DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-7-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
 
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle  province
                       del relativo territorio 
 
  1.  A  garanzia  dell'efficace  ed  efficiente  svolgimento   delle
funzioni amministrative, in attuazione  degli  articoli  114  e  117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province  di  Roma,
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,  Firenze,  Bari,  Napoli  e
Reggio Calabria sono soppresse,  con  contestuale  istituzione  delle
relative  citta'  metropolitane,   il   1°   gennaio   2014,   ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento  del
consiglio  provinciale,  ovvero  della  scadenza  dell'incarico   del
commissario   eventualmente   nominato   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre  2013.  Sono  abrogate  le
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli  23
e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive
modificazioni. 
  2. Il territorio della citta'  metropolitana  coincide  con  quello
della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo
restando il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del
consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in alternativa,  a
una provincia limitrofa ai  sensi  dell'articolo  133,  primo  comma,
della Costituzione. Le citta' metropolitane conseguono gli  obiettivi
del patto di stabilita' interno attribuiti alle province soppresse. 
  2-bis. Lo statuto della citta'  metropolitana  puo'  prevedere,  su
proposta del comune capoluogo deliberata  dal  consiglio  secondo  la
procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  una  articolazione  del
territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso
sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere
della regione da  esprimere  entro  novanta  giorni,  e'  indetto  un
referendum tra  tutti  i  cittadini  della  citta'  metropolitana  da
effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base
delle relative leggi regionali. Il  referendum  e'  senza  quorum  di
validita' se il parere della regione e' favorevole o in  mancanza  di
parere. In caso di parere regionale negativo il quorum  di  validita'
e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito  del  referendum
e' favorevole, entro i successivi novanta giorni,  e  in  conformita'
con il suo esito,  le  regioni  provvedono  con  proprie  leggi  alla
revisione delle circoscrizioni  territoriali  dei  comuni  che  fanno
parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al  presente  comma
il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende
nel proprio territorio il comune capoluogo di regione. 
  3.  Sono   organi   della   citta'   metropolitana   il   consiglio
metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare  un
vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.  Gli  organi
di cui al primo periodo del presente comma durano in  carica  secondo
la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e  53  del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000.  Se  il
sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco  metropolitano,
non trovano applicazione agli organi  della  citta'  metropolitana  i
citati articoli 52 e 53 e, in caso  di  cessazione  dalla  carica  di
sindaco del comune capoluogo, le funzioni del  sindaco  metropolitano
sono  svolte,  sino  all'elezione  del  nuovo  sindaco   del   comune
capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del  primo  periodo  del
presente comma, ovvero, in mancanza,  dal  consigliere  metropolitano
piu' anziano. 
  3-bis. Alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto e' istituita,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la
finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte
i sindaci dei comuni del territorio di cui  al  comma  2  nonche'  il
presidente della provincia, con il compito di elaborare e  deliberare
lo statuto della citta' metropolitana  entro  il  novantesimo  giorno
antecedente alla scadenza del mandato del presidente della  provincia
o del commissario,  ove  anteriore  al  2014,  ovvero,  nel  caso  di
scadenza del mandato del presidente successiva al  1º  gennaio  2014,
entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e'
adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della  Conferenza
e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune  capoluogo
e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma
resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui
al comma 9. 
  3-ter. In caso di  mancata  approvazione  dello  statuto  entro  il
termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto
il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello
statuto definitivo della citta' metropolitana  nel  caso  in  cui  lo
stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui  al
comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla  data  di  cessazione
del suo mandato. 
  3-quater. La conferenza di cui al comma  3-bis  cessa  di  esistere
alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o,
in mancanza, il 1º novembre 2013. 
  4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina  di
cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo  statuto
della citta' metropolitana  di  cui  al  comma  3-bis  e  lo  statuto
definitivo di cui  al  comma  9  possono  stabilire  che  il  sindaco
metropolitano: 
    a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; 
    b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per  l'elezione  del
presidente della provincia; 
    c) nel caso in cui lo statuto contenga la previsione  di  cui  al
comma 2-bis, sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo  il
sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto;  il  richiamo  di  cui  al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge  8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il consiglio metropolitano e' composto da: 
    a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con  popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti; 
    b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con  popolazione
residente superiore a 800.000 e  inferiore  o  pari  a  3.000.000  di
abitanti; 
    c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane. 
  6. I componenti del  consiglio  metropolitano  sono  eletti  tra  i
sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio
della citta' metropolitana, da  un  collegio  formato  dai  medesimi.
L'elezione e' effettuata, nei casi di cui al  comma  4,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  stabilite  per   l'elezione   del   consiglio
provinciale e, nei casi di cui  al  medesimo  comma  4,  lettera  c),
secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge  8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto.  L'elezione  del  consiglio
metropolitano   ha   luogo   entro   quarantacinque   giorni    dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui  al
comma  4,  lettera  b),  contestualmente  alla  sua  elezione.  Entro
quindici giorni dalla  proclamazione  dei  consiglieri  della  citta'
metropolitana,  il  sindaco  metropolitano   convoca   il   consiglio
metropolitano per il suo insediamento. 
  7. Alla citta' metropolitana sono attribuite: 
    a) le funzioni fondamentali delle province; 
    b) le seguenti funzioni fondamentali: 
      1)  pianificazione   territoriale   generale   e   delle   reti
infrastrutturali; 
      2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi  pubblici  di  interesse
generale di ambito metropolitano; 
      3) mobilita' e viabilita'; 
      4)  promozione  e  coordinamento  dello  sviluppo  economico  e
sociale. 
  7-bis.  Restano  ferme  le  funzioni   di   programmazione   e   di
coordinamento delle regioni, loro  spettanti  nelle  materie  di  cui
all'articolo 117, commi terzo e  quarto,  della  Costituzione,  e  le
funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 
  8. Alla citta' metropolitana spettano: 
    a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia
soppressa, a cui  ciascuna  citta'  metropolitana  succede  a  titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi; 
    b) le risorse finanziarie di  cui  agli  articoli  23  e  24  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24  e'  adottato
entro tre mesi dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  ferme
restando le risorse finanziarie e i  beni  trasferiti  ai  sensi  del
comma 8 dell'articolo  17  del  presente  decreto  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio statale. 
  9. Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dal
consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei  mesi  dalla
prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere  entro  tre
mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto  di  cui  al  comma  3-bis
nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana: 
    a)  regola   l'organizzazione   interna   e   le   modalita'   di
funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni; 
    b) regola le forme di indirizzo e  di  coordinamento  dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano; 
    c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della  citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di  esercizio  delle
funzioni metropolitane, prevedendo  le  modalita'  con  le  quali  la
citta' metropolitana puo' conferire  ai  comuni  ricompresi  nel  suo
territorio  o  alle  loro   forme   associative,   anche   in   forma
differenziata per determinate aree  territoriali,  proprie  funzioni,
con il contestuale trasferimento delle risorse umane,  strumentali  e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento; 
    d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della
citta' metropolitana e le loro forme  associative  possono  conferire
proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  necessarie  per  il  loro
svolgimento; 
    e) puo' regolare le modalita' in base alle  quali  i  comuni  non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana. 
  10. La titolarita'  delle  cariche  di  consigliere  metropolitano,
sindaco  metropolitano  e  vicesindaco  e'  a  titolo  esclusivamente
onorifico  e  non  comporta  la  spettanza   di   alcuna   forma   di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza. 
  11. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  relative
ai comuni di cui al citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali,  le
Regioni a statuto speciale e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo,  che  costituiscono   principi   dell'ordinamento
giuridico della Repubblica. 
  11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie  competenze,
attribuiscono  ulteriori  funzioni  alle  citta'   metropolitane   in
attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza  di  cui  al  primo   comma   dell'articolo   118   della
Costituzione. 
                                                           (6) ((11)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
115)  che  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo e' sospesa fino al 31 dicembre 2013. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio  2013,  n.  220
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo.