DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
  (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica) 
 
  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "volume  di  ricavi
superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a  1
milione di euro" sono sostituite dalle seguenti:  "volume  di  ricavi
superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300
mila euro". 
  2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al  comma
1 sono  destinate,  al  netto  della  copertura  finanziaria  di  cui
all'articolo 61, alla riduzione della  componente  A2  della  tariffa
elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
sulla base delle  modalita'  individuate  con  decreto  adottato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto ((fino al 31 dicembre 2018 e a  decorrere
dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario)). 
  3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile  di
cui al provvedimento del Comitato  interministeriale  dei  prezzi  n.
6/92 del 29 aprile  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12
maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino  alla  fissazione
del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per  la  componente
convenzionale relativa al prezzo del  combustibile,  sulla  base  del
paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo  30,  comma
15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il  peso  dei  prodotti
petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto
pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento
nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al
sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento  per
cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento  del  gas
naturale nei mercati all'ingrosso come definito  dalla  deliberazione
del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori  provvedimenti
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.  Il  Ministro  dello
sviluppo economico, con provvedimento da  adottare  entro  60  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
stabilisce le modalita' di  aggiornamento  del  predetto  valore,  in
acconto e in conguaglio, nonche' le modalita'  di  pubblicazione  dei
valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e  5.  Restano
ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al margine di
commercializzazione all'ingrosso  e  della  componente  di  trasporto
nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa  della  ridefinizione
della disciplina organica di settore, il valore di cui  al  comma  3,
primo periodo, e' aggiornato trimestralmente  in  base  al  costo  di
approvvigionamento del gas naturale  nei  mercati  all'ingrosso  come
definito al comma 3, ferma  restando  l'applicazione  dei  valori  di
consumo specifico di cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
30 novembre 2012, n. 280. 
  5.  In  deroga  ai   commi   3   e   4,   per   gli   impianti   di
termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di otto  anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono  stati
ammessi  al   regime   di   cui   al   provvedimento   del   Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del  29  aprile  1992,  fino  al
completamento del quarto anno di esercizio dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, il valore  di  cui  al  comma  3,  primo
periodo,  e'  determinato  sulla  base  del  paniere  di  riferimento
individuato ai sensi dell'articolo  30,  comma  15,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi  e'  pari
al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica  il
metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo.  Per
gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione  del
ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e'  determinato  sulla
base  del  paniere  di  riferimento  in  cui  il  peso  dei  prodotti
petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo
anno di esercizio dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. 
  7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater  dell'articolo  25  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  come  introdotti  dal  comma  364
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. 
  7-bis. I titolari di impianti di generazione di  energia  elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio  entro  il
31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento  del
diritto  agli  incentivi  spettanti  sulla  produzione   di   energia
elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un
incremento del 20 per cento dello stesso incentivo,  per  un  periodo
massimo di un anno a decorrere dalla data indicata  dall'operatore  e
compresa tra il 1º settembre e il 31 dicembre  2013,  e  del  10  per
cento  per  l'ulteriore  successivo  periodo  di  un  anno.   Qualora
l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento,
il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa  applica  nei  successivi
tre anni di esercizio una riduzione del 15 per  cento  dell'incentivo
spettante fino ad una quantita' di energia pari a quella sulla  quale
e' stato riconosciuto il predetto  incremento.  In  alternativa  alla
predetta modalita'  di  riduzione,  il  produttore  puo'  richiedere,
comunicandolo al GSE entro il 30 settembre  2017,  di  restituire  la
cifra  corrispondente  alla  differenza  tra  i  maggiori   incentivi
ricevuti e le riduzioni gia' applicate,  calcolata  al  30  settembre
2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo  periodo  di  diritto
all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro
anni a partire dal 1°  luglio  2016.  In  alternativa  alla  predetta
modalita' di riduzione, il produttore puo' richiedere,  comunicandolo
al GSE Spa entro  il  30  settembre  2017,  di  restituire  la  cifra
corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le
riduzioni  gia'  applicate,   calcolata   al   30   settembre   2017,
dilazionandola  uniformemente  nel   residuo   periodo   di   diritto
all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre  il  limite
di quattro anni  decorrenti  dal  1°  luglio  2016.  L'incremento  e'
applicato per gli  impianti  a  certificati  verdi  sul  coefficiente
moltiplicativo   spettante   e,   per   gli   impianti   a    tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,
del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   registrato
nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'
comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo
da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema
elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.