,   sentito   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono  definiti  le
modalita'  di  individuazione  delle  attivita'  di  cui  al  periodo
precedente nonche' gli istituti cui sono affidate tali attivita'". 
  3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al comma 8,"  sono  inserite  le
seguenti: "per gli interventi finanziati con le  risorse  di  cui  ai
commi 8 e 8-sexies, nella misura  definita  dal  decreto  di  cui  al
presente periodo,".