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DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. (13G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal:  9-10-2013
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Art. 13

Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
((
1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo.
In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento
))
2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.
((
2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla Commissione sono esclusi compensi e indennità a qualsiasi titolo, incluso il rimborso spese
))