DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
 
 
                          Bandi di concorso 
 
  1. Fermi restando gli altri  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le
pubbliche amministrazioni pubblicano  i  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento,   a   qualsiasi    titolo,    di    personale    presso
l'amministrazione  ,  nonche'  i   criteri   di   valutazione   della
Commissione ((, le  tracce  delle  prove  e  le  graduatorie  finali,
aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori)). 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono  costantemente
((aggiornati i dati di cui al comma 1)). 
  ((2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis  assicurano,  tramite
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio   dei   ministri,   la   pubblicazione   del   collegamento
ipertestuale  dei  dati  di  cui  al  presente  articolo,   ai   fini
dell'accessibilita'  ai  sensi  dell'articolo   4,   comma   5,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)).