DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (12G0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (in S.O. n.206, relativo alla G.U. 07/12/2012, n. 286).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 23-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
         (Riduzione dei costi della politica nelle regioni). 
 
  1. Ai fini del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  per  il
contenimento della spesa pubblica, a decorrere  dal  2013  una  quota
pari all'80 per cento  dei  trasferimenti  erariali  a  favore  delle
regioni, diversi da quelli destinati al  finanziamento  del  Servizio
sanitario  nazionale  ((,  delle  politiche  sociali  e  per  le  non
autosufficienze)) e  al  trasporto  pubblico  locale,  e'  erogata  a
condizione che la regione, con  le  modalita'  previste  dal  proprio
ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: 
    a) abbia dato applicazione a quanto  previsto  dall'articolo  14,
comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148; 
    b)  abbia  definito  l'importo  dell'indennita'  di  funzione   e
dell'indennita' di carica,  nonche'  delle  spese  di  esercizio  del
mandato, dei consiglieri e degli assessori  regionali,  spettanti  in
virtu' del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente
l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La  regione  piu'
virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale  termine,
la regione piu' virtuosa e' individuata con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri o, su sua delega,  del  Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con  i  Ministri
dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e
dell'economia e  delle  finanze,  adottato  nei  successivi  quindici
giorni; 
    c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato  dei  consiglieri
regionali in modo tale che non ecceda  l'importo  riconosciuto  dalla
regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e' individuata  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il  10  dicembre  2012
secondo le modalita' di cui alla lettera b). Le disposizioni  di  cui
alla presente lettera non  si  applicano  alle  regioni  che  abbiano
abolito gli assegni di fine mandato; 
    d)  abbia  introdotto  il  divieto  di  cumulo  di  indennita'  o
emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di  presenza  in
commissioni  o  organi  collegiali,  derivanti   dalle   cariche   di
presidente della regione, di presidente del consiglio  regionale,  di
assessore o di  consigliere  regionale,  prevedendo  inoltre  che  il
titolare di piu' cariche sia  tenuto  ad  optare,  fin  che  dura  la
situazione di cumulo potenziale, per  uno  solo  degli  emolumenti  o
indennita'; 
    e)  abbia  previsto,  per  i  consiglieri,  la  gratuita'   della
partecipazione  alle   commissioni   permanenti   e   speciali,   con
l'esclusione anche di diarie, indennita' di presenza  e  rimborsi  di
spese comunque denominati; 
    f) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita'  e  trasparenza
dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e
di  governo  di  competenza,  prevedendo  che  la  dichiarazione,  da
pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel  sito
istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio,
con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni
immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in societa'
quotate e non quotate; la consistenza degli  investimenti  in  titoli
obbligazionari, titoli di  Stato  o  in  altre  utilita'  finanziarie
detenute anche tramite fondi di investimento,  SICAV  o  intestazioni
fiduciarie,  stabilendo  altresi'  sanzioni  amministrative  per   la
mancata o parziale ottemperanza; 
    g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali  previsti  dalla
normativa nazionale,  abbia  definito  l'importo  dei  contributi  in
favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il  personale,
da  destinare  esclusivamente  agli  scopi   istituzionali   riferiti
all'attivita' del consiglio regionale  e  alle  funzioni  di  studio,
editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la  contribuzione  per
partiti o movimenti politici, nonche' per gruppi composti da un  solo
consigliere, salvo quelli che risultino cosi' composti gia' all'esito
delle elezioni,  in  modo  tale  che  non  eccedano  complessivamente
l'importo riconosciuto dalla regione piu' virtuosa,  secondo  criteri
omogenei,  ridotto  della  meta'.  La  regione   piu'   virtuosa   e'
individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il  10
dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e  della
popolazione residente in ciascuna regione, secondo  le  modalita'  di
cui alla lettera b); 
    h) abbia definito, per le  legislature  successive  a  quella  in
corso e salvaguardando per le legislature  correnti  i  contratti  in
essere,  l'ammontare  delle  spese  per  il  personale   dei   gruppi
consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto  del  numero
dei consiglieri,  delle  dimensioni  del  territorio  e  dei  modelli
organizzativi di ciascuna regione; 
    i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive  modificazioni,  dall'articolo  22,  commi  da  2   a   4,
dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5,  6
e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6,  e  dall'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    l) abbia istituito, altresi', un  sistema  informativo  al  quale
affluiscono i  dati  relativi  al  finanziamento  dell'attivita'  dei
gruppi politici, curandone, altresi', la pubblicita' nel proprio sito
istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via  telematica,  al
sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia
e delle finanze  --  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato, nonche' alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9
della legge 6 luglio 2012, n.96; 
    m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto  disposto
dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fatti salvi i  relativi  trattamenti  gia'  in
erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al
primo   periodo,   puo'   prevedere   o   corrispondere   trattamenti
pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la
carica di presidente della regione, di  consigliere  regionale  o  di
assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:  1)  hanno
compiuto sessantasei anni di eta'; 2) hanno ricoperto  tali  cariche,
anche non continuativamente, per un periodo  non  inferiore  a  dieci
anni. Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  alla  presente
lettera, in assenza dei requisiti di  cui  ai  numeri  1)  e  2),  la
regione non corrisponde  i  trattamenti  maturati  dopo  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di  cui  alla
presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito  i
vitalizi; 
    n) abbia escluso, ai sensi degli articoli  28  e  29  del  codice
penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in
via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. 
  2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea,  in  caso
di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma  1  entro  i
termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti
erariali a favore della regione  inadempiente  sono  ridotti  per  un
importo corrispondente alla meta' delle somme da essa  destinate  per
l'esercizio 2013 al trattamento economico  complessivo  spettante  ai
membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale. 
  3. Gli enti interessati comunicano il  documentato  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da  inviare  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia  e
delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo  alla  scadenza
dei termini di cui al  comma  1.  Le  disposizioni  del  comma  1  si
applicano anche alle regioni nelle quali, alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente
della regione  abbia  presentato  le  dimissioni  ovvero  si  debbano
svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.  Le  regioni  di  cui  al  precedente  periodo  adottano  le
disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della  prima
riunione  del  nuovo  consiglio  regionale  ovvero,  qualora  occorra
procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.
Ai fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  se,  all'atto
dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale,
la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario  nei  termini
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148,  le  elezioni  sono  indette  per  il  numero
massimo  dei  consiglieri  regionali  previsto,  in   rapporto   alla
popolazione, dal medesimo articolo  14,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 138 del 2011. 
  4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad  adeguare  i  propri  ordinamenti  a  quanto
previsto  dal  comma  1  compatibilmente  con  i  propri  statuti  di
autonomia e con le relative norme di attuazione. 
  5. Qualora le regioni non  adeguino  i  loro  ordinamenti  entro  i
termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla
regione inadempiente e' assegnato, ai  sensi  dell'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il  termine  di  novanta  giorni  per
provvedervi.  Il  mancato  rispetto  di  tale  ulteriore  termine  e'
considerato grave violazione di legge  ai  sensi  dell'articolo  126,
primo comma, della Costituzione. 
  6. All'articolo 2 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 83, secondo periodo, le parole: "il presidente  della
regione commissario ad acta"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il
presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta"; 
    b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente: 
    "84-bis. In caso di dimissioni o di  impedimento  del  presidente
della regione il Consiglio dei  ministri  nomina  un  commissario  ad
acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto  periodo
del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione
o alla cessazione della causa di impedimento. Il  presente  comma  si
applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo  4,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.222,  e  successive
modificazioni". 
  7. Al terzo periodo del comma  6  dell'articolo  1  della  legge  3
giugno 1999, n.157,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:
"Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "o di  un  Consiglio
regionale".