DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 30/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 42 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti
contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite
in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano: 
    a) i provvedimenti adottati, con la  indicazione  espressa  delle
norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga,
nonche'   l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi    o
giurisdizionali intervenuti; 
    b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio  dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; 
    c) il costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo
sostenuto dall'amministrazione; 
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge  24
febbraio  1992,  n.  225,  svolgono  direttamente  le   funzioni   di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui  all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.