DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di  controllo  della
         tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  3-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  14  DICEMBRE  2018,  N.  135,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  6. Sono abrogati: 
    a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006; 
    b) l'articolo 1 del decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013  recante  "Termini
di  riavvio  progressivo  del  SISTRI",  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N.  135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  9-bis.  Il  termine  finale  di  efficacia  del   contratto,   come
modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito alla data del  subentro
nella gestione del servizio da parte del  concessionario  individuato
con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31
dicembre 2018.((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018,  N.  135,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  11  FEBBRAIO  2019,  N.  12)).
All'attuale  societa'  concessionaria   del   SISTRI   e'   garantito
l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino alla data  del
subentro nella gestione del  servizio  da  parte  del  concessionario
individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non
oltre  il  31  dicembre  2018,  previa  valutazione   di   congruita'
dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati
dagli  operatori  alla  predetta  data.  In  ogni  caso,  all'attuale
concessionaria del SISTRI e' corrisposta, a titolo  di  anticipazione
delle somme da versare per l'indennizzo dei  costi  di  produzione  e
salvo conguaglio, da effettuare a seguito  della  procedura  prevista
dal periodo precedente, la somma di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2015 e di 10 milioni di euro  per  l'anno  2016  nonche'  nel  limite
massimo di 10  milioni  di  euro  annui,  in  ragione  dell'effettivo
espletamento del servizio svolto nel corso degli anni 2017 e 2018) Al
pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  nell'ambito
dei propri stanziamenti di bilancio. 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs.  n.  152  del
2006,  sono  aggiunte,  in  fine,   le   seguenti   parole:   "(nuovo
produttore)". 
  12-bis. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  14  DICEMBRE  2018,  N.  135,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  12-ter. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  14  DICEMBRE  2018,  N.  135,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  12-quater.((COMMA ABROGATO DAL  D.L.  14  DICEMBRE  2018,  N.  135,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  12-quinquies. All'articolo 212 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
  "19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale
gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per  il  trasporto
dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio  provinciale
o regionale dove ha sede l'impresa ai  fini  del  conferimento  degli
stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di  cui  alla
lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183". 
  13. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge  25  giugno  2008,
n.112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,
n.133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "La vigilanza dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas si svolge mediante accertamenti a  campione  e  si  esercita  nei
confronti  dei  soli  soggetti  il  cui  fatturato  e'  superiore  al
fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1,  prima  ipotesi,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.". 
  14-bis. Al fine di ottimizzare  l'impiego  del  personale  e  delle
strutture  del  Corpo   forestale   dello   Stato   nell'ottica   del
contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del
contrasto  al  traffico  illecito  dei  rifiuti  operato  dal   Corpo
forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal  decreto  del  Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
193 del 21 agosto 2006,  nonche'  di  migliorare  l'efficienza  delle
operazioni inerenti la loro tracciabilita', all'articolo  108,  comma
8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  e  successive
modificazioni, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  "articolazioni
centrali" sono inserite le seguenti: "e periferiche".  All'attuazione
del presente comma  si  provvede  avvalendosi  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
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  AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Decreto 24 aprile 2014 (in G.U. 30/04/2014, n. 99)  ha  disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "il termine di cui all'art. 11, comma  8,
del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125  del
2013, e' prorogato al 3 settembre 2014".