DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
           Prescrizione medica e cartella clinica digitale 
 
  1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini  e  rafforzare  gli
interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,
accelerando   la   sostituzione   delle   prescrizioni   mediche   di
farmaceutica  e  specialistica  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale-SSN in formato cartaceo  con  le  prescrizioni  in  formato
elettronico, generate secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze  in  data  2  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  264  del  12  novembre  2011,
concernente la dematerializzazione  della  ricetta  cartacea  di  cui
all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente   decreto-legge,   provvedono   alla   graduale
sostituzione  delle  prescrizioni  in   formato   cartaceo   con   le
equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso,
non dovranno risultare inferiori al  60  percento  nel  2013,  all'80
percento nel 2014 e ((al 90 per cento nel 2016)). 
  2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche  generate  in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale  nel
rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra  le
regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano  prestazioni
sanitarie, fatto salvo l'obbligo di  compensazione  tra  regioni  del
rimborso  di  prescrizioni  farmaceutiche  relative  a  cittadini  di
regioni diverse da quelle di  residenza.  Con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  Stato
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite
le modalita' di attuazione del presente comma. (3) 
  3. I medici  interessati  dalle  disposizioni  organizzative  delle
regioni e delle province autonome di cui al comma  1,  rilasciano  le
prescrizioni  di  farmaceutica  e  specialistica  esclusivamente   in
formato  elettronico.  L'inosservanza  di   tale   obbligo   comporta
l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma  4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti i seguenti periodi: "Affinche' si
configuri l'ipotesi di illecito  disciplinare  devono  ricorrere  sia
l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo  di  trasmissione,
sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.  Le  sanzioni  sono
applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita',  secondo
le  previsioni  degli  accordi  e   dei   contratti   collettivi   di
riferimento". 
  4. Dal 1° gennaio 2014, il  sistema  per  la  tracciabilita'  delle
confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'
integrato, ai fini del rimborso delle quote  a  carico  del  SSN,  da
sistema basato su tecnologie digitali,  secondo  modalita'  stabilite
con provvedimento dirigenziale del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese  note  sul  sito
del sistema informativo del  progetto  «Tessera  sanitaria»,  di  cui
all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di  tracciabilita'  del
farmaco del Ministero della salute. Resta fermo quanto  previsto  dal
comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati. 
  5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: 
  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  la  conservazione  delle
cartelle cliniche puo' essere  effettuata,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma  digitale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  1-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle strutture sanitarie private accreditate.». 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 13, comma  2-quater)
che il  decreto  ministeriale  previsto  dal  comma  2  del  presente
articolo, qualora non ancora  adottato  e  decorsi  ulteriori  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
D.L. medesimo, e' adottato dal Presidente del Consiglio dei  ministri
anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.