DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 56-bis. 
(Semplificazione delle  procedure  in  materia  di  trasferimenti  di
                  immobili agli enti territoriali). 
 
  1. Il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, a  comuni,
province, citta' metropolitane e regioni dei  beni  immobili  di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  lettera  e),  e  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, e'
disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento  i
beni  in  uso  per  finalita'  dello  Stato  o  per  quelle  di   cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure
volte a consentirne l'uso per le medesime finalita',  nonche'  quelli
per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione
di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni. 
  2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i  comuni,  le  province,  le
citta'  metropolitane  e  le  regioni  che  intendono  acquisire   la
proprieta' dei beni di cui al  comma  1  presentano  all'Agenzia  del
demanio, entro il termine perentorio del 30  novembre  2013,  con  le
modalita' tecniche da definire  a  cura  dell'Agenzia  medesima,  una
richiesta di  attribuzione  sottoscritta  dal  rappresentante  legale
dell'ente, che identifica il  bene,  ne  specifica  le  finalita'  di
utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale
utilizzo.  L'Agenzia  del  demanio,  verificata  la  sussistenza  dei
presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne  comunica  l'esito
all'ente interessato entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento  con
successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso  di  esito
negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i  motivi  ostativi
all'accoglimento  della  richiesta.   Entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione del motivato  provvedimento  di  rigetto,  l'ente  puo'
presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente  ad
elementi  e  documenti  idonei   a   superare   i   motivi   ostativi
rappresentati dall'Agenzia del demanio.((26)) 
  3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati  alle
amministrazioni  pubbliche,  l'Agenzia  del  demanio  interpella   le
amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro  il  termine
perentorio di trenta giorni, la  conferma  della  permanenza  o  meno
delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine  alle  modalita'
di futuro utilizzo  dell'immobile.  Qualora  le  amministrazioni  non
confermino,  entro  tale  termine,  la  permanenza   delle   esigenze
istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con  le
altre amministrazioni la verifica  in  ordine  alla  possibilita'  di
inserire il bene nei piani di razionalizzazione di  cui  all'articolo
2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, e successive modificazioni. Qualora  detta  verifica  dia  esito
negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze
statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del bene
con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del  demanio.
In caso di conferma delle  esigenze  di  cui  al  comma  2  da  parte
dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente
i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. 
  4.  Qualora  per  il  medesimo  immobile  pervengano  richieste  di
attribuzione da parte di piu' livelli  di  governo  territoriale,  il
bene e' attribuito, in forza dei  principi  di  sussidiarieta'  e  di
radicamento sul territorio, in  via  prioritaria  ai  comuni  e  alle
citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni.
In  caso  di  beni  gia'  utilizzati,  essi   sono   prioritariamente
trasferiti agli enti utilizzatori. 
  5. Nei provvedimenti di  cui  ai  commi  2  e  3  si  prevede  che,
trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito  di  apposito
monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente  territoriale
non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino  nella
proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione. 
  6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori,  oneri  e
pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni  e
degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di  fatto  e
di diritto in cui i beni si trovano, con  contestuale  immissione  di
ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data  di  sottoscrizione
dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi  2  e  3,
nel possesso giuridico  e  con  subentro  del  medesimo  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito. 
  7. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  le
risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti  locali
che acquisiscono in proprieta'  beni  immobili  utilizzati  a  titolo
oneroso sono ridotte in misura  pari  alla  riduzione  delle  entrate
erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora  non
sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo  Stato
in forza della riduzione delle risorse, si  procede  al  recupero  da
parte dell'Agenzia delle  entrate  a  valere  sui  tributi  spettanti
all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. 
  8.  Al  fine   di   soddisfare   le   esigenze   allocative   delle
amministrazioni  statali,  gli  enti   territoriali   continuano   ad
assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di  loro  proprieta'
fino al permanere delle esigenze medesime. 
  9. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano. 
  10. Alle  risorse  nette  derivanti  a  ciascun  ente  territoriale
dall'eventuale alienazione degli immobili  trasferiti  ai  sensi  del
presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di  quote  di  fondi
immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 9, comma 5,  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85. 
  11.  In   considerazione   dell'eccezionalita'   della   situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione  del
debito  pubblico,  al  fine  di  contribuire   alla   stabilizzazione
finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo  economico  e
alla  coesione  sociale,  e'  altresi'   destinato   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al  comma
5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,  il
10  per  cento  delle  risorse   nette   derivanti   dall'alienazione
dell'originario  patrimonio  immobiliare   disponibile   degli   enti
territoriali, salvo che una percentuale uguale  o  maggiore  non  sia
destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.  Per
gli  enti  territoriali  la  predetta  quota  del  10%  e'  destinata
prioritariamente  all'estinzione  anticipata  dei  mutui  e  per   la
restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non  destinata  al
Fondo per l'ammortamento dei titoli  di  Stato,  resta  fermo  quanto
disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,
n. 228.(22) 
  12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28  maggio  2010,
n. 85, si applicano solo in quanto compatibili  con  quanto  previsto
dal presente articolo. 
  13. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il quinto periodo e' soppresso; 
    b) al sesto periodo, le parole: ",  nonche'  l'attribuzione  agli
Enti  territoriali  delle  quote  dei  fondi,  nel   rispetto   della
ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n.  85,  limitatamente  ai  beni  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti  dal
conferimento ai predetti fondi immobiliari" sono soppresse. 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 24 luglio 2015, n.
189  (in  G.U.   1ª   s.s.   29/7/2015,   n.   30),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 11 del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla
L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 10,  comma  6-bis)
che  "Le  richieste  di  cui  all'articolo  56-bis,  comma   2,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate,  secondo
le modalita' ivi indicate, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto  ed  entro  il
termine perentorio del 31 dicembre 2016".