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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2024)
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vigente al 04/11/2022
Testo in vigore dal:  12-11-2013
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Welfare dello studente)
1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti
((, anche con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,))
delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:
a)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128))
;
b) esigenza di servizi di
((trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,))
non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
((entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione))
del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti.
((Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entità dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari))
.
4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.