DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 57 
 
Disposizioni  per  le  infrastrutture  energetiche  strategiche,   la
       metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio 
 
  1. Al fine di garantire il contenimento dei costi  e  la  sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore  petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti  strategici  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004, n. 239: 
    a) gli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli
minerali; 
    b)  i  depositi  costieri   di   oli   minerali   come   definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione; 
    c) i depositi di carburante per aviazione  siti  all'interno  del
sedime aeroportuale; 
    d) i depositi di stoccaggio di oli minerali,  ad  esclusione  del
G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000; 
    e) i depositi di stoccaggio di G.P.L.  di  capacita'  autorizzata
non inferiore a tonnellate 200; 
    f) gli oleodotti di cui all'articolo  1,  comma  8,  lettera  c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
    f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui
al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. 
  2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  normative  in
materia ambientale, per le infrastrutture e  insediamenti  strategici
di cui al comma 1 nonche' per le opere necessarie al trasporto,  allo
stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi  in  raffineria,  alle
opere  accessorie,  ai  terminali  costieri  e  alle   infrastrutture
portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese
quelle localizzate al di fuori del  perimetro  delle  concessioni  di
coltivazione, le autorizzazioni, incluse quelle previste all'articolo
1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate  dal
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  limitatamente  agli  impianti
industriali  strategici  e  relative   infrastrutture,   disciplinati
dall'articolo 52  del  Codice  della  Navigazione,  d'intesa  con  le
Regioni interessate. (19) 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge  7  agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati. 
  3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese  si  provvede
con le modalita' di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della  legge
7 agosto 1990, n. 241. (19) 
  3-ter. L'autorizzazione di cui  al  comma  2  produce  gli  effetti
previsti dall'articolo 52-quinquies, comma 2, del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,
nonche' quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164. (19) 
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  autorizzazioni,  concessioni,
concerti,  intese,  nulla  osta  pareri  o  assensi  previsti   dalla
legislazione ambientale per le modifiche di cui all'articolo 1, comma
58, della legge 23 agosto 2004, n.  239,  sono  rilasciati  entro  il
termine di novanta giorni. 
  5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto  e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  all'articolo  52  del
codice   della   navigazione   e   delle   opere    necessarie    per
l'approvvigionamento degli stessi,  dichiarati  strategici  ai  sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale." 
  6. La disposizione di cui al comma 5 non  trova  applicazione  alle
concessioni gia' rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  7. Al fine di ridurre gli oneri  sulle  imprese  e  migliorarne  la
competitivita'   economica    sui    mercati    internazionali,    la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei  vincoli  e  delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  promuove  accordi  di  programma  con   le
amministrazioni competenti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  per  la  realizzazione  delle   modifiche   degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e  ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita' produttiva degli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di
stoccaggio  di  oli  minerali  strategici  per   l'approvvigionamento
energetico del Paese e degli impianti industriali. 
  8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione  e  di
stoccaggio  di  oli  minerali  in  depositi  di  oli   minerali,   le
autorizzazioni ambientali gia' rilasciate  ai  gestori  dei  suddetti
stabilimenti,  in  quanto  necessarie  per  l'attivita'   autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza. 
  8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 249. 
  9.  Nel  caso  di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei   siti
contaminati, anche  di  interesse  nazionale,  nonche'  nel  caso  di
chiusura  di  impianti  di  raffinazione  e  loro  trasformazione  in
depositi, i sistemi di  sicurezza  operativa  gia'  in  atto  possono
continuare  a  essere  eserciti   senza   necessita'   di   procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni. 
  10.  La  durata  delle  nuove  concessioni  per  le  attivita'   di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di  cui  all'articolo  66  del  Codice
della navigazione e all'articolo 60 del regolamento per  l'esecuzione
del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,
e' fissata in almeno dieci anni. 
  11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo  1997  recante
"Disposizioni in materia di sostituzione del  tracciante  acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde". 
  12. Per gli interventi di metanizzazione di  cui  all'articolo  23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  i  quali  siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati  decorsi  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma  4  decorrono  dalla  entrata  in  esercizio
dell'impianto. 
  13. Sono fatte salve  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa. 
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). 
  15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  15-bis. Al Titolo V, Parte IV  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 252,
comma 4, sono aggiunte, infine, le  seguenti  parole:  «il  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  adotta
procedure semplificate per le operazioni di  bonifica  relative  alla
rete di distribuzione carburanti. (5) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249 ha disposto (con l'art. 7, comma
13) che "Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma  14  e
tutte  le  opere  ad  essi  connesse,  indipendentemente  dalla  loro
dimensione, rientrano tra le infrastrutture  energetiche  strategiche
di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35, e successive modificazioni". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
553) che "Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 552  si  applicano,  su
istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi  alla
autorizzazione di opere rispetto alle quali  sia  stato  adottato  un
decreto di compatibilita' ambientale alla data di entrata  in  vigore
della presente legge".