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DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
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Testo in vigore dal:  23-8-2013
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Art. 7

((Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92))
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:
a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi
((comprensiva di eventuale proroga))
, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai
((contratti))
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";
b) all'articolo 4, il comma 2-bis è abrogato;
c) all'articolo 5:
1) al comma 2, dopo le parole "se il rapporto di lavoro", sono inserite le seguenti ",instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,";
2) il comma 2-bis è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente "3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma
((, nonché di cui al comma 4,))
non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";
d) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo la lettera c bis), è inserita la seguente: "c ter)
((ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,))
i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";
2) il comma 6 è abrogato;
3) al comma 7, le parole: "stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis".
2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 30, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
"4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"))
;
a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis.
((In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo))
, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore
((con il medesimo datore di lavoro))
, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.";
b)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99))
;
c) all'articolo 61, comma 1, le parole: "esecutivi o ripetitivi" sono sostituite dalle seguenti: "esecutivi e ripetitivi";
((c-bis) all'articolo 61, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente"))
;
((
d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: ", ai fini della prova" sono soppresse
))
e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: "di natura meramente occasionale";
f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari";
((
2-bis. L'espressione "vendita diretta di beni e di servizi", contenuta nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi
))
3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.".
5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: "trattamento" sono aggiunte le seguenti: "nonché sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali";
2) al comma 22, il periodo: "decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" è sostituito dal seguente: "al 1° gennaio 2014";
((2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, è aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento"))
;
b) all'articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
"10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".
c) all'articolo 3:
1) al comma 4, le parole: "entro dodici mesi
((dalla data di entrata in vigore dalla presente legge))
" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013";
2) al medesimo comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.";
3) al comma 14, al primo periodo, le parole: "nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013,";
4) al comma 19, le parole: "entro il 31 marzo 2013," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013,";
5) ai commi 42, 44 e 45, le parole "entro il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013".
((5-bis) ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"))
.
d) all'articolo 4:
1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile";
2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 è abrogato.
6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2013.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera: "a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.".
((
7-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo 4, comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a sei mesi"
))