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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2023)
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Testo in vigore dal:  16-10-2013
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Art. 7

Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
1. All'articolo 8, comma 1-quinquies, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016.".
2. All'articolo 628, terzo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3-bis), dopo le parole "articolo 624-bis" sono aggiunte le seguenti: "o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa";
b) dopo il numero 3-quater),
((è aggiunto il seguente))
:
"3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;
3-sexies)
((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119))
.".
((3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: "interamente" è soppressa e dopo le parole: "destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia" sono inserite le seguenti: "nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili"))
((3-bis. All'articolo 260 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica"))
4. All'articolo 682 del codice penale
((è aggiunto, in fine, il seguente comma))
: "Le disposizioni del
((primo comma))
si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.".