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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2023)
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Testo in vigore dal:  16-10-2013
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Art. 9-bis

(( (Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013). ))
((
1. Il punto 4) della prima sezione dell'allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, è sostituito dal seguente:
"4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto lampo, ad eccezione degli articoli pirotecnici di categoria P1, P2 o T2, nonché dei fuochi d'artificio di categoria 4 che soddisfino le seguenti condizioni:
a) l'esplosivo detonante non può essere facilmente estratto dall'articolo pirotecnico;
b) per la categoria P1, l'articolo pirotecnico non può avere una funzione di detonante o non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari;
c) per le categorie 4, T2 e P2, l'articolo pirotecnico è progettato in modo da non funzionare come detonante o, se è progettato per la detonazione, non può, com'è progettato e fabbricato, innescare esplosivi secondari".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, si applicano anche alle autorizzazioni concesse relative alle istanze presentate entro i termini di cui al comma 6 del medesimo articolo))