DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 43 
 
          Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy 
 
  1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, e' aggiunto il seguente: 
  «49-quater.  Le  Camere  di  commercio  industria  artigianato   ed
agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto  di  cui
all'articolo 17 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ai  fini
dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di  cui  al
precedente comma 49-bis.». 
  1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva  e
di assicurare la corretta informazione dei consumatori,  in  fase  di
controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati  con  la
dicitura "Italia" o "italiano", o  che  comunque  evocano  un'origine
italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata  quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi  grassi  ed  etil
esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il  superamento
dei valori, salve le disposizioni penali  vigenti,  comporta  l'avvio
automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa  da
parte delle Autorita' nazionali competenti per i  controlli  operanti
ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
  1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori  la  possibilita'  di
individuare  gli  oli  che  presentano  caratteristiche  migliori  di
qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita'
di controllo e di analisi  degli  oli  di  oliva  vergini  nella  cui
designazione di origine sia indicato il  riferimento  all'Italia,  le
autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di ((etil
esteri))  rendono  note  le  risultanze  delle  analisi,   che   sono
pubblicate ed  aggiornate  mensilmente  in  un'apposita  sezione  del
portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali. All'attuazione degli  adempimenti  previsti  dal  presente
comma l'amministrazione interessata provvede con  le  risorse  umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento  (CEE)  n.  2568/91
della Commissione, dell'11 luglio 1991, e  successive  modificazioni,
la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli  di  oliva
vergini e' compiuta da un comitato di assaggio  riconosciuto  e  tali
caratteristiche si considerano  conformi  alla  categoria  dichiarata
qualora  lo  stesso  comitato  ne  confermi  la  classificazione.  La
verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai
sensi dell'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 28 febbraio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e  iscritti  nell'elenco
di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente
disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle
caratteristiche  del  prodotto  alla  categoria  di  oli   di   oliva
dichiarati. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 GENNAIO 2013, N. 9. 
  1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori  e'  il  responsabile
dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di  cui  al
comma 1-ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel  giorno
e  nell'orario  stabiliti  per  intervenire  alla  prova.   Egli   e'
responsabile dell'inventario  degli  utensili,  della  loro  pulizia,
della preparazione e  codificazione  dei  campioni  per  eseguire  la
prova. 
  1-ter.2. Al fine di  effettuare  l'accertamento  di  cui  al  comma
1-ter,  le   analisi   sono   effettuate   su   identici   lotti   di
confezionamento, procedendo al prelievo dei  campioni  in  base  alle
seguenti modalita': 
    a) la quantita' di campioni contenuta in  ciascun  bicchiere  per
l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml; 
    b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri  devono  avere
una temperatura equivalente a 28° C p2° C. 
  1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica
di  oli  d'oliva  vergini,  oltre  ad  essere  iscritto   nell'elenco
nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi': 
    a) essersi astenuto  dal  fumo  da  almeno  trenta  minuti  prima
dell'ora stabilita per la prova; 
    b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il  cui  odore
persista al momento della prova, nonche' sciacquare  e  asciugare  le
mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore; 
    c) non aver  ingerito  alcun  alimento  da  almeno  un'ora  prima
dell'assaggio. 
  1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova,  si  trovi
in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da  comprometterne  il
senso  dell'olfatto  o  del  gusto,  o  in  condizioni   psicologiche
alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale  ne
dispone l'esonero dal lavoro. 
  1-ter.5. Ai fini della  validita'  delle  prove  organolettiche  e'
redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: 
    a) numero del verbale; 
    b) data e ora del prelevamento dei campioni; 
    c)  descrizione  delle  partite  di  olio,  con  riferimento   al
quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia,
ai recipienti; 
    d) nominativo del capo  del  comitato  di  assaggio  responsabile
della preparazione  e  della  codificazione  dei  campioni  ai  sensi
dell'allegato XII in materia di valutazione  organolettica  dell'olio
di oliva vergine, di  cui  al  regolamento  (CEE)  n.  2568/91  della
Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni; 
    e) attestazione dei  requisiti  dei  campioni  di  cui  al  comma
1-ter.2; 
    f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come
assaggiatori; 
    g) dichiarazione attestante  il  rispetto  delle  condizioni  per
intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; 
     h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova. 
  1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Per  i
prodotti alimentari, per effettiva origine si  intende  il  luogo  di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in  cui
e' avvenuta la trasformazione sostanziale". 
  1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e),  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,  dopo  le  parole:
"la promozione del sistema italiano delle  imprese  all'estero"  sono
inserite le seguenti: "e la tutela del 'Made in Italy'".