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DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. (13G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  16-7-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio)
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione";
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali".
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, introdotto dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.