DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
 
(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei  per
          gli investimenti nella coesione e nelle riforme) 
 
  1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi gli istituti e le  scuole  di  ogni  ordine  e
grado e le istituzioni educative, le  istituzioni  universitarie,  le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  gli  enti
pubblici non economici  nazionali,  le  agenzie  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti  a  dare  precedenza,
nella  trattazione  degli  affari  di  competenza,  ai  procedimenti,
provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi
alle attivita' in qualsiasi  modo  connesse  all'utilizzazione  delle
risorse del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  e  dei  fondi  strutturali
europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e
alla realizzazione dei programmi nazionali per  le  riforme  comunque
finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea. 
  1-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  gli  Enti  e  le
Amministrazioni   ((interessati))   inseriscono   nei   sistemi    di
valutazione  delle  performance  individuali  dei  propri   dirigenti
obiettivi connessi  all'accelerazione  dell'utilizzazione  dei  fondi
nazionali ed europei per gli  investimenti  nella  coesione  e  nelle
riforme. 
  2.   Al   fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste
dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione
dei programmi e  dei  progetti  cofinanziati  con  fondi  strutturali
europei  e  di   sottoutilizzazione   dei   relativi   finanziamenti,
relativamente alla programmazione 2007-2013, in  caso  di  inerzia  o
inadempimento  delle  amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli
interventi, il Governo, allo scopo di assicurare  la  competitivita',
la coesione e  l'unita'  economica  del  Paese,  esercita  il  potere
sostitutivo  ai  sensi  dell'articolo  120,  secondo   comma,   della
Costituzione   secondo   le   modalita'    procedurali    individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,  e
dalle disposizioni  vigenti  in  materia  di  interventi  sostitutivi
finalizzati all'esecuzione di opere e di  investimenti  nel  caso  di
inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel  caso  di
inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche  attraverso
la nomina di un commissario straordinario,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte  le  attivita'  di
competenza   delle   amministrazioni   pubbliche    necessarie    per
l'autorizzazione e per  l'effettiva  realizzazione  degli  interventi
programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.  A  tal
fine, le amministrazioni  interessate  possono  avvalersi  di  quanto
previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni. 
  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N.98. 
  3-bis. Al fine di accelerare le procedure di  certificazione  delle
spese  europee  relative  ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali europei  2007-2013  e  per  evitare  di  incorrere  nelle
sanzioni di disimpegno automatico previste dai  regolamenti  europei,
le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   o
nazionali che hanno  disponibilita'  di  risorse  sui  relativi  assi
territoriali  o  urbani  attingono   direttamente   agli   interventi
candidati dai comuni  al  piano  nazionale  per  le  citta',  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  stipulando
accordi diretti con  i  comuni  proponenti,  a  condizione  che  tali
interventi risultino coerenti con le finalita' dei  citati  programmi
operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale  e
d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e
con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a  cui  partecipano
le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   e
nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) che  provvede  a  supportare  le
autorita'  competenti  nell'istruttoria  di  tutti  gli   adempimenti
necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti  interventi.
Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni  dalla
costituzione del tavolo  tecnico  tra  l'ANCI,  il  Ministro  per  la
coesione territoriale, il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
definite le linee di indirizzo  per  la  stipulazione  degli  accordi
diretti tra i comuni e  le  autorita'  di  gestione  nonche'  per  il
raccordo tra le attivita'  di  supporto  alla  stipulazione  di  tali
convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di  sistema
dei programmi di capacity  building  della  programmazione  regionale
unitaria. 
  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N.98. 
  5. Le risorse  economiche  rivenienti  dal  Fondo  di  solidarieta'
dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono  accreditate
al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16  aprile
1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo
trasferite,  per  quanto  di  rispettiva  spettanza,  alle   gestioni
commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi,  ovvero,  in
mancanza,   alle   amministrazioni   competenti,   fermo   il   ruolo
dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto
in sede europea.