DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei  costi  per
                          locazioni passive 
 
  1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica
e tenuto conto delle esigenze  prioritarie  di  raggiungimento  degli
obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento,  per  gli  anni
2012, 2013, 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ((2021, 2022 e
2023)), l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici  ISTAT,
previsto dalla normativa vigente non  si  applica  al  canone  dovuto
dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' dalle Autorita'  indipendenti  ivi  inclusa  la
Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  (Consob)  per
l'utilizzo  in  locazione   passiva   di   immobili   per   finalita'
istituzionali. 
  2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita  dalla  seguente:
"b) le regioni, relativamente agli  immobili  dello  Stato  destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli  studi
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre  1991,
n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito  di  beni
immobili  di  proprieta'  dello  Stato  per  le   proprie   finalita'
istituzionali"; 
    b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata 
    c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata 
  2-bis. All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse 
    b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.»  e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  possono  concedere  alle
Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di queste
ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.» 
  3. Per i contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni e gli  enti  locali  hanno  facolta'  di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2013, anche in deroga ai
termini di preavviso stabiliti dal contratto. 
  4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica,  con  riferimento
ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto  immobili  a  uso
istituzionale  stipulati   dalle   Amministrazioni   centrali,   come
individuate  dall'Istituto   nazionale   di   statistica   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' dalle  Autorita'  indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del  15  per
cento di quanto  attualmente  corrisposto.  A  decorrere  dalla  data
dell'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque
ai contratti di locazione scaduti o  rinnovati  dopo  tale  data.  La
riduzione del canone di locazione si  inserisce  automaticamente  nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in  deroga
alle eventuali  clausole  difformi  apposte  dalle  parti,  salvo  il
diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si  applica  anche
agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione  e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: 
    a) disponibilita' delle risorse  finanziarie  necessarie  per  il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per  il  periodo
di durata del contratto di locazione; 
    b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato  delle  esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti  dei  piani
di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009,n.  191,  ove  gia'  definiti,  nonche'  di  quelli  di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti. 
  4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ospitate presso  proprieta'  private,  i  comuni
appartenenti  al  territorio  di  competenza  delle  stesse   possono
contribuire al pagamento del canone  di  locazione  come  determinato
dall'Agenzia delle entrate. 
  5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle  Amministrazioni  nei  tempi  e  nei  modi  ivi  pattuiti;   le
Amministrazioni  individuano  in  tempo  utile  soluzioni  allocative
alternative  economicamente  piu'  vantaggiose  per  l'Erario  e  nel
rispetto delle predette condizioni. Pur  in  presenza  delle  risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la  scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato  comprese  nell'elenco  di
cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici  vigilati  dai
Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i  quali  la
proprieta' ha esercitato il diritto di  recesso  alla  scadenza  come
previsto dal secondo periodo del comma 4, deve essere autorizzata con
decreto  del  Ministro   competente   d'intesa   con   il   Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per  le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui  al  primo  periodo
del  comma  4  deve  essere  autorizzata   dall'organo   di   vertice
dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia  del
Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed  economica.  Ove
la  verifica  abbia  esito  negativo,  l'autorizzazione  e  gli  atti
relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte
dei conti. 
  6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione  a
cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi  all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nell'ambito  dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche'  in  quelli  di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10,  le  previsioni  di
cui  ai  commi  da  4  a  6  si   applicano   altresi'   alle   altre
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le  regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano  possono  adottare  misure
alternative  di  contenimento  della  spesa  corrente  al   fine   di
conseguire   risparmi    non    inferiori    a    quelli    derivanti
dall'applicazione della presente disposizione. (47) 
  8. Le presenti  disposizioni  non  trovano  applicazione  ai  fondi
comuni  di  investimento  immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi
dell'articolo  4  del  decreto  legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata  del
finanziamento degli stessi fondi. 
  9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  dopo  il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando  gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane  impiegate  avuto  riguardo  ad  un  parametro  di  riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.  Le  Amministrazioni
interessate  pongono  in  essere  entro  90  giorni  dalla  data   di
pubblicazione del presente decreto piani di  razionalizzazione  degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza  pubblica.  Detti  piani  devono  essere
comunicati  all'Agenzia  del  Demanio.  Le  medesime  Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  il
rapporto   mq/addetto   scaturente   dagli    indicati    piani    di
razionalizzazione  dalle  stesse  predisposti.  In  caso   di   nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il  rapporto  mq/addetto
e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il  31  dicembre  2012.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione  degli
spazi e' dalle stesse utilizzata,  in  sede  di  predisposizione  del
bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze la sussistenza dei risparmi di  spesa  conseguiti,  per
essere destinati alla  realizzazione  di  progetti  di  miglioramento
della  qualita'  dell'ambiente  di  lavoro  e  di  miglioramento  del
benessere organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di  ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere  tenute
in considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  ivi  comprese  quelle  recate  dal  presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio  a  cui  le
Regioni e gli Enti locali, negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
adeguano i propri ordinamenti. 
  222-ter.   Al   fine   del   completamento    del    processo    di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli  spazi   destinati   all'archiviazione   della   documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il  31  dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In  assenza  di  tale  attivita'  di  cui  al   presente   comma   le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis.  Le  predette  Amministrazioni  devono  comunicare   annualmente
all'Agenzia del demanio gli  spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per  consentire  di  avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici  allo
scopo destinati, degli archivi di  deposito  delle  Amministrazioni".
(2) 
  10. Nell'ambito delle  misure  finalizzate  al  contenimento  della
spesa pubblica, gli Enti pubblici  non  territoriali  ricompresi  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31  dicembre  2009,  n.   196,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre  di  ogni  anno,  gli  immobili  o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica  della  idoneita'  e  funzionalita'  dei  beni   ad   essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per  le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del  Demanio,  verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la  rispondenza  dei  predetti  immobili  alle
esigenze  allocative  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  ne   da'
comunicazione agli  Enti  medesimi.  In  caso  di  inadempimento  dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene,  ai  sensi  del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali  gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella  misura  del
30  per  cento  del  valore  locativo  congruito   dalla   competente
Commissione  di  congruita'   dell'Agenzia   del   demanio   di   cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente: 
  "4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di  cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto  al
controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei  conti,  sono
definiti i contenuti essenziali nonche'  le  eventuali  condizioni  e
clausole di garanzia  dei  diritti  dello  Stato,  dei  contratti  di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o  notarile,
tra l'amministrazione della Difesa  e  gli  acquirenti.  I  contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo  successivo  della  Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione". 
  11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del  mercato
immobiliare e della difficolta' di accesso al  credito,  al  fine  di
agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari  da  parte  degli
enti previdenziali inseriti nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica  amministrazione,  come  individuati  dall'ISTAT  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  il
termine per l'esercizio  da  parte  dei  conduttori  del  diritto  di
prelazione  sull'acquisto  di  abitazioni  oggetto   delle   predette
procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni  a  decorrere
dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non  ancora  scaduti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al
fine  di  agevolare  l'acquisto  della  proprieta'   da   parte   dei
conduttori, l'eventuale  sconto  offerto  dagli  enti  proprietari  a
condizione che il conduttore conferisca mandato  irrevocabile  e  che
tale mandato, unitamente a quelli conferiti da  altri  conduttori  di
immobili siti  nel  medesimo  complesso  immobiliare,  raggiunga  una
determinata percentuale dei  soggetti  legittimati  alla  prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in  assenza  del
conferimento del mandato. La predetta disposizione si  applica  anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto  quando  non  sia  gia'  scaduto  il
termine per l'esercizio del diritto di prelazione. (6) 
  12. All'articolo 12  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15  luglio  2011,  n.  111
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al  comma  2,
lettere  a)  e  b),  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad   ambiti
territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico,  senza  nuovi  o
maggiori oneri. L'esecuzione degli  interventi  manutentivi  mediante
tali  operatori  e'  curata,  previa   sottoscrizione   di   apposita
convenzione   quadro,   dalle   strutture   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri,  ovvero,
in  funzione  della  capacita'  operativa  delle  stesse   strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli  interventi  gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono sottoposti al controllo degli  uffici  appartenenti  al  sistema
delle ragionerie del Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato, secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n.  123.  Gli  atti  relativi  agli  interventi  gestiti
dall'Agenzia  del  Demanio  sono  controllati  secondo  le  modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori  con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche  per  gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni  o  degli  accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet  dell'Agenzia  del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti  con
le  convenzioni  di  cui  al  presente  comma,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  assicura  un'adeguata  organizzazione
delle proprie  strutture  periferiche,  in  particolare  individuando
all'interno dei provveditorati  un  apposito  ufficio  dedicato  allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del  demanio  e  di
quelle previste dall'articolo 12,  comma  8,  del  presente  decreto,
dotato di idonee professionalita'." 
    b) al  comma  7,  prima  delle  parole:  "Restano  esclusi  dalla
disciplina  del  presente  comma  i  beni  immobili  riguardanti   il
Ministero  della  difesa"  sono  aggiunte  le  parole  "Salvo  quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli  accordi  quadro
di cui al comma 5". 
    c) al comma 2, lettera d), dopo  le  parole  "gli  interventi  di
piccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonche'  quelli  atti
ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al  Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81". 
  13. L'Agenzia del demanio puo' destinare  quota  parte  dei  propri
utili di esercizio all'acquisto di immobili per  soddisfare  esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle  stesse
le condizioni recate dal primo  periodo  del  comma  4  del  presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla  base  dei  piani  di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12,  comma  1,  del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace
utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con  modificazioni  dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni,
al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per un  periodo
non superiore a cinquanta anni" 
    b) al comma 2, dopo le parole "Ministero  dell'economia  e  delle
finanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio" 
    c) il comma 3 e' cosi' sostituito:  "Ai  Comuni  interessati  dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata  della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per  cento  del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al  50  per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di  costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  delle
relative leggi regionali, per  l'esecuzione  delle  opere  necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale  importo  e'  corrisposto
dal  concessionario  o  dal  locatario  all'atto   del   rilascio   o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio." 
    d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di  assegnazione  e
le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al  presente
articolo  sono  contenuti  nei  bandi  predisposti  dall'Agenzia  del
demanio, prevedendo espressamente: 
      a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo  valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca  della
concessione per sopravvenute esigenze  pubbliche  o  di  recesso  dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto; 
      b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente  comma  1.  Alle  concessioni  disciplinate  dal
presente articolo  non  si  applica,  pertanto,  il  divieto  di  cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005." 
  15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n.  111,  dopo  le
parole " o fondi immobiliari."  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:
"Alle societa' di cui al presente comma si applicano,  ai  soli  fini
fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134,  137,
138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". 
  16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano  alle
concessioni di beni immobili appartenenti  al  demanio  dello  Stato,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  57,  comma  7,  del
medesimo decreto. 
  17. All'articolo 41 del decreto legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies,  in
fine,  sono  aggiunti  i   seguenti   periodi:   "Nell'ambito   della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli  immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del  trasferimento
e' costituito dalla proprieta'  di  beni  immobili  dello  Stato,  di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al  comma  16-ter.  Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente disposizione, sono regolati  i  rapporti  tra  le
parti interessate". 
  18. All'articolo 65, comma 1, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni,  le  disposizioni
di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite  alla  gestione
dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista  da  normativa
speciale, di altri soggetti pubblici. 
  19. Al comma 8, dell'articolo  29  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le parole:  "30  giugno  2012",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012" 
  19-bis.  Il  compendio  costituente  l'Arsenale  di  Venezia,   con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi   specifici   compiti   istituzionali,    in    ragione    delle
caratteristiche  storiche  e  ambientali,  e'  trasferito  a   titolo
gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in  cui  si
trova, al comune di Venezia, che ne  assicura  l'inalienabilita',  la
valorizzazione, il recupero e la  riqualificazione.  A  tal  fine  il
comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le  porzioni  dell'Arsenale
utilizzate per  la  realizzazione  del  centro  operativo  e  servizi
accessori del Sistema MOSE, al  fine  di  completare  gli  interventi
previsti dal piano attuativo per l'insediamento  delle  attivita'  di
realizzazione, gestione e manutenzione  del  Sistema  MOSE  sull'area
nord  dell'Arsenale  di  Venezia  ed   assicurare   la   gestione   e
manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e  per  tutto
il  periodo  di  vita  utile  del  Sistema  MOSE.  Resta   salva   la
possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con  le  esigenze
di gestione e  manutenzione  del  Sistema  MOSE  e  d'intesa  con  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  -  Magistrato  alle
acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso,  ad  attivita'  non
esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione  del  Sistema
MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette  porzioni.
Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del  compendio,  anche  a
titolo di canoni di concessione richiesti  a  operatori  economici  o
istituzionali,  versati  direttamente  al  comune  di  Venezia,  sono
esclusivamente  impiegate  per  il  recupero,  la  salvaguardia,   la
gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b)  l'uso  gratuito,  per
gli utilizzi  posti  in  essere  dalla  fondazione  'La  Biennale  di
Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni  assolte  dall'ente,
dal CNR e comunque da  tutti  i  soggetti  pubblici  ivi  attualmente
allocati  che  espletano  funzioni   istituzionali.   L'Arsenale   e'
sottoposto agli strumenti  urbanistici  previsti  per  la  citta'  di
Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il  Ministero  della
difesa e con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna  di
quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del  trasferimento,
la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune  di
Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle  entrate
erariali conseguente al trasferimento, essendo  il  restante  30  per
cento vincolato alla destinazione per le opere di  valorizzazione  da
parte del comune di Venezia. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che "al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo  periodo,  le  parole:
«del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «della
presente disposizione» e, al sesto periodo, la parola: «destinati» e'
sostituita dalla seguente: «destinata»". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
168) che "Al fine di assicurare  il  rispetto  dei  vincoli  previsti
dalle disposizioni di  finanza  pubblica  in  materia  di  vendita  e
gestione del patrimonio immobiliare, nonche'  delle  disposizioni  in
materia  di  sostenibilita'  dei  bilanci  di   cui   al   comma   24
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le  disposizioni  di
cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano
al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione  ENASARCO.  Sono
fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o  sindacati
degli inquilini stipulati  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio -
24 marzo 2016,  n.  64  (in  G.U.  1ª  s.s.  30/3/2016,  n.  13),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  24,  comma  4,
lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  convertito  con
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (che  ha  modificato  il
comma 7 del presente articolo), "nella parte in cui non  prevede  che
le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto  periodo,
e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 6  luglio  2012,  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese  del  settore  bancario)  e,  comunque,  le  misure  di
contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono  adottate
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano  «sino
all'anno 2016»".