DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/2023)
Testo in vigore dal: 17-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
 
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi  di  ristrutturazione
                 edilizia e per l'acquisto di mobili 
 
  1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  per  le
spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1  del
citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino
ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000  euro
per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al 50 per cento per  le
spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. 
  1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017  al  31  dicembre
2024 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,  n.  917,  le  cui  procedure  autorizzatorie  sono
iniziate  dopo  la  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione ovvero per  i  quali  sia  stato  rilasciato  il  titolo
edilizio,  su  edifici  ubicati   nelle   zone   sismiche   ad   alta
pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
maggio 2003, riferite  a  costruzioni  adibite  ad  abitazione  e  ad
attivita' produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella
misura del 50 per cento,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse spese non superiore a 96.000 euro per unita'  immobiliare  per
ciascun anno. La detrazione e' ripartita in cinque quote  annuali  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al  presente  comma
realizzati in ciascun anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
interventi iniziati in anni  precedenti,  ai  fini  del  computo  del
limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le  quali  si
e' gia' fruito della detrazione.(7) (14) (16) 
  1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre  2024,
le disposizioni del comma  1-bis  si  applicano  anche  agli  edifici
ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
maggio 2003. (7) (14) (16) 
  1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi  di  cui  ai
commi 1-bis e 1-ter derivi una  riduzione  del  rischio  sismico  che
determini il  passaggio  ad  una  classe  di  rischio  inferiore,  la
detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70  per  cento  della
spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi
di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura  dell'80  per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore
dei  lavori  pubblici,  sono  stabilite  le  linee   guida   per   la
classificazione di  rischio  sismico  delle  costruzioni  nonche'  le
modalita' per l'attestazione, da parte di  professionisti  abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati.(7) (14) (16) 
  1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater  siano
realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le  detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo  comma
1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e
dell'85  per  cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il
numero  delle  unita'  immobiliari  di  ciascun  edificio.  ((PERIODO
ABROGATO DAL D.L. 16 FEBBRAIO 2023, N. 11)). ((PERIODO  ABROGATO  DAL
D.L. 16 FEBBRAIO 2023,  N.  11)).  ((PERIODO  ABROGATO  DAL  D.L.  16
FEBBRAIO 2023, N. 11)). (7) (14) (16) 
  1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese  detraibili
per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater
e  1-quinquies  rientrano  anche   le   spese   effettuate   per   la
classificazione e verifica sismica degli immobili. (7) (14) (16) 
  1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis  a1-sexies  sono
usufruibili anche dagli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,
comunque denominati, nonche' dagli enti aventi  le  stesse  finalita'
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa'  che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia  di  in
house providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del  31
dicembre  2013,  per  interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro
proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti  ad  edilizia
residenziale pubblica, nonche'  dalle  cooperative  di  abitazione  a
proprieta' indivisa  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.(14) (16) 
  1-septies. Qualora gli interventi di cui al  comma  1-quater  siano
realizzati nei comuni ricadenti nelle  zone  classificate  a  rischio
sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  108  dell'11  maggio  2006,  mediante  demolizione   e
ricostruzione di interi edifici, allo scopo  di  ridurne  il  rischio
sismico,  anche  con  variazione  volumetrica  rispetto  all'edificio
preesistente, ove  le  norme  urbanistiche  vigenti  consentano  tale
aumento,  eseguiti  da  imprese  di  costruzione  o  ristrutturazione
immobiliare,  che  provvedano,  entro  trenta  mesi  dalla  data   di
conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le
detrazioni dall'imposta di cui al primo  e  al  secondo  periodo  del
medesimo  comma  1-quater  spettano   all'acquirente   delle   unita'
immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e  dell'85
per cento del prezzo della  singola  unita'  immobiliare,  risultante
nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro  un  ammontare
massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unita'  immobiliare.
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 16  FEBBRAIO  2023,  N.  11)).  ((PERIODO
ABROGATO DAL D.L. 16 FEBBRAIO 2023, N. 11)).(14) (16) 
  1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche  di
cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle  detrazioni
puo' optare, in luogo dell'utilizzo  diretto  delle  stesse,  per  un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di   credito   d'imposta   da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque  quote  annuali
di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il  fornitore  che
ha effettuato gli interventi ha a sua volta  facolta'  di  cedere  il
credito  d'imposta  ai  propri  fornitori  di  beni  e  servizi,  con
esclusione della possibilita'  di  ulteriori  cessioni  da  parte  di
questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari. 
  2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta  lorda,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, per  le  ulteriori  spese  documentate
sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e  di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A  per  i
forni, alla classe E  per  le  lavatrici,  le  lavasciugatrici  e  le
lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i  congelatori,  per
le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta  energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La
detrazione di cui al presente comma,  da  ripartire  tra  gli  aventi
diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta  nella  misura
del 50 per  cento  delle  spese  sostenute  ed  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022,  a
8.000 euro per l'anno 2023  e  a  5.000  euro  per  l'anno  2024.  La
detrazione spetta a condizione che gli  interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno
precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero
del patrimonio  edilizio  siano  effettuati  nell'anno  precedente  a
quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati  nell'anno  precedente  a
quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite  di  spesa
di cui al  secondo  periodo  e'  considerato  al  netto  delle  spese
sostenute nell'anno precedente  per  le  quali  si  e'  fruito  della
detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione  dall'imposta,  le
spese di cui  al  presente  comma  sono  computate  indipendentemente
dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di  ristrutturazione
che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1. 
  2-bis. Al fine  di  garantire  la  corretta  attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e  resilienza,  nell'ambito  della  Missione  2,
Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per
cento per l'efficienza energetica  e  la  sicurezza  degli  edifici»,
nonche' al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui
al  presente  articolo,  compresa  la   valutazione   del   risparmio
energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia' previsto  in
materia di detrazioni  fiscali  per  la  riqualificazione  energetica
degli  edifici,  sono  trasmesse  per  via  telematica  all'ENEA   le
informazioni  sugli  interventi  effettuati  alla  conclusione  degli
stessi. L'ENEA elabora le  informazioni  pervenute  e  trasmette  una
relazione  sui  risultati  degli  interventi   al   Ministero   della
transizione ecologica, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 2014, n. 80, ha disposto (con l'art. 7,  comma  2-ter)  che
"Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014  le  spese  per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo
16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono  computate,  ai
fini della fruizione della detrazione di  imposta,  indipendentemente
dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di  ristrutturazione
che fruiscono delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma  1,  del
medesimo decreto-legge n. 63 del 2013". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che "Le detrazioni  di  cui  all'articolo  16,  commi  1-bis,  1-ter,
1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
come  modificato  dal  comma  2  del  presente  articolo,  non   sono
cumulabili con agevolazioni gia' spettanti per le medesime  finalita'
sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi
sismici". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto: 
  - (con l'art. 119, comma 4) che "Per gli interventi di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies dell'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, l' aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110
per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre
2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione
del corrispondente  credito  ad  un'impresa  di  assicurazione  e  di
contestuale stipulazione di una  polizza  che  copre  il  rischio  di
eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma  1,
lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano  agli  edifici  ubicati  nella  zona
sismica 4 di cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003"; 
  - (con l'art. 119, comma 4-bis) che  "La  detrazione  spettante  ai
sensi del comma 4 del presente articolo e' riconosciuta anche per  la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a  fini
antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli
interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei  limiti  di  spesa
previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi"; 
  - (con l'art. 119, comma 9) che le presenti modifiche si  applicano
agli interventi previsti dal medesimo art. 119, comma 9; 
  - (con l'art. 119, comma 15-bis) che le presenti modifiche "non  si
applicano  alle  unita'  immobiliari  appartenenti   alle   categorie
catastali A/1, A/8 e A/9". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 74)
che "L'efficacia delle proroghe di cui ai commi  da  66  a  72  resta
subordinata alla  definitiva  approvazione  da  parte  del  Consiglio
dell'Unione europea". 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla L. 30 dicembre  2020,
n. 178, ha disposto (con l'art. 119, comma 4) che "Per gli interventi
di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies  dell'articolo   16   del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  3  agosto  2013,  n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni
spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute  dal  1°
luglio 2020 al 30 giugno  2022.  Per  la  parte  di  spesa  sostenuta
nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in quattro  quote  annuali
di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in  caso
di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione
e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio  di
eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma  1,
lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano  agli  edifici  ubicati  nella  zona
sismica 4 di cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003".