DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
 
 
Pubblicita'  dei  processi   di   pianificazione,   realizzazione   e
                  valutazione delle opere pubbliche 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano le  informazioni  relative  ai  Nuclei  di
valutazione  e  verifica   degli   investimenti   pubblici   di   cui
all'articolo 1 della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  incluse  le
funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure  e  i
criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 
  2.  Fermi  restando  gli   obblighi   di   pubblicazione   di   cui
((all'articolo 37 del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo di attuazione della  legge  21  giugno  2022,  n.
78)), le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  gli
atti di programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni
relative  ai  tempi,  ai  costi  unitari   e   agli   indicatori   di
realizzazione  delle  opere  pubbliche  in  corso  o  completate.  Le
informazioni sono pubblicate sulla base di uno  schema  tipo  redatto
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con  l'Autorita'
nazionale anticorruzione, che ne curano altresi'  la  raccolta  e  la
pubblicazione  nei  propri  siti  web  istituzionali   al   fine   di
consentirne una agevole comparazione. ((15)) 
  2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al  comma
2 sono quelli indicati dall'articolo 2  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228. 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art.  229,  comma
2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.