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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonchè in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131 (in G.U. 09/08/2012, n. 185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal:  10-8-2012
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Art. 4

Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
((2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133))