DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-12-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 40 
 
(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della  spesa  del
   Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ) 
 
  1. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
dopo le parole: "Soprintendenze speciali ed autonome," sono  aggiunte
le seguenti: "nonche' il reintegro  degli  stanziamenti  di  bilancio
dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo," e dopo le parole:  "impegni  gia'
presi su  dette  disponibilita'"  sono  aggiunte  le  seguenti  ",  o
versamenti all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  i  quali  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  con  propri
decreti ad apportare le occorrenti variazioni di  bilancio,  ai  fini
della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti  di
bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita' di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale.".  Restano  fermi,  inoltre,
gli obblighi di versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato  di
cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni. 
  1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del  decreto-legge  30
aprile 2010, n. 64, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin
dalla loro trasformazione in soggetti  di  diritto  privato,  non  si
applicano le disposizioni di legge che prevedono  la  stabilizzazione
del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione  delle  nome
in materia di stipulazione  di  contratti  di  lavoro  subordinato  a
termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.((24)) 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 1-11 dicembre  2015,  n.  260
(in G.U. 1ª s.s. 16/12/2015, n. 50)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art.  40,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  21
giugno  2013,  n.  69   (Disposizioni   urgenti   per   il   rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
della legge 9 agosto 2013, n. 98, nella  parte  in  cui  prevede  che
l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30  aprile  2010,
n. 64, convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,  della
legge 29 giugno 2010, n.  100,  si  interpreta  nel  senso  che  alle
fondazioni  lirico-sinfoniche,  fin  dalla  loro  trasformazione   in
soggetti di diritto privato, non  si  applicano  le  disposizioni  di
legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto  di  lavoro  come
conseguenza della violazione delle norme in materia  di  stipulazione
di contratti di lavoro subordinato a termine".