DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 47-bis. 
 
          (Semplificazione in materia di sanita' digitale). 
 
  1. Nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita' nazionali  e
regionali  si  privilegia  la  gestione  elettronica  delle  pratiche
cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella  clinica  elettronica,
cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per  l'accesso  alle
strutture da  parte  dei  cittadini  con  la  finalita'  di  ottenere
vantaggi in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  ((1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013,  la  conservazione  delle
cartelle cliniche puo' essere  effettuata,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma  digitale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  1-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle strutture sanitarie private accreditate.))