DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41 
 
                (Disposizioni in materia ambientale) 
 
  1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Al fine  di
impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei  siti
contaminati, oltre ad adottare  le  necessarie  misure  di  messa  in
sicurezza e  di  prevenzione  dell'inquinamento  delle  acque,  anche
tramite conterminazione  idraulica  con  emungimento  e  trattamento,
devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili
per eliminare, anche mediante  trattamento  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 242, o isolare le fonti  di  contaminazione  dirette  e
indirette;  in  caso  di  emungimento  e  trattamento   delle   acque
sotterranee  deve  essere  valutata  la   possibilita'   tecnica   di
utilizzazione delle acque emunte nei cicli  produttivi  in  esercizio
nel sito, in conformita' alle finalita' generali e agli obiettivi  di
conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte
terza. 
  2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo  nel  caso
in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi  di  cui
al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste. 
  3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1  e  2,  l'immissione  di
acque emunte  in  corpi  idrici  superficiali  o  in  fognatura  deve
avvenire  previo  trattamento  depurativo  da  effettuare  presso  un
apposito impianto di trattamento delle acque di falda  o  presso  gli
impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in
esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei. 
  4. Le acque  emunte  convogliate  tramite  un  sistema  stabile  di
collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto  di
prelievo di tali acque con  il  punto  di  immissione  delle  stesse,
previo  trattamento  di  depurazione,  in   corpo   ricettore,   sono
assimilate alle  acque  reflue  industriali  che  provengono  da  uno
scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 
  5. In deroga a quanto previsto dal comma 1  dell'articolo  104,  ai
soli  fini  della  bonifica,  e'  ammessa  la  reimmissione,   previo
trattamento, delle acque sotterranee nello stesso  acquifero  da  cui
sono emunte. A tal fine il progetto  di  cui  all'articolo  242  deve
indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche  qualitative
e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione  e
le misure di controllo e monitoraggio  della  porzione  di  acquifero
interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche  mediante
reiterati cicli di emungimento, trattamento  e  reimmissione,  e  non
devono contenere  altre  acque  di  scarico  ne'  altre  sostanze  ad
eccezione  di  sostanze  necessarie  per  la  bonifica  espressamente
autorizzate, con particolare riferimento alle quantita'  utilizzabili
e alle modalita' d'impiego. 
  6. Il trattamento delle acque emunte  deve  garantire  un'effettiva
riduzione della massa delle sostanze inquinanti  scaricate  in  corpo
ricettore,  al  fine  di  evitare   il   mero   trasferimento   della
contaminazione presente  nelle  acque  sotterranee  ai  corpi  idrici
superficiali». 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2017, N. 120)). 
  3.  All'articolo  3  del  decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
costituite  da  una  miscela  eterogenea  di  materiale  di   origine
antropica, quali residui e scarti di produzione e di  consumo,  e  di
terreno, che compone un orizzonte  stratigrafico  specifico  rispetto
alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno
in  un  determinato  sito,  e  utilizzate  per  la  realizzazione  di
riempimenti, di rilevati e di reinterri.»; 
  b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2.  Fatti  salvi  gli  accordi  di  programma  per   la   bonifica
sottoscritti prima della data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione che rispettano le norme in materia di  bonifica  vigenti
al   tempo   della   sottoscrizione,   Ai   fini    dell'applicazione
dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo
n. 152 del 2006,  le  matrici  materiali  di  riporto  devono  essere
sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali  granulari  ai
sensi dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  16  aprile  1998,  n.  88,  ai  fini  delle  metodiche  da
utilizzare  per  escludere  rischi  di  contaminazione  delle   acque
sotterranee e, ove conformi ai limiti del test  di  cessione,  devono
rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in  materia  di
bonifica dei siti contaminati. 
  3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi
ai limiti del test di cessione sono fonti di  contaminazione  e  come
tali devono essere rimosse o devono essere rese  conformi  ai  limiti
del test di cessione tramite operazioni di trattamento che  rimuovano
i contaminanti o  devono  essere  sottoposte  a  messa  in  sicurezza
permanente utilizzando le migliori tecniche  disponibili  e  a  costi
sostenibili  che  consentano  di   utilizzare   l'area   secondo   la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 
  3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente
a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.». 
  3-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   49   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali  di  scavo  provenienti
dalle miniere dismesse, o comunque  esaurite,  collocate  all'interno
dei  siti  di  interesse   nazionale,   possono   essere   utilizzati
nell'ambito delle medesime aree minerarie  per  la  realizzazione  di
reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme  di  ripristini  e  miglioramenti
ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali  materiali,
tenuto  conto  del  valore  di  fondo   naturale,   abbia   accertato
concentrazioni degli inquinanti che si  collocano  al  di  sotto  dei
valori  di  cui  all'allegato  5  alla  parte  quarta   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  in  funzione  della  destinazione
d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione  da
compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al  decreto  del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e
successive modificazioni. 
  3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di  cui  al  comma
3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i  suoli  e
per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini
di tale restituzione, il soggetto interessato comunica  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  i  risultati
della  caratterizzazione,  validati  dall'Agenzia  regionale  per  la
protezione dell'ambiente (ARPA) competente  per  territorio,  che  si
avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici. 
  4.  All'articolo  3,  comma  1,  lettera  e.5),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  dopo  le  parole
"esigenze  meramente  temporanee",  sono  aggiunte  le   seguenti   "
ancorche' siano  installati,  con  temporaneo  ancoraggio  al  suolo,
all'interno di strutture ricettive all'aperto,  in  conformita'  alla
normativa regionale di settore, per  la  sosta  ed  il  soggiorno  di
turisti.". (22) 
  5. All'articolo  1,  comma  359,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2012 n. 228, dopo le parole "1, comma 2," sono  aggiunte  le
seguenti "ed agli articoli 2,", e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole ", se attribuiti, in tutto o  in  parte,  con  il  decreto  di
nomina di cui al comma 358". 
  6.  In  relazione  alla  procedura  di  infrazione  comunitaria  n.
2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione
nell'attuazione degli  interventi  di  adeguamento  del  sistema  dei
rifiuti nella Regione Campania e  di  accelerare  l'attuazione  delle
azioni in corso per il superamento delle  criticita'  della  gestione
del sistema stesso, il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu' commissari
ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti  competenti  in
via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio  della  gestione  degli
impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora realizzati, e  per
le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti,
adottati sentiti gli Enti interessati, specificano  i  compiti  e  la
durata della nomina, per un periodo di  sei  mesi,  salvo  proroga  o
revoca. 
  6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono avvalersi dei
poteri previsti per i  commissari  regionali  dai  commi  2  e  2-bis
dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre  2010,   n.   196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.  1,  e
successive modificazioni. 
  6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono promuovere la
conclusione di accordi di programma ai  sensi  dell'articolo  34  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
accordi  tra  i  soggetti   istituzionali   interessati,   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure
amministrative    concernenti    l'attuazione    degli    interventi;
l'acquisizione al patrimonio pubblico  e  la  disciplina  del  regime
giuridico  delle  aree  di  localizzazione  degli  impianti  e  degli
impianti medesimi;  la  realizzazione  delle  opere  complementari  e
accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e
delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure  premiali
e di compensazione ambientale in favore degli  enti  locali  nel  cui
territorio ricadono gli impianti; le forme associative tra  gli  enti
locali per garantire l'utilizzo convenzionale  o  obbligatorio  degli
impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei  rifiuti  nel  bacino
territoriale interessato, quale  modello  giuridico  con  l'efficacia
prevista dal comma 7 dell'articolo  200  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  6-quater. Nelle more del completamento degli  impianti  di  cui  al
comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
in considerazione delle perduranti imperative esigenze di  protezione
sanitaria  e  ambientale   nella   regione   Campania,   e'   vietata
l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no,  e
di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento. 
  6-quinquies. Essendo cessata  il  31  dicembre  2012  la  struttura
commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche  e
tutela delle acque nella regione Campania,  ai  sensi  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n.  3849,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  54  del  6  marzo  2010,  in
ragione  delle  competenze  residue  al   31   dicembre   2012,   non
precedentemente  trasferite  agli  enti  ordinariamente   competenti,
consistenti  prevalentemente  nel  contenzioso   di   natura   legale
derivante dalle precedenti  gestioni,  e'  assegnato  al  Commissario
delegato di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 4  agosto  2010,  n.  3891,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2010,  prorogato   con
l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione
della precedente attivita' di  liquidazione  svolta,  il  compito  di
definire entro il termine del 31 dicembre 2013  il  valore  economico
del predetto contenzioso  e  gli  enti  legittimati  al  subentro,  e
comunque di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa in
corso. Alle attivita' di cui al precedente  periodo  si  procede  con
l'ausilio,   oltre   che   dell'Avvocatura   dello    Stato,    anche
dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze  di
natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo tino
al 31 dicembre 2013, il Commissario  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro,  ad  utilizzare
le somme giacenti sulla contabilita' speciale di competenza. 
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6  sono  posti  a
carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da
stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare previsti dal medesimo comma. 
  7-bis. All'articolo 1, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  11
febbraio 2010, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
impianti geotermici pilota sono di competenza statale". 
  7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il  punto  7-ter  dell'allegato  II  alla  parte  II,  e'
inserito il seguente: 
  "7- quater) Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma
3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e  successive
modificazioni"; 
    b) alla lettera v) dell'allegato III alla parte II sono aggiunte,
in fine,  le  seguenti  parole:  ",  con  esclusione  degli  impianti
geotermici pilota di cui all'articolo 1,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni"; 
    c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV  alla  parte  II,
dopo le parole: "le risorse geotermiche" sono inserite  le  seguenti:
"con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui  all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010,  n.  22,  e
successive modificazioni". 
  7-quater. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334,  e'  sostituita  dalla  seguente:
"e-bis)  l'esplorazione  e  lo  sfruttamento  offshore  di  minerali,
compresi gli idrocarburi nonche'  quelli  previsti  dall'articolo  1,
comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e
successive modificazioni". 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 24 luglio 2015, n.
189  (in  G.U.   1ª   s.s.   29/7/2015,   n.   30),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo.