DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
 
(Sblocca cantieri, manutenzione reti e  territorio  e  fondo  piccoli
                               Comuni) 
 
  1. Per consentire nell'anno 2013 la  continuita'  dei  cantieri  in
corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati
all'avvio dei lavori e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  un  Fondo  con  una
dotazione complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014,
652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro  per  l'anno
2016 e 142 milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  Il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti presenta  semestralmente  alle  Camere
una   documentazione   conoscitiva   e   una   relazione    analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma. (15) 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge   di   conversione   del   presente   decreto,   si    provvede
all'individuazione  degli  specifici  interventi  da   finanziare   e
all'assegnazione  delle  risorse   occorrenti,   nei   limiti   delle
disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma  1.  Gli  interventi
finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il  completamento
delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale  in  corso  di
realizzazione,  il  potenziamento  dei  nodi,   dello   standard   di
interoperabilita' dei  corridoi  europei  e  il  miglioramento  delle
prestazioni della rete e  dei  servizi  ferroviari,  il  collegamento
ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il
superamento di criticita'  sulle  infrastrutture  viarie  concernenti
ponti e gallerie nonche' l'attuazione di ulteriori interventi  mirati
ad  incrementare  la  sicurezza  e   a   migliorare   le   condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali  volte
alla messa in sicurezza del  territorio  dal  rischio  idrogeologico,
l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e  l'autostrada  A19
Agrigento - Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e
Tangenziale Esterna  Est  di  Milano.  Per  quest'ultimo  intervento,
l'atto aggiuntivo  di  aggiornamento  della  convenzione  conseguente
all'assegnazione del  finanziamento  e'  approvato  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  da  adottarsi  entro  trenta
giorni  dalla   trasmissione   dell'atto   convenzionale   ad   opera
dell'amministrazione  concedente.  Gli  interventi  rispondenti  alle
finalita'   di   potenziamento   dei   nodi,   dello   standard    di
interoperabilita' dei corridoi  europei  e  del  miglioramento  delle
prestazioni della rete e dei servizi ferroviari  sono  in  ogni  caso
riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le  quali
si  sono  perfezionate  le  procedure  di   individuazione   con   il
coinvolgimento degli enti territoriali. 
  3. Con delibere CIPE,  da  adottarsi  entro  quarantacinque  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui
al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili,  l'asse
viario  Quadrilatero  Umbria-Marche,  la  tratta  Colosseo  -  Piazza
Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4  della
metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto
Rho-Monza, nonche', qualora non risultino attivabili altre  fonti  di
finanziamento, la linea  1  della  metropolitana  di  Napoli,  l'asse
autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello  -  Frasso  Telesino
della linea AV/AC Napoli-Bari. (6) 
  4. Le risorse gia' assegnate con la delibera  CIPE  n.  88/2010  al
"Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella  autostradale
Cisterna Valmontone" sono indistintamente utilizzabili per i lotti in
cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa  a  gara,  puo'
essere realizzata e finanziata  per  lotti  funzionali,  senza  alcun
obbligo  del  concedente  nei   confronti   del   concessionario   al
finanziamento delle tratte non coperte ove nei  tre  anni  successivi
all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie. 
  5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo sviluppo degli
investimenti  previsti  nella  Convenzione  vigente   relativa   alla
realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25  "Strade
dei Parchi", a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga  alla
procedura  di  cui  al  comma   2,   e'   destinato   alla   societa'
concessionaria, secondo le modalita' previste  dal  Verbale  d'Intesa
sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre
2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro , in  ragione  di
82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno
2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato
e 56,5  milioni  di  euro  in  via  di  anticipazione  a  fronte  del
contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e  dal  Comune
di Roma ai sensi della Convenzione.  Le  risorse  anticipate  vengono
restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il  31
dicembre 2015, con versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo  di  cui  all'articolo  32,
comma 1, del decreto legge 6  luglio  2011  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al  CIPE  il  progetto
definitivo della tratta Colosseo - Piazza Venezia della linea C della
metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo  di  cui  al
comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da
Pantano a Centocelle sia messa in pre-esercizio entro il 15 dicembre. 
  7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma -  parte
investimenti  2012-2016  sottoscritto  con  RFI  e'  autorizzata   la
contrattualizzazione degli interventi per  la  sicurezza  ferroviaria
immediatamente cantierabili per l'importo  gia'  disponibile  di  300
milioni di euro di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio
2012, n. 119. 
  8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici  scolastici,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti  immobiliari  previsti
dal piano di impiego dei fondi disponibili  di  cui  all'articolo  65
della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni,
destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2014
al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli  edifici
scolastici e di costruzione di nuovi edifici  scolastici,  anche  con
strumenti previsti dall'articolo 53, comma  5,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza
del  Consiglio  dei   ministri   e   i   Ministeri   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni. 
  8-bis. Al fine di predispone il piano di messa in  sicurezza  degli
edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa di 3,5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2014,  2015  e  2016,  in
relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, per l'individuazione  di  un  modello  unico  di  rilevamento  e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio
sismico.Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione  civile,  sentito
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sono
definite le modalita' di individuazione delle  attivita'  di  cui  al
periodo precedente . Al relativo onere, pari a 3,5  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2014,  2015  e  2016,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e  2015,
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8-ter.  Al  fine  di  attuare  misure   urgenti   in   materia   di
riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in  cui  e'
stata censita  la  presenza  di  amianto,  nonche'  di  garantire  il
regolare svolgimento  del  servizio  scolastico,  ferma  restando  la
procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a  4-octies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse  destinate
al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo  11  e
nelle more della completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di  euro.  Per  le
suddette finalita', nonche' per quelle di cui al  comma  8,  per  gli
interventi finanziati con le risorse di cui ai commi  8  e  8-sexies,
nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo, fino al
31 dicembre 2015, i sindaci e i presidenti delle province interessati
operano in qualita' di commissari governativi, con poteri  derogatori
rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
del comma 8-sexies. (20) 
  8-quater. Le risorse previste dal  comma  8-ter  sono  ripartite  a
livello regionale per essere assegnate agli enti  locali  proprietari
degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli
edifici scolastici e degli alunni  presenti  in  ciascuna  regione  e
della situazione del patrimonio edilizio scolastico  ai  sensi  della
tabella 1  annessa  al  presente  decreto.  Le  quote  imputate  alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono rese  indisponibili  in
attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  entro  il
30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni
entro il 15 ottobre 2013. A tale fine,  gli  enti  locali  presentano
alle  regioni  entro  il  15  settembre   2013   progetti   esecutivi
immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e
manutenzione  straordinaria  degli  edifici  scolastici.  La  mancata
trasmissione delle graduatorie da parte delle  regioni  entro  il  15
ottobre   2013   comporta   la   decadenza   dall'assegnazione    dei
finanziamenti  assegnabili.  Le  risorse  resesi   disponibili   sono
ripartite   in   misura   proporzionale   tra   le   altre   regioni.
L'assegnazione  del  finanziamento  prevista  dal  medesimo   decreto
autorizza gli enti  locali  ad  avviare  le  procedure  di  gara  con
pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di  affidamento  dei
lavori.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze  l'elenco
dei finanziamenti assegnati agli  enti  locali  e  semestralmente  lo
stato di attuazione degli interventi, che sono  pubblicati  nel  sito
internet dei due Ministeri. 
  8-quinquies. Il mancato affidamento dei  lavori  di  cui  al  comma
8-quater  entro  il  31  dicembre  2014  comporta   la   revoca   dei
finanziamenti.  Per  le  Regioni  nelle  quali  gli   effetti   della
graduatoria  di  cui  al  comma  8-quater  sono  stati   sospesi   da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 31  dicembre
2014 e' prorogato al 28 febbraio 2015. Le eventuali economie di spesa
che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma  8-quater  ovvero  le  risorse  derivanti  dalle  revoche   dei
finanziamenti  sono  riassegnate   dal   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  alle   richieste   che   seguono
nell'ordine  della  graduatoria.  Lo  stesso  Ministero  provvede  al
trasferimento  delle  risorse  agli  enti  locali  per  permettere  i
pagamenti entro  il  ((31  dicembre  2021)),  secondo  gli  stati  di
avanzamento dei lavori debitamente  certificati.  ((Restano  fermi  i
termini  di  conservazione  dei  residui  previsti   a   legislazione
vigente.)) (26) (32) (38) 
  8-sexies. La somma di  150  milioni  di  euro  giacente  sul  conto
corrente  bancario  acceso  presso  la  banca  Intesa  Sanpaolo  Spa,
relativo alla gestione stralcio del Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25  ottobre  1968,
n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il  31
gennaio 2014 per essere riassegnata al  Fondo  unico  per  l'edilizia
scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.  Le  ulteriori  somme  disponibili  all'esito
della  chiusura  della  gestione  stralcio  del  FSRA  sono   versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'
statali. 
  8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dopo le parole: "non possono effettuare  spese  di  ammontare
superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media  negli  anni
2010 e 2011 per l'acquisto di mobili  e  arredi,"  sono  inserite  le
seguenti:  "se  non  destinati  all'uso  scolastico  e  dei   servizi
all'infanzia,". 
  9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga  alla  procedura
indicata al comma 2, l'importo di 100  milioni  di  euro  per  l'anno
2014, da iscriversi nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla  realizzazione  del
primo   Programma    "6000    Campanili"    concernente    interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione
di  edifici  pubblici,   ivi   compresi   gli   interventi   relativi
all'adozione  di  misure  antisismiche,  ovvero  di  realizzazione  e
manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e  funzionali
alle  stesse  o  reti  telematiche  di  NGN  e  WI-FI,   nonche'   di
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al
finanziamento  solo  gli  interventi  muniti  di  tutti   i   pareri,
autorizzazioni,  permessi  e  nulla   osta   previsti   dal   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro  30  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e
il personale - e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
da approvare con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati  i
criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che
fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, le unioni composte da comuni con  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti e i comuni risultanti da fusione tra comuni,  ciascuno
dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il  tramite
dell'ANCI, presentano  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  sulla
gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  sopra  citata
convenzione, le richieste  di  contributo  finanziario  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per  il
singolo progetto non puo' essere inferiore a 500.000 euro e  maggiore
di 1.000.000 di euro e il costo totale del  singolo  intervento  puo'
superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le  risorse
finanziarie   aggiuntive   necessarie   siano   gia'   immediatamente
disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni  Comune
puo' presentare un solo progetto. Il Programma degli  interventi  che
accedono al finanziamento e' approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  10. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  con  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  approvato  il
programma degli interventi di manutenzione  straordinaria  di  ponti,
viadotti e gallerie nonche'  degli  ulteriori  interventi  mirati  ad
incrementare   la   sicurezza   e   a   migliorare   le    condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali  volte
alla messa in sicurezza  del  territorio  dal  rischio  idrogeologico
della rete stradale di interesse nazionale in gestione  ad  ANAS  SpA
con l'individuazione delle relative risorse  e  apposita  convenzione
che disciplina i rapporti tra Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e  ANAS  SpA  per  l'attuazione  del  programma  nei  tempi
previsti e le relative modalita' di monitoraggio.  La  societa'  ANAS
SpA presenta semestralmente alle Camere una relazione sull'attuazione
del programma di cui al presente comma. 
  11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle
finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del  finanziamento
assegnato ai sensi del presente  articolo.  Con  i  provvedimenti  di
assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono  stabilite,  in
ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo  delle  risorse
assegnate,  di  monitoraggio  dell'avanzamento  dei   lavori   e   di
applicazione di misure di revoca. Le  risorse  revocate  confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma  1  non
possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi. 
  13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235
milioni  per   l'anno   2013,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni  per  l'anno
2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro
142  milioni  per  l'anno  2016,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della
legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a  euro  96  milioni  per  l'anno
2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015,  a  euro  143  milioni  per
l'anno  2016  e  a  euro  142  milioni  per  l'anno   2017   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 208, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228;
quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013,  a  euro  189  milioni  per
l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250  milioni
per  l'anno  2016  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo  Valico  dei
Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto
legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei
Ministeri interessati, le variazioni  di  bilancio  conseguenti  alla
ripartizione del Fondo di cui al comma 1. 
  14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  riferisce
semestralmente alle Camere sullo  stato  di  attuazione  dei  decreti
attuativi di propria competenza di cui al presente articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 13, comma 2)
che "Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo  18,
comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni  di
euro, e' revocato, in  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  di
finanziamento entro il 31 dicembre 2014". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 12 settembre 2014,  n.  133  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Per consentire nell'anno 2014 la  continuita'  dei  cantieri  in
corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati
all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello  stato  di  previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,  e'
incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26  milioni
per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per  l'anno
2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018  e
148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma  160)
che "A tali fini i  poteri  derogatori  per  interventi  di  edilizia
scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta
la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, ha disposto (con l'art. 7,  comma
8) che "Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti
a legislazione vigente". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti  a
legislazione vigente". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1143, lettera a)) che "Restano fermi i termini di  conservazione  dei
residui previsti a legislazione vigente".