DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
vigente al 28/10/2013
Testo in vigore dal: 9-10-2013
al: 31-12-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il  rilancio
dei beni e delle attivita'  culturali,  con  particolare  riferimento
alla  necessita'  indifferibile  di  garantire  misure  immediate  di
tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale  italiano,
in particolare per  il  sito  Unesco  delle  "Aree  archeologiche  di
Pompei, Ercolano e  Torre  Annunziata",  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  inventariazione  e  digitalizzazione  del   patrimonio
culturale italiano, per l'attuazione del progetto  "Nuovi  Uffizi"  e
per la realizzazione del Museo  Nazionale  dell'Ebraismo  Italiano  e
della Shoah; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
emanare disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  cinema,  delle
attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare
il   settore,   ponendo   rimedio   a   condizione   di   difficolta'
economico-finanziaria  e  patrimoniale  di  taluni  enti   lirici   e
ripristinando immediatamente condizioni minime  di  programmazione  e
attrattivita' nel territorio italiano per l'industria  di  produzione
cinematografica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti  per  accelerare  la  realizzazione  del  grande
  progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la  riqualificazione
  ambientale   e   la   valorizzazione   delle    aree    interessate
  dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,
  nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
  del Polo Museale  di  Napoli  e  per  la  promozione  del  percorso
  turistico-culturale delle residenze borboniche 
  1. Al fine  di  potenziare  ulteriormente  le  funzioni  di  tutela
dell'area archeologica di Pompei,  di  rafforzare  l'efficacia  delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e  di  valorizzazione
del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n.  C(2012)  2154  del  29
marzo 2012, nel quadro  del  programma  straordinario  e  urgente  di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione  e  restauro  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2011,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nomina  con  proprio
decreto, entro sessanta giorni ((dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, previo parere  delle
Commissioni  parlamentari   competenti,   un   rappresentante   della
realizzazione del Grande  Progetto  e  del  programma  straordinario,
denominato  "direttore  generale  di  progetto",  nonche'   un   vice
direttore generale  vicario,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:
appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello  Stato
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165;  comprovata  competenza  ed  esperienza  pluriennale;
assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione)).  Con  successivo  decreto   del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri, ((da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto)) su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, ((viene definita l'indennita' complessiva per entrambe
le cariche di direttore generale e vice direttore  generale  vicario,
non superiore a 100.000 euro lordi annui)) nel rispetto dell'articolo
23-ter ((, commi 1 e 2,)) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Ferme  restando  le
funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente
in ordine alla gestione  ordinaria  del  sito  e  quale  beneficiario
finale degli interventi ordinari e straordinari  attuati  nell'ambito
del sito medesimo, e in stretto  raccordo  con  essa,  il  "direttore
generale di progetto": 
    a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del "Grande Progetto Pompei"; 
    b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento  delle  procedure
di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei  servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del  "Grande  Progetto
Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo  a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad  accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione  ed  esecuzione  dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e  la  coesione  economica,  del  supporto  fornito  alla
progettazione  e   all'attuazione   degli   interventi   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli  investimenti  per  lo  sviluppo  di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove  necessario  per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera,  alle
sue funzioni di centrale di committenza di  cui  all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  di  altri
soggetti terzi; 
    c) assicura la piu' efficace gestione del  servizio  di  pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti; 
    d) assume direttive atte a migliorare l'efficace  conduzione  del
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del  personale  della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento  delle  condizioni  di
fruizione e valorizzazione del sito; 
    e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita' di  tutela  e  di  valorizzazione  di
competenza della Soprintendenza; 
    f) svolge le funzioni di cui lettere  a),  b)  e  c)  sentito  il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al  fine  di  garantire  la
coerenza con le  funzioni  di  coordinamento  istituzionale,  impulso
all'attuazione e riferimento  unitario  per  i  collegamenti  con  la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione  Europea  di
detto Comitato; 
    ((f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato
di  avanzamento  dei  lavori  e  su   eventuali   aggiornamenti   del
crono-programma; 
    f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarita'  e
l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche  al  fine
di prevenire il rischio di  infiltrazioni  mafiose,  nel  quadro  del
Protocollo  di  legalita'  stipulato  con  la  prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo)). 
  ((1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del  direttore
generale di progetto: 
    a) cause di incompatibilita' sopraggiunte; 
    b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione
del progetto; 
    c) perdita dei requisiti necessari alla nomina)). 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ((,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,))  si  provvede  alla
costituzione di una  apposita  struttura  di  supporto  al  direttore
generale di progetto, con sede nell'area archeologica di  Pompei.  La
struttura  e'  composta  da  un  contingente  di   personale,   anche
dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti  unita',
proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo  o  delle  altre  amministrazioni
statali,   appartenente   ai   profili   professionali   tecnico    e
amministrativo, nonche'  da  cinque  esperti  in  materia  giuridica,
economica,  architettonica,  urbanistica   e   infrastrutturale.   Il
personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il  trattamento
economico  fondamentale   ed   accessorio   dell'amministrazione   di
provenienza,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  della  Struttura
medesima, ad esclusione del  trattamento  economico  fondamentale  ed
accessorio avente carattere fisso e  continuativo.  Con  il  medesimo
decreto  sono  ulteriormente  specificati  i  compiti  del  direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al  comma  1,  le
dotazioni  di  mezzi  e  di  personale  e  la  durata  dell'incarico.
L'incarico di "direttore generale  di  progetto",  non  determina  un
incremento della dotazione organica del  personale  dirigenziale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo.  ((Nel
sito internet della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  vengono
pubblicate  e  aggiornate  le  seguenti  informazioni:  gli   estremi
dell'atto di conferimento  dell'incarico  al  direttore  generale  di
progetto e ai componenti della  apposita  struttura  di  supporto  al
direttore generale di progetto; il  curriculum  vitae  del  direttore
generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto
al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati,  relativi  ai
rapporti  di  consulenza  e  collaborazione  prestati)).  Nelle  more
dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo  e  funzionale
previsto dal presente decreto il Comitato di  pilotaggio  del  Grande
Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre  2012
e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano,  in
continuita' con  l'azione  finora  svolta,  il  proseguimento,  senza
interruzioni e in coerenza con le  decisioni  di  accelerazione  gia'
assunte, ((dell'attuazione))  del  Grande  progetto  Pompei  e  degli
interventi in esecuzione, in corso di affidamento,  progettati  e  in
corso di progettazione assumendo, in  via  transitoria,  le  funzioni
rafforzate  di  cui  al  comma  1  successivamente  ((assunte   dal))
"direttore generale di progetto". 
  3. Il direttore generale di progetto e  la  struttura  di  supporto
operano nel rispetto delle competenze della ((soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia)), con  la  sola
eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1. 
  4. Al  fine  di  consentire  il  rilancio  economico-sociale  e  la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  Unesco  "Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di  potenziare  l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita'  "Grande  Pompei".
L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei  piani,
dei progetti e degli interventi strumentali  al  conseguimento  degli
obiettivi sopra indicati. 
  5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e'  preposto
all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza  legale.  La
stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile.  Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  comma
2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito
di pervenire, entro 12 mesi ((dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione))  del  presente  decreto,  sulla  base  della
proposta presentata dal direttore generale di  progetto,  di  cui  al
comma 6, all'approvazione di un "Piano strategico"  per  lo  sviluppo
delle aree comprese nel piano di gestione  di  cui  al  comma  4.  Il
Comitato di gestione svolge  anche  le  funzioni  di  "Conferenza  di
servizi permanente", ed e' composto, anche  eventualmente  attraverso
propri delegati, ((dal Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti)),
dal Ministro per  la  coesione  territoriale,  dal  Presidente  della
Regione Campania, dal  Presidente  della  Provincia  di  Napoli,  dai
Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti
pubblici e privati  coinvolti.  ((Nel  Comitato  di  gestione))  sono
assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che  sono
obbligatoriamente espresse all'interno ((del Comitato)), ai  sensi  e
con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e  2,  comma  203,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.   662.   Le
determinazioni  assunte  ((all'interno  del  Comitato  di  gestione))
sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta,
autorizzazione o atto di assenso comunque denominato  necessario  per
la realizzazione degli interventi approvati. L'Unita' "Grande Pompei"
assume le decisioni relative alla progettazione e alla  realizzazione
e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico  di  cui  al
comma 6.  Il  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ((di cui al comma 2)) detta la  disciplina  organizzativa  e
contabile dell'Unita', le modalita' di rendicontazione  delle  spese,
la sua durata e la dotazione di mezzi  e  risorse  umane  nel  limite
massimo  di   dieci   unita',   in   posizione   di   comando   dalle
amministrazioni da  cui  provengono  i  componenti  del  Comitato  di
gestione. Il personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il
trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione
di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unita' medesima,
ad esclusione del trattamento economico  fondamentale  ed  accessorio
avente carattere fisso e continuativo. L'Unita'  si  avvale  altresi'
della struttura di cui al comma 2. 
  6. L'Unita',  su  proposta  del  direttore  generale  di  progetto,
approva un piano strategico ((del  tutto  congruente  e  in  completo
accordo col Grande  Progetto  Pompei)),  comprendente:  l'analisi  di
fattibilita' istituzionale, finanziaria ed economica  del  piano  nel
suo complesso; il crono-programma. che  definisce  la  tempistica  di
realizzazione  del  piano  e   degli   interventi   individuati;   la
valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con riferimento  al
loro avanzamento progettuale; gli  adempimenti  di  ciascun  soggetto
partecipante; le  fonti  di  finanziamento  attivabili  per  la  loro
realizzazione. Il  piano  prevede,  in  particolare,  gli  interventi
infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di  accesso  e
le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale
dei paesaggi degradati e compromessi,  prioritariamente  mediante  il
recupero e il riuso di aree industriali  dismesse,  e  interventi  di
riqualificazione  e  di  rigenerazione  urbana,  nel   rispetto   del
principio del minor consumo  di  territorio  e  della  priorita'  del
recupero. Il piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione
e sollecitazione di  erogazioni  liberali  e  sponsorizzazioni  e  la
creazione di forme,  di  partenariato  pubblico-privato,  nonche'  il
coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di  volontariato,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non  lucrative  di
utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari  la
tutela e la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale.  ((Il  piano
inoltre  prevede  il  coinvolgimento  degli  operatori  del   settore
turistico e culturale ai  fini  della  valutazione  delle  iniziative
necessarie al rilancio dell'area in oggetto)). Il piano  ((prevede)),
inoltre, l'utilizzo  dei  giovani  tirocinanti  del  progetto  "Mille
giovani per la cultura" ((di cui all'articolo  2,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99)). L'Unita' predispone  altresi'  un
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
articolato  in  un  piano  strategico  di   sviluppo   del   percorso
turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche  di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel
processo  di  valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei  settori
produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresi',  i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al ((titolo  II  del
libro III del codice di cui  al))  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Il  direttore  generale  di  progetto,  in  qualita'  di  legale
rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a  ricevere  donazioni  ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati,  finalizzati  agli
interventi  conservativi,  di  manutenzione  e   restauro   dell'area
archeologica di Pompei. ((Al fine di assicurarne  la  tracciabilita',
qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore  a  1.000  euro
deve essere effettuata tramite bonifico bancario)). 
  8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7  del  presente  articolo,
pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e  800.000,  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  9. All'articolo 15, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "a)   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia"; 
    b)  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "d)   la
soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale ((della citta' di Napoli))  e
della Reggia di Caserta". 
  10.  Fino  all'adeguamento  della  disciplina  organizzativa  degli
Istituti di cui al comma 9,  agli  stessi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni   concernenti,   rispettivamente,   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei  e
la soprintendenza speciale per il patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di  Napoli.  Per
rafforzare  le  attivita'  di   accoglienza   del   pubblico   e   di
valorizzazione delle soprintendenze  di  cui  al  presente  articolo,
((sono)) impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle  attivita'
e dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille giovani per la
cultura" ((di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del  decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 99)). 
  11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei  dirigenti  di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E'  fatta  salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 1, commi  5  e  6,  della  legge  24
giugno 2013, n. 71. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
11, pari a euro 109.500,00 annui,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un  apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  un  piano  strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato  delle  residenze
borboniche,   promuovendo    l'integrazione,    nel    processo    di
valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei   settori   produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e  interventi  di
promozione   e    sollecitazione    di    erogazioni    liberali    e
sponsorizzazioni,   la   creazione   di   forme    di    partenariato
pubblico-privato,   il   coinvolgimento   di   cooperative   sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale. Il piano ((prevede)), inoltre,  l'utilizzo  dei
giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per  la
cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura"  ((di  cui
all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99)).
All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al ((titolo  II  del
libro III del codice di cui  al))  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine  di  verificare  la
possibilita' di un proficuo utilizzo e impiego, per la  realizzazione
delle  finalita'  perseguite  dall'accordo  di   valorizzazione   del
percorso turistico-culturale integrato di cui al  presente  articolo,
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.