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DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2026)
Testo in vigore dal:  1-1-2027
aggiornamenti all'articolo

Art. 14

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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2.1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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2-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 FEBBRAIO 2023, N. 11.
2-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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2-quater.1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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2-quinquies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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2-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 FEBBRAIO 2023, N. 11.
2-septies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
.
3.1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 FEBBRAIO 2023, N. 11.
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
.
3-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.
3-quinquies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
. (6) (14) (16) (17) (20)

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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 87) che "Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto:
- (con l'art. 119, comma 1) che la detrazione di cui al presente articolo si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 119 suindicato;
-(con l'art. 119, comma 2) che "L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3";
- (con l'art. 119, comma 3-bis) che "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022";
- (con l'art. 119, comma 9) che le modifiche disposte dai commi da 1 a 8 del medesimo art. 119 si applicano agli interventi previsti dallo stesso art. 119, comma 9;
- (con l'art. 119, comma 15-bis) che le presenti modifiche "non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- (con l'art. 119, comma 16, alinea) che la disposizione di cui al comma 2.1 ha efficacia dal 1° gennaio 2020.
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto:
- (con l'art. 119, comma 1) che la detrazione di cui al presente articolo si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 119 suindicato;
-(con l'art. 119, comma 2) che "L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3";
- (con l'art. 119, comma 3-bis) che "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo".
La L. 30 dicembre 2020, n. 178, nel modificare l'art. 119, commi 1 e 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 74) che "L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 6 maggio 2021, n. 59, ha disposto (con l'art. 119, comma 3-bis) che "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 119, comma 1) che la detrazione di cui al presente articolo si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 119 suindicato.