DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 9-8-2019
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis 
        (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio). 
 
  1. Al fine di dare attuazione a quanto  previsto  dall'articolo  5,
comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro  per  l'anno
2014 e di 10 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2015.  Al
relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno
2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a
ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto: 
    a)  della  programmazione  regionale  e  degli  interventi   gia'
operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne; 
    b) del numero dei centri antiviolenza  pubblici  e  privati  gia'
esistenti in ogni regione; 
    c)  del  numero  delle  case-rifugio  pubbliche  e  private  gia'
esistenti in ogni regione; 
    d) della necessita'  di  riequilibrare  la  presenza  dei  centri
antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione ((...)). 
  3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali e' garantito
l'anonimato, sono promossi da: 
    a) enti locali, in forma singola o associata; 
    b)  associazioni  e  organizzazioni  operanti  nel  settore   del
sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,  che  abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in  materia  di  violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; 
    c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa  o
in forma consorziata. 
  4. I centri antiviolenza  e  le  case-rifugio  operano  in  maniera
integrata con la rete  dei  servizi  socio-sanitari  e  assistenziali
territoriali, tenendo conto  delle  necessita'  fondamentali  per  la
protezione  delle  persone  che  subiscono  violenza,  anche  qualora
svolgano funzioni di servizi specialistici. 
  5. Indipendentemente dalle metodologie  di  intervento  adottate  e
dagli specifici profili professionali degli operatori  coinvolti,  la
formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle
case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della
violenza, al  fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle  diverse
dimensioni  della  violenza   subita   dalle   persone,   a   livello
relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa
altresi'  parte  della  formazione   degli   operatori   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle  dimensioni
della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere. 
  6.  Le  regioni  destinatarie  delle  risorse  oggetto  di  riparto
presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30
marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative  adottate
nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. 
  7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro
delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro  il  30
giugno di ogni anno, una relazione  sullo  stato  di  utilizzo  delle
risorse stanziate ai sensi del presente articolo.