DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-10-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
     Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali 
 
  1. Al fine di  conseguire  gli  obiettivi  di  razionalizzazione  e
contenimento della spesa per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  e  di
riduzione della spesa pubblica, gli enti  pubblici  non  territoriali
adottano ogni iniziativa affinche': 
    a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte  elettroniche
istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e  nei
rimborsi a cittadini e utenti; 
    b) nel caso di incorporazione di enti, sia  realizzato  un  unico
sistema  informatico  per  tutte  le  attivita'  anche   degli   enti
soppressi, in  termini  di  infrastruttura  hardware  ed  applicativi
funzionali, sotto la responsabilita' organizzativa  e  funzionale  di
un'unica struttura; 
    c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni
cartacee verso  gli  utenti  legate  all'espletamento  dell'attivita'
istituzionale, con conseguente riduzione, entro  l'anno  2013,  delle
relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese
sostenute nel  2011,  in  ragione  delle  nuove  modalita'  operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione  della  domanda  e  del
progressivo aumento dell'erogazione di servizi online, 
    d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa  attraverso
una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione  del
numero degli apparati telefonici; 
    e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato  i  canali
di collaborazione istituzionale, in modo tale  che  lo  scambio  dati
avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso; 
    f)  sia  razionalizzato   il   proprio   patrimonio   immobiliare
strumentale  mediante  l'attivazione  immediata  di   iniziative   di
ottimizzazione  degli  spazi  da   avviare   sull'intero   territorio
nazionale che prevedano l'accorpamento del  personale  in  forza  nei
vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e  la  riduzione
degli  uffici  stessi,  in  relazione  ai   criteri   della   domanda
potenziale, della prossimita' all'utenza e delle  innovate  modalita'
operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi, 
    g) si proceda  progressivamente  alla  dematerializzazione  degli
atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti  cartacei
al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta  pari
almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. 
  2. L'INPS, in aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  dovra'
provvedere: 
    a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica  degli
incassi e dei pagamenti che consenta  di  minimizzare  il  costo  dei
servizi finanziari di incasso e pagamento; 
    b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attivita'  in
convenzione con i  centri  di  assistenza  fiscale,  nell'ambito  dei
processi di razionalizzazione e riduzione della spesa,  validata  dal
Ministero vigilante, al  fine  di  indirizzare  tali  attivita'  alla
realizzazione degli  obiettivi  definiti  dallo  stesso  Ministero  e
contenuti  nel  piano  di  sviluppo  dell'Istituto  e  di  conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei
costi sostenuti nel 2011; 
    c) alla completa dismissione del proprio  patrimonio  immobiliare
da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge  ad  esso  applicabili,
ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi
di investimento immobiliare costituiti dalla societa' di gestione del
risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore  efficacia  operativa
ed una maggiore efficienza economica. 
  3. Ferme restando  le  misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste  dalle  vigenti  disposizioni,  al  fine  di  assicurare  la
riduzione delle spese per  consumi  intermedi,  i  trasferimenti  dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche  costituiti  in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della  legge  30  dicembre  2009,  n.  196,
nonche'  alle  autorita'  indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob)  con  esclusione  delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,  degli  enti
locali,  degli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  e   delle
universita' e degli enti di ricerca di cui all'allegato  n.  3,  sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno  2012  e  al  10  per
cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa  sostenuta  per  consumi
intermedi  nell'anno  2010.  Nel  caso  in  cui  per  effetto   delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per
gli enti interessati si applica la disposizione  di  cui  ai  periodi
successivi. Gli enti  e  gli  organismi  anche  costituiti  in  forma
societaria,  dotati  di  autonomia  finanziaria,  che  non   ricevono
trasferimenti  dal  bilancio  dello  Stato  adottano  interventi   di
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi  intermedi
in modo da assicurare risparmi corrispondenti  alle  misure  indicate
nel periodo precedente; le somme derivanti  da  tale  riduzione  sono
versate annualmente ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per  l'anno  2012  il
versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente  comma  non  si
applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. (15) (58) ((93)) 
  3-bis. Alla legge  12  giugno  1990,  n.  146,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "a lire  5.000.000  e  non
superiore a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a  euro
5.000 e non superiore a euro 50.000"; 
    b) all'articolo 4, comma 4, le parole: "da lire 5.000.000 a  lire
50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da  euro  5.000  a  euro
50.000"; 
    c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: "da un minimo di  lire
5.000.000 a un massimo di  lire  50.000.000"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000"; 
    d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: "da lire 400.000  a
lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400  a  euro
1.000"; 
    e) all'articolo 9, comma 1, primo  periodo,  le  parole:  "da  un
minimo  di  lire  500.000  a  un  massimo  di  lire  1.000.000"  sono
sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo  di
euro 1.000"; 
    f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: "da  lire
5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
5.000 a euro 50.000". 
  4. Per  gli  enti  di  ricerca  indicati  nell'allegato  n.  3,  si
applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi
indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la
predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti  interessati  si
applica quanto previsto dal precedente comma 3. (6) 
  4-bis.  Per  gli   enti   di   ricerca   vigilati   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  a   eccezione
dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa
per consumi intermedi e' assicurata, ai sensi dell'articolo 4,  comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione
del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del
decreto  legislativo  5   giugno   1998,   n.   204,   e   successive
modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013. 
  4-ter.  Nel   rispetto   dei   principi   di   autonomia   previsti
dall'articolo 2 del decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,
l'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  della   professione
infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese
a coordinare il regime della propria gestione separata  previdenziale
con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando  conformemente  la
struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore
e  committente,  nonche'  l'entita'  della  medesima  applicando,   a
decorrere dal 1º gennaio 2012, aliquote non inferiori  a  quelle  dei
collaboratori  iscritti  alla  predetta  gestione   separata,   fermi
restando  gli  obblighi  contributivi  eventualmente  previsti  dalla
vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 73)
che "La riduzione delle spese di cui all'articolo  8,  comma  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  allegato  3  -  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  e'  rideterminata,  per
ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646." 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L.
7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto (con  l'art.  10,  comma  1)  che
"Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita'  giuridica  di
diritto privato, che operano nel settore dei beni e  delle  attivita'
culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili
di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni,  non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8  e  12,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura  della  riduzione  dei
consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, e'  pari  all'8  per
cento". 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22  novembre  2016-11  gennaio
2017, n.  7  (in  G.U.  1ª  s.s.  18/01/2017,  n.  3)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma  3  del  presente  articolo
nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni  di
spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza per i  dottori  commercialisti  ad  apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato. 
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AGGIORNAMENTO (93) 
  La Corte Costituzionale con sentenza  14  settembre  -  14  ottobre
2022, n. 210 (in G.U.  1ª  s.s.  19/10/2022,  n.  42)  ha  dichiarato
"dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito,  con  modificazioni,  in  legge  7
agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede,  limitatamente  alla
sua applicazione alle Camere di commercio, industria,  artigianato  e
agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre  2019,  che  le  somme
derivanti  dalle  riduzioni  di  spesa  ivi  previste  siano  versate
annualmente ad  apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello
Stato".