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DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2023)
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Testo in vigore dal:  31-10-2013
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Art. 6

(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
"4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
4-quater. I servizi di cui al comma 4 ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4 ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.".
2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: "Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.".
((
3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:
a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;
b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto"
))
4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'
((Autorità garante della concorrenza e del mercato))
anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e
((dal suo funzionamento))
, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'
((Autorità garante della concorrenza e del mercato))
a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'
((Autorità garante della concorrenza e del mercato))
,
((nell'ambito delle predette risorse))
, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto
((operativo-logistico,))
economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'
((Autorità garante della concorrenza e del mercato))
;".
((
4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito"
))