DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 29-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
(Interventi straordinari per favorire l'occupazione,  in  particolare
                             giovanile) 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  articolo  contengono  misure
volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che  coinvolge
in particolare i soggetti giovani. 
  2. In considerazione della situazione occupazionale  richiamata  al
comma 1,  che  richiede  l'adozione  di  misure  volte  a  restituire
all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di entrata dei giovani
nel mercato del lavoro, entro il  30  settembre  2013  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a  disciplinare
il contratto di  apprendistato  professionalizzante  o  contratto  di
mestiere, anche in vista  di  una  disciplina  maggiormente  uniforme
sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa  pubblica  di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente  periodo,  possono
in particolare essere adottate le seguenti  disposizioni  derogatorie
dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: 
  a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera  a)  e'  obbligatorio  esclusivamente   in   relazione   alla
formazione per l'acquisizione delle competenze  tecnico-professionali
e specialistiche; 
  b)  la   registrazione   della   formazione   e   della   qualifica
professionale  a  fini  contrattuali   eventualmente   acquisita   e'
effettuata in un documento avente i contenuti minimi del  modello  di
libretto formativo del cittadino di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  del  10  ottobre  2005,  recante
"Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino"; 
  c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene  nel
rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha  la  propria
sede legale. 
  3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee  guida
di cui al comma 2, in relazione  alle  assunzioni  con  contratto  di
apprendistato professionalizzante o contratto  di  mestiere,  trovano
diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a),  b)  e  c)
del medesimo comma 2. Nelle ipotesi di  cui  al  precedente  periodo,
resta comunque salva la possibilita' di  una  diversa  disciplina  in
seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero  in  seguito
all'adozione  di  disposizioni  di  specie  da  parte  delle  singole
regioni. 
  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99. 
  5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99. 
  5-bis. Al  fine  di  sostenere  la  tutela  del  settore  dei  beni
culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario  con
stanziamento pari a  1  milione  di  euro,  denominato  "Fondo  mille
giovani per  la  cultura",  destinato  alla  promozione  di  tirocini
formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi
per cultura rivolti a giovani fino a  ventinove  anni  di  eta'.  Con
decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui  al
presente comma.(5) 
  5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee
guida di cui all'Accordo sancito  il  24  gennaio  2013  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro  pubblici
e privati con sedi in piu' regioni possono fare riferimento alla sola
normativa della regione dove e' ubicata  la  sede  legale  e  possono
altresi' accentrare le comunicazioni di  cui  all'articolo  1,  commi
1180 e seguenti, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  presso  il
Servizio informatico nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  sede
legale. 
  6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con
dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni  2013,
2014, 2015, volto a  consentire  alle  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennita' per  la
partecipazione  ai  tirocini  formativi  e  di  orientamento  di  cui
all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno  2012,  n.
92, per le ipotesi in cui il soggetto  ospitante  del  tirocinio  sia
un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento  autonomo  e  non
sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al  relativo  onere
attingendo ai fondi gia' destinati alle esigenze  formative  di  tale
amministrazione. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, sono adottate le modalita' attuative del comma 6. 
  8. Gli interventi straordinari di  cui  ai  commi  da  1  a  7  del
presente articolo costituiscono  oggetto  di  monitoraggio  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.  92.  A  tal
fine, entro il 31  dicembre  2015,  si  provvede  ad  effettuare  una
specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo  periodo  del
medesimo articolo 1. 
  9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole: "entro  due  anni  dalla  data  di  assunzione"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2015". 
  10. Al fine di promuovere  l'alternanza  tra  studio  e  lavoro  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di
euro per l'anno 2014 da destinare  al  sostegno  delle  attivita'  di
tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti  ai  corsi  di
laurea nell'anno accademico 2013-2014. 
  11. Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  della  ricerca,
con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le
modalita' per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui
al comma 10 tra le universita' statali che  attivano  tirocini  della
durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati. 
  12. Le universita' provvedono all'attribuzione agli studenti  delle
risorse assegnate ai sensi del comma 11 , sulla base  di  graduatorie
formate secondo i seguenti criteri di premialita': 
  a) regolarita' del percorso di studi; 
  b) votazione media degli esami; 
  c) condizioni economiche  dello  studente  individuate  sulla  base
dell'Indicatore della situazione economica  equivalente,  di  cui  al
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   109,   e   successive
modificazioni. 
  13. Ciascuna universita' assegna le risorse agli studenti utilmente
collocati in graduatoria fino  all'esaurimento  delle  stesse,  dando
priorita' agli studenti che hanno concluso gli  esami  del  corso  di
laurea, nella misura massima di 200 euro  mensili  a  studente.  Tale
importo e'  assegnato  allo  studente  quale  cofinanziamento,  nella
misura del 50 per cento, del  rimborso  spese  corrisposto  da  altro
soggetto pubblico o privato. Per i soli  tirocini  all'estero  presso
soggetti pubblici l'importo puo' essere corrisposto anche in forma di
benefici o facilitazioni non monetari. 
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106 ha disposto (con l'art.  7,  comma  3)  che
"Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale  garanzia  giovani,
il Fondo «Mille giovani per la  cultura»  previsto  dall'articolo  2,
comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' rifinanziato  con
stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.".