DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 23-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
         (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione) 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,
trovano applicazione anche in relazione ai compensi e  agli  obblighi
di natura previdenziale e assicurativa nei confronti  dei  lavoratori
con contratto  di  lavoro  autonomo.  Le  medesime  disposizioni  non
trovano applicazione in relazione ai contratti di  appalto  stipulati
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Le  disposizioni  dei
contratti collettivi di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,
hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti  retributivi
dovuti  ai  lavoratori  impiegati  nell'appalto  con  esclusione   di
qualsiasi  effetto  in  relazione  ai  contributi   previdenziali   e
assicurativi. 
  2. Il comma 4-bis, dell'articolo  306  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal  seguente:  "4-bis.  Le  ammende
previste con riferimento alle contravvenzioni in materia  di  igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto nonche' da atti aventi forza  di  legge
sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del  direttore  generale
della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei
prezzi al consumo  previo  arrotondamento  delle  cifre  al  decimale
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene,  a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%  ((e  si  applica
esclusivamente alle sanzioni  irrogate  per  le  violazioni  commesse
successivamente alla  suddetta  data)).  Le  maggiorazioni  derivanti
dalla applicazione del presente comma sono destinate,  per  la  meta'
del loro ammontare,  al  finanziamento  di  iniziative  di  vigilanza
nonche' di prevenzione e promozione in materia di salute e  sicurezza
del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A  tal
fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate su  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.
167, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica  o  diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.
226, allo scopo di conseguire  la  qualifica  professionale  ai  fini
contrattuali,  e'  possibile  la  trasformazione  del  contratto   in
apprendistato professionalizzante o contratto  di  mestiere;  in  tal
caso la durata massima complessiva dei due periodi  di  apprendistato
non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione  collettiva
di cui al presente decreto legislativo". 
  4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)). 
  ((4-bis. La dotazione del  fondo  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili di cui al comma 4 dell'articolo  13  della  legge  12  marzo
1999, n. 68, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013  e
di 20 milioni di euro per  l'anno  2014.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per  l'anno  2013  e  a  20
milioni di euro per l'anno  2014,  si  provvede,  anche  al  fine  di
garantire la  compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
confluita nel Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro  per  l'anno  2013  e  per  33,3
milioni di euro per l'anno 2014. 
  4-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.
216, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Al fine  di  garantire  il  rispetto  del  principio  della
parita' di trattamento delle persone con  disabilita',  i  datori  di
lavoro pubblici e  privati  sono  tenuti  ad  adottare  accomodamenti
ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite  sui
diritti delle persone con  disabilita',  ratificata  ai  sensi  della
legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per  garantire  alle
persone  con  disabilita'  la  piena  eguaglianza   con   gli   altri
lavoratori.  I  datori   di   lavoro   pubblici   devono   provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente")). 
  5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso  che  le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi
previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli  obblighi
di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei
lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro,  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altre   forme   previdenziali
sostitutive o esclusive, nonche' nei  confronti  della  Prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo e delle Province. 
  6.  ((All'articolo  23,  comma  1,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive  modificazioni)),
dopo le parole: "presso un utilizzatore," sono inserite le  seguenti:
"e ferma restando l'integrale applicabilita'  delle  disposizioni  in
materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  di  cui  al   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81". 
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo le parole: "deve presentare" sono  aggiunte  le
seguenti:  ",  previa  verifica,  presso  il  centro  per   l'impiego
competente, della indisponibilita'  di  un  lavoratore  presente  sul
territorio nazionale, idoneamente documentata,"; 
  b) il comma 4 e' abrogato. 
  8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i
corsi di  formazione  professionale  ovvero  a  svolgere  i  tirocini
formativi ((ai sensi dell'articolo)) 44-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e' determinato con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome ((di Trento e di Bolzano)), da  emanarsi  ogni  tre
anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede  di
prima applicazione della  presente  disposizione,  le  rappresentanze
diplomatiche e consolari,  nelle  more  dell'emanazione  del  decreto
triennale di cui al presente comma  e,  comunque,  non  oltre  il  30
giugno di ciascun anno non  ancora  coperto  dal  decreto  triennale,
rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5,  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  previa
verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5.  Il  numero  di
tali visti viene portato in detrazione dal contingente  indicato  nel
decreto triennale successivamente adottato.  Qualora  il  decreto  di
programmazione  triennale  non  venga  adottato  entro  la   scadenza
stabilita, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'
provvedere, in via  transitoria,  con  proprio  decreto  annuale  nel
limite  delle  quote  stabilite  nell'ultimo  decreto   emanato.   Lo
straniero in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del
visto  di  studio  che  intende  frequentare  corsi   di   formazione
professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394  puo'  essere
autorizzato all'ingresso nel territorio  nazionale,  nell'ambito  del
contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente
disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  ((8-bis. All'articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le  parole:  "master
universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti:  "ovvero
la laurea triennale o la laurea specialistica")). 
  9.  Le  risorse  residue  derivanti  dalle   procedure   di   spesa
autorizzate ai sensi dell'articolo 5  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3933  del  13  aprile  2011,  all'esito
delle attivita' solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d),
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma  11,
((del  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge)) 7  agosto  2012,  n.  135.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.  109,
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "11-bis.  Nei  casi  in  cui  la  dichiarazione  di  emersione  sia
rigettata per cause imputabili esclusivamente al  datore  di  lavoro,
previa verifica da parte dello  sportello  unico  per  l'immigrazione
della sussistenza del rapporto di lavoro,  dimostrata  dal  pagamento
delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza  al  31
dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore  viene  rilasciato  un
permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e
amministrativi di cui al comma  6,  a  carico  del  lavoratore,  sono
archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10
del presente articolo. 
  11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di  lavoro  oggetto  di
una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore
sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre  2011  di
cui al comma 1, la procedura di emersione si  considera  conclusa  in
relazione al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa
occupazione ovvero, in presenza  della  richiesta  di  assunzione  da
parte di un nuovo datore di lavoro,  un  permesso  di  soggiorno  per
lavoro subordinato, con contestuale  estinzione  dei  reati  e  degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. 
  11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma  11-ter,  il  datore  di
lavoro  che  ha  presentato  la  dichiarazione  di  emersione   resta
responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla
data di comunicazione della cessazione del rapporto  di  lavoro;  gli
uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti  per
legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la  dichiarazione
di emersione, ai fini dell'applicazione del  comma  10  del  presente
articolo.". 
  ((10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un  immobile
nella sua disponibilita' il datore di lavoro  assolve  agli  obblighi
previsti  dall'articolo  7  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso  la  comunicazione  di
cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608. 
  10-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare di concerto con il Ministro  dell'interno  e  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  apportate  le   modifiche
necessarie al decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  299
del 27 dicembre 2007)). 
  11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, e successive modificazioni, dopo il  comma  3  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  "3-bis. Le imprese agricole,  ivi  comprese  quelle  costituite  in
forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1,
ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra
loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo  grado,
possono  procedere  congiuntamente   all'assunzione   di   lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di  prestazioni  lavorative  presso  le
relative aziende. 
  3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo'
essere effettuata anche da imprese legate da un  contratto  di  rete,
quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. 
  3-quater. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sono definite le modalita'  con  le  quali  si  procede  alle
assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 
  3-quinquies.  I  datori  di  lavoro  rispondono  in  solido   delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che  scaturiscono
dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita'  disciplinate  dai
commi 3-bis e 3-ter.". 
  12. All'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,
n.78, convertito in legge con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
2010, n.122, dopo le  parole:  "settore  sociale"  sono  inserite  le
seguenti: "nonche' per le  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  di
attivita'  sociali  mediante  forme  di  lavoro  accessorio  di   cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n.276.". 
  13. All'articolo 2463-bis del  codice  civile,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: "che non abbiano compiuto i  trentacinque
anni di eta' alla data della costituzione" sono soppresse; 
  b) al comma 2, punto 6), le parole: ", i quali devono essere scelti
tra i soci" sono soppresse; 
  ((b-bis) dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il  seguente:  "Le
clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili")); 
  c) il comma 4 e' soppresso. 
  14. All'articolo 44  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi; 
  b) al comma 4-bis le parole: "societa' a responsabilita' limitata a
capitale  ridotto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "societa'   a
responsabilita' limitata semplificata". 
  15. Le societa'  a  responsabilita'  limitata  a  capitale  ridotto
iscritte al registro delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  44  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  qualificate  societa'   a   responsabilita'
limitata semplificata. 
  ((15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del codice  civile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: "presso una banca" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "all'organo   amministrativo   nominato   nell'atto
costitutivo"; 
  b) dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  "I  mezzi  di
pagamento sono indicati nell'atto". 
  15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo  il  terzo  comma
sono aggiunti i seguenti: 
  "L'ammontare  del  capitale  puo'  essere  determinato  in   misura
inferiore a euro diecimila, pari almeno a un  euro.  In  tal  caso  i
conferimenti devono farsi in  denaro  e  devono  essere  versati  per
intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione. 
  La somma da dedurre  dagli  utili  netti  risultanti  dal  bilancio
regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo
2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la
riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale,  l'ammontare  di
diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata  solo
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa
deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita
per qualsiasi ragione")). 
  16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera a) e' soppressa; 
  b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole "uguali  o
superiori al 20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "uguali o
superiori al 15 per cento"; 
  c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole "in Italia o all'estero"
sono aggiunte  le  seguenti:  ",  ovvero,  in  percentuale  uguale  o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso  di  laurea  magistrale  ai  sensi   dell'articolo   3   del
((regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca)) 22 ottobre 2004, n. 270"; 
  d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole "varieta' vegetale" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un
programma per elaboratore originario registrato  presso  il  Registro
pubblico speciale per  i  programmi  per  elaboratore,  purche'  tali
privative siano".". 
  ((16-bis. All'articolo 25, comma 3, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: "entro  60  giorni  dalla
stessa data" sono soppresse. 
  16-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
al comma 1 e al  comma  4,  le  parole:  "2013,  2014  e  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "2013, 2014, 2015 e 2016". 
  16-quater. Gli importi  dei  versamenti  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  effettuati  dalla  Cassa  conguaglio  per  il   settore
elettrico ai sensi del comma 3,  lettera  d),  dell'articolo  38  del
predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in  145,02
milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di  euro  per  l'anno
2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni  di  euro
per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970.000  euro
per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
  16-quinquies. Il comma 188 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: 
  "188. Per gli enti di  ricerca,  l'Istituto  superiore  di  sanita'
(ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro  (INAIL),  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali  (AGE.NA.S),  l'Agenzia  italiana   del   farmaco   (AIFA),
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per le universita'  e
le scuole superiori  ad  ordinamento  speciale  e  per  gli  istituti
zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e  la  stipula  di  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di  ricerca  e
di innovazione tecnologica anche finanziati con le  risorse  premiali
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre
2009, n. 213". 
  16-sexies. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n.  142,  dopo
il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  "2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis  non  si  applica  ai
soci lavoratori delle cooperative della piccola  pesca  di  cui  alla
legge 13 marzo 1958, n. 250, in  presenza  delle  condizioni  di  cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31"))