DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
 
(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche). 
 
  1. Al fine di favorire nuovi investimenti  di  ricerca  e  sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche  di  idrocarburi  nel
rispetto  del  dettato  dell'articolo  117  della  Costituzione,  dei
principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei  cittadini  e
di tutela della qualita' ambientale e paesistica, di  rispetto  degli
equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori  e  piu'
avanzati standard  internazionali  di  qualita'  e  sicurezza  e  con
l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo  maggiori
entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare  le
maggiori  entrate  effettivamente  realizzate  e  le   modalita'   di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di
progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita  dei  territori
di insediamento degli impianti produttivi e dei  territori  limitrofi
nonche' ogni altra disposizione attuativa  occorrente  all'attuazione
del presente articolo. 
  2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366. 
                                                               ((14)) 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto  (con  l'art.  36-bis,
comma 1) che "L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  si
applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso  i
versamenti dei soggetti titolari di concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi  liquidi  o  gassosi  in  terraferma  con  riferimento  a
progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli
articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624,  e
all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1979, n.  886,  e  successive  modificazioni,  sia  stata  rilasciata
successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate
da destinare alle finalita' del citato articolo 16 del  decreto-legge
n. 1 del 2012 e' determinata nella misura del 30 per  cento  di  tali
maggiori  entrate  per  i  dieci  periodi   di   imposta   successivi
all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto  attuativo
di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del  2012  continua  ad
applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del  presente
articolo".