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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2024)
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Testo in vigore dal:  15-9-2020
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Art. 9

(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme)
1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni
((interessati))
inseriscono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.
2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N.98.
3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalità dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi.
Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorità di gestione nonché per il raccordo tra le attività di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria.
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N.98.
5. Le risorse economiche rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.